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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 marzo 2023

Cassazione n. 28023/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 21-12-2021 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni rassegnate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 24 luglio 2020, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito di un procedimento penale in tema di stupefacenti a carico di una pluralità di imputati e per quanto in questa sede rileva, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 13 anni e 4 mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1), nonché di alcuni reati fine ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 5, 8, 62, 127, 281 e 321); fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] tra il novembre 2012 e il 23 maggio 2013.

Con sentenza del 21 dicembre 2021, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati a lui ascritti ai capi 8 e 127 per non aver commesso il fatto, escludendo l'aggravante ex art. 7 della legge n. 203 del 1991 rispetto ai reati di cui ai capi 5, 62, 281 e 321 e confermando nel resto la decisione di primo grado.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello calabrese, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico e articolato motivo, con il quale la difesa deduce l'inosservanza degli art. 192 cod. proc. pen. e 74 e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, contestando l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per i capi 1, 5, 62, 281 e

321. In ordine al reato associativo, si evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato solo per 4 episodi (3 in concorso con la defunta moglie [OSCURATO:PERSONA] e 1, il capo 281, monosoggettivo) commessi da marzo a maggio 2013, il che sarebbe insufficiente a comprovare l'affectio societatis, soprattutto ove si consideri che il ricorrente era assuntore di stupefacenti, non potendosi peraltro sottacere che, rispetto ai capi 4, 6, 8, 127 e 196, è intervenuta pronuncia assolutoria dell'imputato.

A ciò si aggiunge che dalle sette conversazioni richiamate nella sentenza impugnata, non si evince alcun affectio societatis, censurandosi il valore probatorio attribuito ai dialoghi intercettati, oggetto peraltro di travisamento.

Peraltro, dalle captazioni è emersa solo la duttilità di [OSCURATO:PERSONA] nel rifornirsi da diverse piazze di spaccio, il che denota un ruolo ambiguo che è l'esatto opposto della stabilità del vincolo associativo.

Parimenti travisate sarebbero inoltre le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha parlato di [OSCURATO:PERSONA] come di un semplice assuntore che, alla bisogna, si improvvisava anche spacciatore per arrotondare, peraltro per conto del solo [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che [OSCURATO:PERSONA] spacciava per conto di [OSCURATO:PERSONA].

A sua volta, [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di acquistare droga dalla Renda, mentre il marito di lei, pur essendo presente, non aveva alcun ruolo specifico.

Di alcun ausilio si sono poi rivelate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo dei quali è peraltro divenuto collaboratore nel 2011, ovvero prima della nascita del sodalizio, avvenuta nel 2012.Quanto al capo 5, si rileva che la condanna sarebbe del tutto immotivata, non essendo emersi contatti tra Dini e [OSCURATO:PERSONA], che è stato sì presente all'acquisto, ma in maniera soltanto passiva, essendosi occupata la moglie della vendita.

In ordine al capo 62, si osserva che la detenzione domiciliare cui era sottoposto il ricorrente impediva la commercializzazione della droga, essendo evidentemente lo stupefacente destinato a uso personale, fermo restando che, non comprendendosi la tipologia di droga di cui si parla, il fatto, in via subordinata, andava riqualificato ai sensi dell'art. 73 comma 4 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Rispetto al capo 281, si eccepisce poi la nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione, per cui sul punto si imponeva la restituzione degli atti al primo giudice, non potendo la Corte di appello redigere una motivazione assente.

Infine, quanto al capo 321, si evidenzia che la cessione non può essere ascritta a [OSCURATO:PERSONA], in quanto, anche in tal caso, è stata la moglie Renda ad avere contatti con Dini, senza che vi sia stato alcun intervento da parte del ricorrente.

2.1. Con memoria trasmessa il 13 marzo 2023, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nel chiedere l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Occorre innanzitutto premettere che la Corte di appello, nella disamina delle imputazioni elevate a carico di [OSCURATO:PERSONA], non ha mancato di confrontarsi con le deduzioni difensive, in taluni casi accogliendole, il che è avvenuto sia in relazione ai capi 8 e 127, dai quali l'imputato è stato assolto per non aver commesso il fatto, sia con riferimento all'aggravante ex art. 7 della legge n. 203 del 1991, esclusa rispetto ai capi 5, 62, 281 e 321, mentre, rispetto ai residui capi, la conferma del giudizio di colpevolezza operato dal primo giudice è stata preceduta da un'adeguata disamina delle fonti dimostrative disponibili.

2. In particolare, quanto al capo 5, sono state richiamate le conversazioni di cui ai progr. 1292, 1293, 1294 e 1295 dell'Il aprile 2013, da cui sono state desunte la disponibilità di sostanza stupefacente di tipo cocaina/eroina da parte di [OSCURATO:PERSONA] unitamente alla moglie [OSCURATO:PERSONA] e la cessione effettuata in favore di [OSCURATO:PERSONA] di una quantità imprecisata di tale sostanza.

È infatti emerso che [OSCURATO:PERSONA], incontrato Dini, allertava la consorte e, senza necessità di esplicitare il motivo, la informava che le stava mandando Dino, loro acquirente abituale, per rifornirlo di droga, secondo uno schema rivelatosi costante.

Ora, rispetto a questa come per le altre imputazioni per cui vi è stata condanna, non appaiono fondate le obiezioni difensive circa la non corretta interpretazione da parte dei giudici di merito di alcuni dei dialoghi captati, oggetto peraltro di perizia trascrittiva, avendo questa Corte affermato al riguardo (cfr. Sez.

Un. n.22471 del 26/02/2015, Rv. 263715, ripresa, ex multis, da Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389 e Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337), il principio secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, come avvenuto nel caso di specie, si sottrae al sindacato di legittimità.

3. Rispetto al capo 62, l'affermazione del coinvolgimento dell'imputato nella vicenda illecita in esso cristallizzata è scaturita, in maniera non illogica, dall'esame dei progr. 1181, 1182, 1183 del 7 aprile 2013, da cui è emerso che [OSCURATO:PERSONA], ristretto agli arresti domiciliari, telefonava alla moglie e la esortava a contattare [OSCURATO:PERSONA] affinché gli recapitasse un quantitativo di diverse tipologie di sostanze stupefacenti, evocate, con malcelato linguaggio criptico, con il termine "fragole", termine riferito alla droga, non risultando che il suo interlocutore si occupasse del commercio di frutta, essendo invece significativo, l'invito a recapitare "fragole come l'ultima volta" e di aggiungere "un regalo di quell'altra", chiara allusione alla richiesta di fornire stupefacenti di altra tipologia, il che non consente di affermare che si sia in presenza di droghe solo leggere.

4. In ordine al capo 281, í giudici di appello, nel prendere atto della carenza di motivazione della sentenza di primo grado sul punto, vi hanno posto rimedio, richiamando l'affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez.

Un. n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, Rv. 244118, Sez. 6, n. 5881 del 21/11/2006, dep. 2007, Rv. 236062 e Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Rv. 271735), secondo cui, in tema di appello, la mancanza della motivazione della sentenza impugnata non rientra nelle ipotesi tassative previste dall'art. 604 cod. proc. pen. per le quali è esercitabile in appello il potere di annullamento del provvedimento gravato, ma dà luogo a una nullità, sanabile dal medesimo giudice di secondo grado, mediante la redazione della motivazione.

Ciò premesso, la Corte territoriale ha richiamato una pluralità di conversazioni intercettate (progr. 863, 864, 754, 802, 820, 827 del 28 marzo 2013), da cui sono emersi: la necessità di [OSCURATO:PERSONA] di ricevere sostanza stupefacente, dapprima quantificata in due dosi e quindi rettificata in quattro dosi; i tentativi dell'imputato di individuare qualcuno che potesse recarsi a prelevare la sostanza in località Trempa, stante la sua condizione di detenuto agli arresti domiciliari; la richiesta di consegna di quattro dosi di sostanza stupefacente avanzata da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], e la disponibilità di Torcasio, che provvedeva poi alla materiale consegna recandosi personalmente presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ciò secondo un modus agendi rivelatosi ampiamente collaudato.

Del resto, che i riferimenti criptici utilizzati nei dialoghi fossero un maldestro tentativo per eludere la comprensione del reale oggetto dell'accordo tra i due interlocutori è stato desunto dal fatto che non risulta che Torcasio trattasse lecitamente i generi merceologici indicati nei dialoghi captati ("peroni", "bomboniere"), tali da giustificare la richiesta di consegna da parte di [OSCURATO:PERSONA], a ciò aggiungendosi che tra le due telefonate (progr. 754 e 802), aventi entrambe ad oggetto la consegna da parte di Torcasio di quanto ordinato da [OSCURATO:PERSONA], vi è un'oggettiva contraddizione, posto che dapprima si parla di "due peroni" e poco dopo, elevando l'ordinativo a quattro, si discorre invece di "bomboniere".

5. Quanto al capo 321, la sentenza impugnata (pag. 64 ss.) si è soffermata, sviluppando le conformi considerazioni del primo giudice, sulla valenza dimostrativa delle conversazioni di cui ai progr. 2428, 2429, 2437, 2438, 2439 e 2440 del 23 maggio 2013, da cui è emersa la prova del concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella contestata detenzione illecita di cocaina: si evince infatti dai dialoghi captati che [OSCURATO:PERSONA] si era effettivamente rifornito di ulteriore stupefacente che avrebbe di lì a poco ceduto a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], perché costoro, a loro volta, lo cedessero all'acquirente [OSCURATO:PERSONA] (il quale peraltro, nelle sommarie informazioni del 4 giugno 2023, ha confermato di rifornirsi dalla Renda), risultando la tesi difensiva dell'estraneità alla vicenda del ricorrente smentita dal fatto che questi si interfacciava telefonicamente con il fornitore Dattilo, per essere aggiornato sui tempi di arrivo e di consegna dello stupefacente da consegnare all'acquirente Dini (cfr. progr. 2438, 2439 e 2440).

6. Orbene, in quanto sorretta da argomentazioni razionali e coerenti con le acquisizioni probatorie, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato rispetto ai capi 5, 62, 281 e 321 resiste alle censure difensive con cui si sollecita, in termini peraltro non adeguatamente specifici, una differente (e frammentaria) lettura delle prove raccolte, operazione questa che non è tuttavia consentita in sede di legittimità, dovendosi richiamare in proposito la consolidata affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argonnentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

7. Anche per quanto concerne il reato ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo 1, deve osservarsi che la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede.

Ed invero la Corte di appello, nel condividere l'impostazione del Tribunale, ha evidenziato al riguardo che, al di là dell'assoluzione dell'imputato da due dei reati fine contestati, proprio la consumazione degli altri reati fine di cui ai capi 5, 62, 281 e 321 costituisce un fatto concludente che denota l'adesione di [OSCURATO:PERSONA] all'accordo delinquenziale che caratterizzava il vincolo associativo, essendo il ricorrente, al pari della moglie (poi deceduta) [OSCURATO:PERSONA], uno degli spacciatori del sodalizio alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

E invero l'attività di spaccio posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] unitamente alla consorte è risultata inserita in un sistema organizzato di traffici illeciti, essendo il ricorrente legato sia ai Gualteri che ai Torcasio, oltre che a [OSCURATO:PERSONA].

Ciò è stato desunto da una pluralità di conversazioni intercettate, come quelle di cui ai progr. 542 del 27 marzo 2013, progr. n. 1414-1415-1425-1427 del 16 aprile 2013, progr. n. 1191 del 31 marzo 2013, progr. 38 del 10 marzo 2013, progr. 754 e 802 del 28 marzo 2013 (questi ultimi due già richiamati a proposito della disamina del capo 281), conversazioni da cui emerso che [OSCURATO:PERSONA] si relazionava con diversi soggetti intranei al sodalizio, come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricevendo da costoro sostanza stupefacente da destinare allo spaccio al dettaglio, operando le tre persone prima indicate sulle tre piazze di spaccio, distinte ma collegate, facenti capo all'associazione de qua, ovvero: località Capizzaglie, dove agiva [OSCURATO:PERSONA], località Ciampa di Cavallo, dove operava [OSCURATO:PERSONA], e località Tempra, gestita da [OSCURATO:PERSONA] e dai Gualtieri, ciò a riprova di un radicato inserimento dell'imputato nella struttura associativa e della sua qualificata capacità di approvvigionamento.

Ulteriori elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA] sono stati inoltre ravvisati nelle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il primo, oltre a fornire un importante contributo ai fini della ricostruzione del sodalizio, ha riferito che una delle piazze di spaccio presso la quale si era rifornito assiduamente era quella denominata Trempa, gestita dai fratelli Gualtieri, che avevano a disposizione una serie di spacciatori, tra i quali [OSCURATO:PERSONA] e la Renda; tale circostanza egli l'aveva appresa da [OSCURATO:PERSONA], detto "u bruttu", mentre [OSCURATO:PERSONA] gli aveva confidato di essere entrato a far parte del sodalizio criminale guidato dai Gualtieri a seguito di un battesimo di sangue.

Le dichiarazioni di Mercadante hanno trovato una significativa conferma nella conversazione di cui al progr. 69, da cui emerge che Renda e [OSCURATO:PERSONA] erano legati ai Gualtieri, posto che la Renda aveva chiamato Mercadante nell'interesse di costoro (che lo avevano minacciato per la mancata estinzione di un debito di droga), al fine di carpirgli informazioni e di scoraggiarlo dal riferire qualcosa di compromettente ai Carabinieri, con i quali era stato visto al Sert.

Peraltro, anche il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], sia pure in relazione a un'epoca precedente a quella dei fatti di causa (risalenti al periodo successivo al novembre 2012 in poi, mentre Torcasio ha iniziato il suo percorso di collaborazione con la giustizia nel 2011), ha indicato [OSCURATO:PERSONA] come soggetto legato per l'attività di spaccio ai Gualtieri, ciò a conferma di un rapporto stabile e duraturo.[OSCURATO:PERSONA], assuntore di sostanze stupefacenti, ha riferito a sua volta di essere solito acquistare eroina (o talora cocaina) da [OSCURATO:PERSONA], precisando che, per procurarsi la droga, o contattava telefonicamente la donna, o si recava direttamente presso l'abitazione di lei, dove era presente il marito [OSCURATO:PERSONA], il quale, come si evince dai dialoghi captati, lungi dall'essere un mero connivente della consorte, si relazionava anche in prima persona con l'acquirente Dini. [OSCURATO:PERSONA], anch'egli assuntore di stupefacenti, ha dichiarato di conoscere [OSCURATO:PERSONA] e la Renda come spacciatori per conto di [OSCURATO:PERSONA] e della compagna Silvia, non essendo tale dichiarazione contraddittoria con quella resa da Mercadante, desumendosi dalle conversazioni intercettate che in realtà [OSCURATO:PERSONA] e la moglie spacciavano per conto sia dei Torcasio che dei Gualtieri, non essendo del resto gli acquirenti tenuti a conoscere il giro completo dei loro fornitori.

7.1. In definitiva, il giudizio sull'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] all'organizzazione delinquenziale di cui al capo 1 (la cui sussistenza non è contestata) risulta scaturito da una valutazione esauriente e non illogica di una pluralità di elementi probatori tra loro razionalmente correlati e correttamente intesi nel loro effettivo significato, senza che siano ravvisabili eventuali profili di travisamento della prova, per cui non vi è spazio per l'accoglimento delle obiezioni difensive, volte sostanzialmente, anche in tal caso, a sollecitare differenti apprezzamenti di merito non consentiti in questa sede, dovendosi solo precisare che la breve durata del periodo (pochi mesi) cui è stata circoscritta la partecipazione del ricorrente non è di per sé ostativa all'inserimento del ricorrente nella struttura criminale, avendo questa Corte chiarito (cfr. Sez. 3, n. 27910 del 27/03/2019, Rv. 276677), che, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, è sufficiente anche l'adesione e l'apporto di un contributo per una fase temporalmente limitata, essendo invece necessario che il contributo del partecipe, come avvenuto nella vicenda in esame, risulti funzionale per l'esistenza stessa dell'associazione in un dato momento storico, come accade ad esempio nel caso di un soggetto che sia abituale acquirente e successivo rivenditore della droga fornitagli dall'organizzazione (cfr. Sez. 3, n. 22124 del 29/04/2015, Rv. 263662 e Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, Rv. 257905).

8. In conclusione, stante l'infondatezza delle censure sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con conseguente onere del ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 21-12-2021 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni rassegnate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 luglio 2020, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito di un procedimento penale in tema di stupefacenti a carico di una pluralità di imputati e per quanto in questa sede rileva, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 13 anni e 4 mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1), nonché di alcuni reati fine ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 5, 8, 62, 127, 281 e 321); fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] tra il novembre 2012 e il 23 maggio 2013. Con sentenza del 21 dicembre 2021, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati a lui ascritti ai capi 8 e 127 per non aver commesso il fatto, escludendo l'aggravante ex art. 7 della legge n. 203 del 1991 rispetto ai reati di cui ai capi 5, 62, 281 e 321 e confermando nel resto la decisione di primo grado. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello calabrese, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico e articolato motivo, con il quale la difesa deduce l'inosservanza degli art. 192 cod. proc. pen. e 74 e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, contestando l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per i capi 1, 5, 62, 281 e 321. In ordine al reato associativo, si evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato solo per 4 episodi (3 in concorso con la defunta moglie [OSCURATO:PERSONA] e 1, il capo 281, monosoggettivo) commessi da marzo a maggio 2013, il che sarebbe insufficiente a comprovare l'affectio societatis, soprattutto ove si consideri che il ricorrente era assuntore di stupefacenti, non potendosi peraltro sottacere che, rispetto ai capi 4, 6, 8, 127 e 196, è intervenuta pronuncia assolutoria dell'imputato. A ciò si aggiunge che dalle sette conversazioni richiamate nella sentenza impugnata, non si evince alcun affectio societatis, censurandosi il valore probatorio attribuito ai dialoghi intercettati, oggetto peraltro di travisamento. Peraltro, dalle captazioni è emersa solo la duttilità di [OSCURATO:PERSONA] nel rifornirsi da diverse piazze di spaccio, il che denota un ruolo ambiguo che è l'esatto opposto della stabilità del vincolo associativo. Parimenti travisate sarebbero inoltre le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha parlato di [OSCURATO:PERSONA] come di un semplice assuntore che, alla bisogna, si improvvisava anche spacciatore per arrotondare, peraltro per conto del solo [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che [OSCURATO:PERSONA] spacciava per conto di [OSCURATO:PERSONA]. A sua volta, [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di acquistare droga dalla Renda, mentre il marito di lei, pur essendo presente, non aveva alcun ruolo specifico. Di alcun ausilio si sono poi rivelate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo dei quali è peraltro divenuto collaboratore nel 2011, ovvero prima della nascita del sodalizio, avvenuta nel 2012.Quanto al capo 5, si rileva che la condanna sarebbe del tutto immotivata, non essendo emersi contatti tra Dini e [OSCURATO:PERSONA], che è stato sì presente all'acquisto, ma in maniera soltanto passiva, essendosi occupata la moglie della vendita. In ordine al capo 62, si osserva che la detenzione domiciliare cui era sottoposto il ricorrente impediva la commercializzazione della droga, essendo evidentemente lo stupefacente destinato a uso personale, fermo restando che, non comprendendosi la tipologia di droga di cui si parla, il fatto, in via subordinata, andava riqualificato ai sensi dell'art. 73 comma 4 del d.P.R. n. 309 del 1990. Rispetto al capo 281, si eccepisce poi la nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione, per cui sul punto si imponeva la restituzione degli atti al primo giudice, non potendo la Corte di appello redigere una motivazione assente. Infine, quanto al capo 321, si evidenzia che la cessione non può essere ascritta a [OSCURATO:PERSONA], in quanto, anche in tal caso, è stata la moglie Renda ad avere contatti con Dini, senza che vi sia stato alcun intervento da parte del ricorrente. 2.1. Con memoria trasmessa il 13 marzo 2023, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nel chiedere l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Occorre innanzitutto premettere che la Corte di appello, nella disamina delle imputazioni elevate a carico di [OSCURATO:PERSONA], non ha mancato di confrontarsi con le deduzioni difensive, in taluni casi accogliendole, il che è avvenuto sia in relazione ai capi 8 e 127, dai quali l'imputato è stato assolto per non aver commesso il fatto, sia con riferimento all'aggravante ex art. 7 della legge n. 203 del 1991, esclusa rispetto ai capi 5, 62, 281 e 321, mentre, rispetto ai residui capi, la conferma del giudizio di colpevolezza operato dal primo giudice è stata preceduta da un'adeguata disamina delle fonti dimostrative disponibili. 2. In particolare, quanto al capo 5, sono state richiamate le conversazioni di cui ai progr. 1292, 1293, 1294 e 1295 dell'Il aprile 2013, da cui sono state desunte la disponibilità di sostanza stupefacente di tipo cocaina/eroina da parte di [OSCURATO:PERSONA] unitamente alla moglie [OSCURATO:PERSONA] e la cessione effettuata in favore di [OSCURATO:PERSONA] di una quantità imprecisata di tale sostanza. È infatti emerso che [OSCURATO:PERSONA], incontrato Dini, allertava la consorte e, senza necessità di esplicitare il motivo, la informava che le stava mandando Dino, loro acquirente abituale, per rifornirlo di droga, secondo uno schema rivelatosi costante. Ora, rispetto a questa come per le altre imputazioni per cui vi è stata condanna, non appaiono fondate le obiezioni difensive circa la non corretta interpretazione da parte dei giudici di merito di alcuni dei dialoghi captati, oggetto peraltro di perizia trascrittiva, avendo questa Corte affermato al riguardo (cfr. Sez. Un. n.22471 del 26/02/2015, Rv. 263715, ripresa, ex multis, da Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389 e Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337), il principio secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, come avvenuto nel caso di specie, si sottrae al sindacato di legittimità. 3. Rispetto al capo 62, l'affermazione del coinvolgimento dell'imputato nella vicenda illecita in esso cristallizzata è scaturita, in maniera non illogica, dall'esame dei progr. 1181, 1182, 1183 del 7 aprile 2013, da cui è emerso che [OSCURATO:PERSONA], ristretto agli arresti domiciliari, telefonava alla moglie e la esortava a contattare [OSCURATO:PERSONA] affinché gli recapitasse un quantitativo di diverse tipologie di sostanze stupefacenti, evocate, con malcelato linguaggio criptico, con il termine "fragole", termine riferito alla droga, non risultando che il suo interlocutore si occupasse del commercio di frutta, essendo invece significativo, l'invito a recapitare "fragole come l'ultima volta" e di aggiungere "un regalo di quell'altra", chiara allusione alla richiesta di fornire stupefacenti di altra tipologia, il che non consente di affermare che si sia in presenza di droghe solo leggere. 4. In ordine al capo 281, í giudici di appello, nel prendere atto della carenza di motivazione della sentenza di primo grado sul punto, vi hanno posto rimedio, richiamando l'affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. Un. n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, Rv. 244118, Sez. 6, n. 5881 del 21/11/2006, dep. 2007, Rv. 236062 e Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Rv. 271735), secondo cui, in tema di appello, la mancanza della motivazione della sentenza impugnata non rientra nelle ipotesi tassative previste dall'art. 604 cod. proc. pen. per le quali è esercitabile in appello il potere di annullamento del provvedimento gravato, ma dà luogo a una nullità, sanabile dal medesimo giudice di secondo grado, mediante la redazione della motivazione. Ciò premesso, la Corte territoriale ha richiamato una pluralità di conversazioni intercettate (progr. 863, 864, 754, 802, 820, 827 del 28 marzo 2013), da cui sono emersi: la necessità di [OSCURATO:PERSONA] di ricevere sostanza stupefacente, dapprima quantificata in due dosi e quindi rettificata in quattro dosi; i tentativi dell'imputato di individuare qualcuno che potesse recarsi a prelevare la sostanza in località Trempa, stante la sua condizione di detenuto agli arresti domiciliari; la richiesta di consegna di quattro dosi di sostanza stupefacente avanzata da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], e la disponibilità di Torcasio, che provvedeva poi alla materiale consegna recandosi personalmente presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ciò secondo un modus agendi rivelatosi ampiamente collaudato. Del resto, che i riferimenti criptici utilizzati nei dialoghi fossero un maldestro tentativo per eludere la comprensione del reale oggetto dell'accordo tra i due interlocutori è stato desunto dal fatto che non risulta che Torcasio trattasse lecitamente i generi merceologici indicati nei dialoghi captati ("peroni", "bomboniere"), tali da giustificare la richiesta di consegna da parte di [OSCURATO:PERSONA], a ciò aggiungendosi che tra le due telefonate (progr. 754 e 802), aventi entrambe ad oggetto la consegna da parte di Torcasio di quanto ordinato da [OSCURATO:PERSONA], vi è un'oggettiva contraddizione, posto che dapprima si parla di "due peroni" e poco dopo, elevando l'ordinativo a quattro, si discorre invece di "bomboniere". 5. Quanto al capo 321, la sentenza impugnata (pag. 64 ss.) si è soffermata, sviluppando le conformi considerazioni del primo giudice, sulla valenza dimostrativa delle conversazioni di cui ai progr. 2428, 2429, 2437, 2438, 2439 e 2440 del 23 maggio 2013, da cui è emersa la prova del concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella contestata detenzione illecita di cocaina: si evince infatti dai dialoghi captati che [OSCURATO:PERSONA] si era effettivamente rifornito di ulteriore stupefacente che avrebbe di lì a poco ceduto a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], perché costoro, a loro volta, lo cedessero all'acquirente [OSCURATO:PERSONA] (il quale peraltro, nelle sommarie informazioni del 4 giugno 2023, ha confermato di rifornirsi dalla Renda), risultando la tesi difensiva dell'estraneità alla vicenda del ricorrente smentita dal fatto che questi si interfacciava telefonicamente con il fornitore Dattilo, per essere aggiornato sui tempi di arrivo e di consegna dello stupefacente da consegnare all'acquirente Dini (cfr. progr. 2438, 2439 e 2440). 6. Orbene, in quanto sorretta da argomentazioni razionali e coerenti con le acquisizioni probatorie, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato rispetto ai capi 5, 62, 281 e 321 resiste alle censure difensive con cui si sollecita, in termini peraltro non adeguatamente specifici, una differente (e frammentaria) lettura delle prove raccolte, operazione questa che non è tuttavia consentita in sede di legittimità, dovendosi richiamare in proposito la consolidata affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argonnentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. 7. Anche per quanto concerne il reato ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo 1, deve osservarsi che la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Ed invero la Corte di appello, nel condividere l'impostazione del Tribunale, ha evidenziato al riguardo che, al di là dell'assoluzione dell'imputato da due dei reati fine contestati, proprio la consumazione degli altri reati fine di cui ai capi 5, 62, 281 e 321 costituisce un fatto concludente che denota l'adesione di [OSCURATO:PERSONA] all'accordo delinquenziale che caratterizzava il vincolo associativo, essendo il ricorrente, al pari della moglie (poi deceduta) [OSCURATO:PERSONA], uno degli spacciatori del sodalizio alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. E invero l'attività di spaccio posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] unitamente alla consorte è risultata inserita in un sistema organizzato di traffici illeciti, essendo il ricorrente legato sia ai Gualteri che ai Torcasio, oltre che a [OSCURATO:PERSONA]. Ciò è stato desunto da una pluralità di conversazioni intercettate, come quelle di cui ai progr. 542 del 27 marzo 2013, progr. n. 1414-1415-1425-1427 del 16 aprile 2013, progr. n. 1191 del 31 marzo 2013, progr. 38 del 10 marzo 2013, progr. 754 e 802 del 28 marzo 2013 (questi ultimi due già richiamati a proposito della disamina del capo 281), conversazioni da cui emerso che [OSCURATO:PERSONA] si relazionava con diversi soggetti intranei al sodalizio, come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricevendo da costoro sostanza stupefacente da destinare allo spaccio al dettaglio, operando le tre persone prima indicate sulle tre piazze di spaccio, distinte ma collegate, facenti capo all'associazione de qua, ovvero: località Capizzaglie, dove agiva [OSCURATO:PERSONA], località Ciampa di Cavallo, dove operava [OSCURATO:PERSONA], e località Tempra, gestita da [OSCURATO:PERSONA] e dai Gualtieri, ciò a riprova di un radicato inserimento dell'imputato nella struttura associativa e della sua qualificata capacità di approvvigionamento. Ulteriori elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA] sono stati inoltre ravvisati nelle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il primo, oltre a fornire un importante contributo ai fini della ricostruzione del sodalizio, ha riferito che una delle piazze di spaccio presso la quale si era rifornito assiduamente era quella denominata Trempa, gestita dai fratelli Gualtieri, che avevano a disposizione una serie di spacciatori, tra i quali [OSCURATO:PERSONA] e la Renda; tale circostanza egli l'aveva appresa da [OSCURATO:PERSONA], detto "u bruttu", mentre [OSCURATO:PERSONA] gli aveva confidato di essere entrato a far parte del sodalizio criminale guidato dai Gualtieri a seguito di un battesimo di sangue. Le dichiarazioni di Mercadante hanno trovato una significativa conferma nella conversazione di cui al progr. 69, da cui emerge che Renda e [OSCURATO:PERSONA] erano legati ai Gualtieri, posto che la Renda aveva chiamato Mercadante nell'interesse di costoro (che lo avevano minacciato per la mancata estinzione di un debito di droga), al fine di carpirgli informazioni e di scoraggiarlo dal riferire qualcosa di compromettente ai Carabinieri, con i quali era stato visto al Sert. Peraltro, anche il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], sia pure in relazione a un'epoca precedente a quella dei fatti di causa (risalenti al periodo successivo al novembre 2012 in poi, mentre Torcasio ha iniziato il suo percorso di collaborazione con la giustizia nel 2011), ha indicato [OSCURATO:PERSONA] come soggetto legato per l'attività di spaccio ai Gualtieri, ciò a conferma di un rapporto stabile e duraturo.[OSCURATO:PERSONA], assuntore di sostanze stupefacenti, ha riferito a sua volta di essere solito acquistare eroina (o talora cocaina) da [OSCURATO:PERSONA], precisando che, per procurarsi la droga, o contattava telefonicamente la donna, o si recava direttamente presso l'abitazione di lei, dove era presente il marito [OSCURATO:PERSONA], il quale, come si evince dai dialoghi captati, lungi dall'essere un mero connivente della consorte, si relazionava anche in prima persona con l'acquirente Dini. [OSCURATO:PERSONA], anch'egli assuntore di stupefacenti, ha dichiarato di conoscere [OSCURATO:PERSONA] e la Renda come spacciatori per conto di [OSCURATO:PERSONA] e della compagna Silvia, non essendo tale dichiarazione contraddittoria con quella resa da Mercadante, desumendosi dalle conversazioni intercettate che in realtà [OSCURATO:PERSONA] e la moglie spacciavano per conto sia dei Torcasio che dei Gualtieri, non essendo del resto gli acquirenti tenuti a conoscere il giro completo dei loro fornitori. 7.1. In definitiva, il giudizio sull'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] all'organizzazione delinquenziale di cui al capo 1 (la cui sussistenza non è contestata) risulta scaturito da una valutazione esauriente e non illogica di una pluralità di elementi probatori tra loro razionalmente correlati e correttamente intesi nel loro effettivo significato, senza che siano ravvisabili eventuali profili di travisamento della prova, per cui non vi è spazio per l'accoglimento delle obiezioni difensive, volte sostanzialmente, anche in tal caso, a sollecitare differenti apprezzamenti di merito non consentiti in questa sede, dovendosi solo precisare che la breve durata del periodo (pochi mesi) cui è stata circoscritta la partecipazione del ricorrente non è di per sé ostativa all'inserimento del ricorrente nella struttura criminale, avendo questa Corte chiarito (cfr. Sez. 3, n. 27910 del 27/03/2019, Rv. 276677), che, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, è sufficiente anche l'adesione e l'apporto di un contributo per una fase temporalmente limitata, essendo invece necessario che il contributo del partecipe, come avvenuto nella vicenda in esame, risulti funzionale per l'esistenza stessa dell'associazione in un dato momento storico, come accade ad esempio nel caso di un soggetto che sia abituale acquirente e successivo rivenditore della droga fornitagli dall'organizzazione (cfr. Sez. 3, n. 22124 del 29/04/2015, Rv. 263662 e Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, Rv. 257905). 8. In conclusione, stante l'infondatezza delle censure sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con conseguente onere del ricorrent
Sentenza Cassazione n. 28023/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris