CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 febbraio 2025
Cassazione n. 31890/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di XXXXXXXudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l’istanza, presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXX, di affidamento in casi particolari essendo il fine pena superiore ad anni sei poiché la pena residua da scontare è risultata essere pari ad anni 7, come da provvedimento di cumulo comunicato; contestualmente il Tribunale ha rigettato l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena per ragioni di salute di cui agli artt. 146 e 147 cod. pen., anche nella forma della detenzione domiciliare, ai sensi dell’art. 47-ter comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e succ. mod. (ord. pen.), ratificando, invece, il provvedimento di applicazione della detenzione domiciliare per ultrasessantenni di cui al comma 01 dell’art. 47-ter ord. pen. emesso dal Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Tribunale ha osservato, sulla base della relazione sanitaria aggiornata dalla [OSCURATO:PERSONA] del 13 dicembre 2024, che il [OSCURATO:PERSONA], pur essendo affetto da una [OSCURATO:PERSONA], questa non è da considerarsi quale grave infermità fisica ai fini del richiesto differimento e che i quadri patologici sono attualmente in una condizione di stabilità e di compenso , rispondendo in modo positivo ai trattamenti prescritti, pur richiedendo l’accesso ai presidi sanitari territoriali. 2. Avverso tale provvedimento ricorre, con rituale ministero difensivo, XXXXXXXXXXXXX affidandosi ad un unico motivo. Con tale motivo, egli denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3 cod. proc. pen., 146 e 147 cod. pen. nonché il vizio della motivazione ritenuta contraddittoria. In particolare, si ritiene che la relazione sanitaria esaminata non avrebbe dato una risposta esaustiva al quesito posto in relazione alla gravità della malattia e se essa fosse tale da risultare incompatibile con il regime carcerario. A tale mancanza si sarebbe dovuto porre rimedio con l’espletamento di una perizia al fine di risolvere anche i dubbi rispetto alla compatibilità con la detenzione domiciliare già disposta. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, quindi, meritevole di un rigetto. 2. Il Tribunale di sorveglianza, per esprimere la sua valutazione in relazione al riferito quadro patologico, ha tenuto conto dell'esito della relazione sanitaria aggiornata e la motivazione non risulta affatto contraddittoria, avendo fornito una risposta congrua e logica secondo cui il differimento va disposto solo in presenza di una patologia grave, incompatibile con la prosecuzione dell’espiazione della pena in regime carcerario.In ordine alla descritta situazione, come esaminata ed esposta dal giudice del merito, va qui ribadito il principio di diritto secondo cui, anche in tema di differimento facoltativo della pena detentiva, ai sensi dell'art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen., è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, ossia tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, e che poi si operi un bilanciamento tra l'interesse del condannato a essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività, così che nella relativa sintesi siano osservati i principi costituzionali della conformità della pena al senso di umanità e della sua costante funzionalizzazione al fine rieducativo, nel rispetto del diritto alla salute del condannato. Pertanto, quando sia formulata l'istanza di rinvio dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato risultino o meno compatibili con la finalità rieducativa della pena stessa e, dunque, con la concreta prospettiva di reinserimento sociale a essa connessa. Si può, in tal senso, addivenire all'accoglimento dell'istanza solo allorquando, effettuata la ponderazione degli elementi caratterizzanti la concreta situazione e tenuto conto della natura dell'infermità e di un'eventuale prognosi infausta quoad vitam, si stabilisca che l'espiazione della pena in quelle condizioni sarebbe contraria al senso di umanità per le sproporzionate sofferenze che ne deriverebbero, oppure sarebbe ormai priva di significato rieducativo a causa della fattuale impossibilità di dare una qualsivoglia apprezzabile prospettiva futura agli effetti della sanzione detentiva sul condannato, avendo riguardo anche agli stati morbosi o al generale scadimento fisico in grado talmente avanzato da determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità, da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria (v., fra le altre, Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, dep. 2021, Rv. 280352; Sez. 1, n. 27352 del 17/05/2019, Rv. 276413; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, Rv. 258406; Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009, Rv. 244132). È, d'altro canto, conseguente con tali coordinate esegetiche l'ulteriore specificazione secondo cui il giudice che, in presenza di dati o documentazione clinica attestanti l'incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, ritenga di non accogliere l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve basarsi su dati tecnici concreti disponendo gli accertamenti medici necessari e, all'occorrenza, nominando un perito (Sez. 1, n. 39798 del 16/05/2019, Rv. 276948; Sez. 1, n. 54448 del 29/11/2016, Rv. 269200), la cui necessità, nel caso di specie tenuto conto anche della già disposta detenzione domiciliare, in assenza di ulteriori criticità nel rispetto dei trattamenti sanitari in essere, non è ravvisabile, pur sempre operando la verifica inerente alla compatibilità o meno delle condizioni di salute rilevate con le finalità rieducative della pena, alla stregua di un trattamento rispettoso del senso di umanità, che tenga conto della durata della pena e dell'età del condannato, comparativamente con la sua pericolosità sociale (Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Rv. 274879). 3. Nel quadro delineato, il motivo svolto dal ricorrente non si rivela fondato, in quanto il Tribunale ha operato con motivazione adeguata e coerente il riferito giudizio, stimando determinante il rilievo che il - certamente serio - quadro patologico che caratterizza l'attuale condizione del ricorrente, si risolve in un complesso morboso, di carattere oramai cronico, tale da poter essere trattato con controlli e terapie svolti in regime di detenzione domiciliare, come già disposto dal Magistrato di sorveglianza, in base alla richiamata valutazione di fatto che ha tratto le considerazioni medico-legali essenziali dalla più recente relazione sanitaria analizzata, non obliterando le osservazioni, anche di natura tecnica, svolte dalla difesa. Il Tribunale, essendosi basato sui dati tecnici concreti e aggiornati contenuti nell'ultima relazione sanitaria, dopo aver verificato le prospettazioni difensive, le quali non hanno introdotto effettivi elementi di novità clinica, ma appaiono essere state dirette principalmente a criticare la gestione della fase terapeutica e di controllo, ed aver acclarato l'emersione di una situazione clinica stabilizzata in cui ha considerato assicurati anche i necessari monitoraggi. In definitiva, con scelta chiara e non viziata da evidenti carenze di natura logica, il Tribunale ha stimato adeguata la base conoscitiva sulla quale ha compiutamente argomentato, non essendo risultata necessaria la disposizione di altri accertamenti medici, anche di natura peritale, in tal senso non discostando la sua decisione dai principi di diritto sopra richiamati. 4. Il ricorso, per tali ragioni, deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si dispone l’oscuramento, in caso di diffusione del presente provvedimento, con l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 15/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]