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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15199/2026

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oricorrenticontroUnicredit s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];controricorrentenonché contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];intimatiavverso la sentenza n. 1119/2024 pubblicata l’8 ottobre 2024 dellaCorte di appello di Catanzaro.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 aprile 2026 dalconsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez.

I – RG 3269/2025 e 3290/2025camera di consiglio 1.4.2026 1Numero registro generale 3269/2025Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 15199/2026Data pubblicazione 20/05/20261. ─ È impugnata per cassazione la sentenza della Corte diappello di Catanzaro con cui è stata confermata la sentenza delTribunale del capoluogo calabro in una controversia in cui [OSCURATO:SOCIETA].,e la controllante [OSCURATO:SOCIETA]., parte del giudizio quale interventriceadesiva, avevano domandato accertarsi la responsabilità degliamministratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che diUnicredit s.p.a..

Secondo parte attrice, gli amministratori avevanocompiuto una serie di operazioni in conflitto di interessi, concludendocontratti con società a loro riconducibili, e profittato di una liquiditàmessa a disposizione da [OSCURATO:SOCIETA]., poi incorporata daUnicredit: la banca avrebbe infatti indebitamente svincolato un pegnocostituito da Misasl ed avrebbe con ciò consentito ai predetti [OSCURATO:PERSONA] di appropriarsi della somma di euro 859.000,00, affluitasui conti della società.

La domanda attrice non ha trovato accoglimento.2. ─ Il ricorso per cassazione, che risulta iscritto a ruolo con duedistinti numeri identificativi, riportati in epigrafe, è articolato in duemotivi.

Ad esso resiste con controricorso Unicredit.3. ─ E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allospoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c..

A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisionedella causa.

La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― La proposta ha il tenore che segue.«[I]l primo motivo, con cui si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., si profila inammissibile;«la Corte di appello ha rettamente richiamato Cass. 9 novembre2020, n. 25056, secondo cui in tema di azione di responsabilitàpromossa contro gli amministratori di una società di capitali, ove icomportamenti che si assumono illeciti non siano in sé vietati dalla leggeo dallo statuto, l'onere della prova gravante sulla parte attrice non siesaurisce nel dimostrare che l'amministratore abbia posto in essere leSez.

I – RG 3269/2025 e 3290/2025camera di consiglio 1.4.2026 2Numero registro generale 3269/2025Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 15199/2026Data pubblicazione 20/05/2026condotte produttive del danno, ma anche che in questo modo siano stativiolati i suoi doveri di lealtà o di diligenza, spettando poiall'amministratore allegare e provare i fatti idonei ad escludere o admancato assolvimento di un onere probatorio riversato sulla parte (lesocietà attrici) su cui in effetti incombeva: dopodiché, va rammentatoche la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile percassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., è configurabile soltantonell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad unaparte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivied eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazioneche il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 31agosto 2020, n. 18092; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395);«quanto alla doglianza fondata sulla mancata contestazione, lasentenza impugnata si sottrae a censura laddove ha fatto applicazionedel principio per cui, in tema di principio di non contestazione, il relativoonere, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazionedei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della decisionedipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relativecontestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuirealla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispettoall'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una genericadeduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente nonpuò che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permaneregli oneri probatori gravanti sulla controparte (Cass. 19 aprile 2024, n.10629; Cass. 19 ottobre 2016, n. 21075);«d’altro canto, a fronte dell’affermazione della Corte di appellosecondo cui ‘[l]a difesa dei convenuti ha preso posizione sulle doglianzeriferite in citazione dalla società, ma nei limiti contenutistici delle stesse,Sez.

I – RG 3269/2025 e 3290/2025camera di consiglio 1.4.2026 3Numero registro generale 3269/2025Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 15199/2026Data pubblicazione 20/05/2026contestate, quando sarebbero state commesse, da chi in modo specifico(richiamando genericamente la responsabilità dei due amministratori)’,non spetta alla Corte di legittimità vagliare la correttezza del giudizio difatto formulato dal giudice del merito circa la mancata contestazione: sirileva, in proposito, che nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mentedel quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fattoproduce l'effetto della relevatio ab onere probandi, spetta al giudice delmerito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimoriservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazionedei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. 7 febbraio 2019, n.3680); in particolare, l’accertamento della sussistenza di unacontestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadrodell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, èfunzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio dimotivazione (Cass. 28 ottobre 2019, n. 27490);«pure il secondo mezzo, con cui si oppone la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1218 e 2970 c.c., si rivela inammissibile;«il motivo è incentrato sulla circostanza dell’avvenuto svincolodella somma costituita in pegno: ma la Corte di merito non ha negato,in diritto, che il creditore sia tenuto a custodire la cosa ricevuta ingaranzia e che risponda della perdita e del deterioramento di essa; hainvece escluso, in fatto, che fosse stata data prova del danno cagionatoalla società, dell’illecita appropriazione della somma e del nesso di causatra la condotta contestata alla banca e il fatto ascritto agliamministratori;«la censura ex art. 360, n. 3, c.p.c. non coglie dunque nel segno:infatti, il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola didiritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea dellaesistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essadi un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essadelineata, mentre il vizio di falsa applicazione di legge consiste oSez.

I – RG 3269/2025 e 3290/2025camera di consiglio 1.4.2026 4Numero registro generale 3269/2025Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 15199/2026Data pubblicazione 20/05/2026nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che nonle si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista, purrettamente individuata e interpretata, non è idonea a regolarla, o neltrarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenzegiuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione; nonrientra, invece, nell'ambito applicativo dell'art. 360, n. 3, l'allegazione diun'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo dellerisultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione dellanorma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottrattaperciò al sindacato di legittimità (Cass. 14 gennaio 2019, n. 640; insenso conforme: Cass. 4 marzo 2022, n. 7187);«il ricorso proposto si configura pertanto inammissibile, anche senon pare si delinei la fattispecie di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c.,dedotta da parte controricorrente, posto che la responsabilità aggravataricorre nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza checonsente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità dellapropria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anchemanifesta, delle tesi prospettate (Cass. Sez.

U. 20 aprile 2018, n. 9912)2. ― [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili tali argomentazioni, cheresistono ai rilievi critici formulati dalla parte ricorrente nella suamemoria.In particolare, non vale opporre che l’allegazione attorea quantoalle condotte degli amministratori era idonea a provocare una replicadei convenuti (ciò che la Corte di appello ha negato): compete difatti algiudice del merito apprezzare il grado di specificità che devono avere lededuzioni in fatto dell’attore per onerare il convenuto di unarispondente contestazione.

Il giudizio espresso, al riguardo, èastrattamente censurabile per vizio di motivazione: ma una doglianzain tal senso non è stata sollevata.3. ― Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.4. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza.Sez.

I – RG 3269/2025 e 3290/2025camera di consiglio 1.4.2026 5Numero registro generale 3269/2025Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 15199/2026Data pubblicazione 20/05/2026Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3, ecomma 4, c.p.c., giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c..

P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidatiin euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente alpagamento della somma di euro 7.000,00 in favore di partecontroricorrente; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulterioresomma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per ilricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 1 aprile 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez.

I – RG 3269/2025 e 3290/2025camera di consiglio 1.4.2026 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oricorrenticontroUnicredit s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];controricorrentenonché contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];intimatiavverso la sentenza n. 1119/2024 pubblicata l’8 ottobre 2024 dellaCorte di appello di Catanzaro.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 aprile 2026 dalconsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez. I – RG 3269/2025 e 3290/2025camera di consiglio 1.4.2026 1Numero registro generale 3269/2025Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 15199/2026Data pubblicazione 20/05/20261. ─ È impugnata per cassazione la sentenza della Corte diappello di Catanzaro con cui è stata confermata la sentenza delTribunale del capoluogo calabro in una controversia in cui [OSCURATO:SOCIETA].,e la controllante [OSCURATO:SOCIETA]., parte del giudizio quale interventriceadesiva, avevano domandato accertarsi la responsabilità degliamministratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che diUnicredit s.p.a.. Secondo parte attrice, gli amministratori avevanocompiuto una serie di operazioni in conflitto di interessi, concludendocontratti con società a loro riconducibili, e profittato di una liquiditàmessa a disposizione da [OSCURATO:SOCIETA]., poi incorporata daUnicredit: la banca avrebbe infatti indebitamente svincolato un pegnocostituito da Misasl ed avrebbe con ciò consentito ai predetti [OSCURATO:PERSONA] di appropriarsi della somma di euro 859.000,00, affluitasui conti della società. La domanda attrice non ha trovato accoglimento.2. ─ Il ricorso per cassazione, che risulta iscritto a ruolo con duedistinti numeri identificativi, riportati in epigrafe, è articolato in duemotivi. Ad esso resiste con controricorso Unicredit.3. ─ E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allospoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c.. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisionedella causa. La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― La proposta ha il tenore che segue.«[I]l primo motivo, con cui si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., si profila inammissibile;«la Corte di appello ha rettamente richiamato Cass. 9 novembre2020, n. 25056, secondo cui in tema di azione di responsabilitàpromossa contro gli amministratori di una società di capitali, ove icomportamenti che si assumono illeciti non siano in sé vietati dalla leggeo dallo statuto, l'onere della prova gravante sulla parte attrice non siesaurisce nel dimostrare che l'amministratore abbia posto in essere leSez. I – RG 3269/2025 e 3290/2025camera di consiglio 1.4.2026 2Numero registro generale 3269/2025Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 15199/2026Data pubblicazione 20/05/2026condotte produttive del danno, ma anche che in questo modo siano stativiolati i suoi doveri di lealtà o di diligenza, spettando poiall'amministratore allegare e provare i fatti idonei ad escludere o admancato assolvimento di un onere probatorio riversato sulla parte (lesocietà attrici) su cui in effetti incombeva: dopodiché, va rammentatoche la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile percassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., è configurabile soltantonell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad unaparte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivied eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazioneche il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 31agosto 2020, n. 18092; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395);«quanto alla doglianza fondata sulla mancata contestazione, lasentenza impugnata si sottrae a censura laddove ha fatto applicazionedel principio per cui, in tema di principio di non contestazione, il relativoonere, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazionedei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della decisionedipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relativecontestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuirealla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispettoall'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una genericadeduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente nonpuò che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permaneregli oneri probatori gravanti sulla controparte (Cass. 19 aprile 2024, n.10629; Cass. 19 ottobre 2016, n. 21075);«d’altro canto, a fronte dell’affermazione della Corte di appellosecondo cui ‘[l]a difesa dei convenuti ha preso posizione sulle doglianzeriferite in citazione dalla società, ma nei limiti contenutistici delle stesse,Sez. I – RG 3269/2025 e 3290/2025camera di consiglio 1.4.2026 3Numero registro generale 3269/2025Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 15199/2026Data pubblicazione 20/05/2026contestate, quando sarebbero state commesse, da chi in modo specifico(richiamando genericamente la responsabilità dei due amministratori)’,non spetta alla Corte di legittimità vagliare la correttezza del giudizio difatto formulato dal giudice del merito circa la mancata contestazione: sirileva, in proposito, che nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mentedel quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fattoproduce l'effetto della relevatio ab onere probandi, spetta al giudice delmerito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimoriservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazionedei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. 7 febbraio 2019, n.3680); in particolare, l’accertamento della sussistenza di unacontestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadrodell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, èfunzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio dimotivazione (Cass. 28 ottobre 2019, n. 27490);«pure il secondo mezzo, con cui si oppone la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1218 e 2970 c.c., si rivela inammissibile;«il motivo è incentrato sulla circostanza dell’avvenuto svincolodella somma costituita in pegno: ma la Corte di merito non ha negato,in diritto, che il creditore sia tenuto a custodire la cosa ricevuta ingaranzia e che risponda della perdita e del deterioramento di essa; hainvece escluso, in fatto, che fosse stata data prova del danno cagionatoalla società, dell’illecita appropriazione della somma e del nesso di causatra la condotta contestata alla banca e il fatto ascritto agliamministratori;«la censura ex art. 360, n. 3, c.p.c. non coglie dunque nel segno:infatti, il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola didiritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea dellaesistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essadi un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essadelineata, mentre il vizio di falsa applicazione di legge consiste oSez. I – RG 3269/2025 e 3290/2025camera di consiglio 1.4.2026 4Numero registro generale 3269/2025Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 15199/2026Data pubblicazione 20/05/2026nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che nonle si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista, purrettamente individuata e interpretata, non è idonea a regolarla, o neltrarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenzegiuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione; nonrientra, invece, nell'ambito applicativo dell'art. 360, n. 3, l'allegazione diun'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo dellerisultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione dellanorma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottrattaperciò al sindacato di legittimità (Cass. 14 gennaio 2019, n. 640; insenso conforme: Cass. 4 marzo 2022, n. 7187);«il ricorso proposto si configura pertanto inammissibile, anche senon pare si delinei la fattispecie di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c.,dedotta da parte controricorrente, posto che la responsabilità aggravataricorre nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza checonsente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità dellapropria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anchemanifesta, delle tesi prospettate (Cass. Sez. U. 20 aprile 2018, n. 9912)2. ― [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili tali argomentazioni, cheresistono ai rilievi critici formulati dalla parte ricorrente nella suamemoria.In particolare, non vale opporre che l’allegazione attorea quantoalle condotte degli amministratori era idonea a provocare una replicadei convenuti (ciò che la Corte di appello ha negato): compete difatti algiudice del merito apprezzare il grado di specificità che devono avere lededuzioni in fatto dell’attore per onerare il convenuto di unarispondente contestazione. Il giudizio espresso, al riguardo, èastrattamente censurabile per vizio di motivazione: ma una doglianzain tal senso non è stata sollevata.3. ― Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.4. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza.Sez. I – RG 3269/2025 e 3290/2025camera di consiglio 1.4.2026 5Numero registro generale 3269/2025Numero sezionale 1560/2026Numero di raccolta generale 15199/2026Data pubblicazione 20/05/2026Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3, ecomma 4, c.p.c., giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c.. P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidatiin euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente alpagamento della somma di euro 7.000,00 in favore di partecontroricorrente; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulterioresomma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per ilricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 1 aprile 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez. I – RG 3269/2025 e 3290/2025camera di consiglio 1.4.2026 6
Sentenza Cassazione n. 15199/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris