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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 settembre 2026

Cassazione n. 25432/2026

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I, [OSCURATO:PERSONA] n.144, DOM.

DIG., presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. elettivamente domiciliata in ROMA, in [OSCURATO:PERSONA] n.113, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA](RRRMLS86T44H501) che la rappresenta e difende unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso la SENTENZA n. 234/2025 emessa dalla CORTE D’APPELLO DIBOLOGNA il 01/02/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 17861/2025Numero sezionale 540/2026Numero di raccolta generale 25432/2026Data pubblicazione 16/09/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 15/09/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I, [OSCURATO:PERSONA] n.144, DOM. DIG., presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. elettivamente domiciliata in ROMA, in [OSCURATO:PERSONA] n.113, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA](RRRMLS86T44H501) che la rappresenta e difende unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso la SENTENZA n. 234/2025 emessa dalla CORTE D’APPELLO DIBOLOGNA il 01/02/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 17861/2025Numero sezionale 540/2026Numero di raccolta generale 25432/2026Data pubblicazione 16/09/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 15/09/2026