CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 luglio 2021
Cassazione n. 39367/2021
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 14757-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 95 LOTTO D SC A 1.8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 52/2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 16. R.G. 14757/2017 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza 10 febbraio 2017 n. 52, con la quale la Corte d'appello di Lecce ha riformato la pronuncia del Tribunale di Taranto, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rimuovere la porzione del fabbricato di loro proprietà in quanto il corpo di fabbrica da essi realizzato in aderenza a quello preesistente violava la distanza tra costruzioni e le norme urbanistiche del comune. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1. Il primo motivo denuncia "nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 61, 62 e 196 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, comma. 1, n. 4 c.p.c.": la Corte d'appello, una volta ritenuto che le risposte del consulente tecnico d'ufficio ai quesiti formulati dal primo giudice fossero insufficienti ai fini del decidere, avrebbe dovuto disporre la rinnovazione o l'integrazione della consulenza tecnica, in quanto necessaria per pronunciarsi sulla domanda ai sensi dell'art. 112 c.p.c. Il motivo è fondato. In primo grado il Tribunale di Taranto ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rimuovere una porzione del loro fabbricato, in quanto violava le distanze tra costruzioni e le norme urbanistiche del comune. La Corte d'appello ha accolto il motivo di impugnazione di Capuzzimati e Pastorelli che denunciava la mancata specificazione da parte del giudice di primo grado delle distanze legali da rispettare, distanze legali che non risultavano neppure dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio. Il giudice d'appello, rilevato che il giudice di primo grado non aveva individuato o riferito quali fossero le distanze prescritte nella specie e la misura della rispettiva violazione, si è limitato a constatare che non poteva essere ordinata la rimessione in pristino e che la gravata sentenza andava riformata con rigetto della domanda. La Corte d'appello è così venuta meno al proprio dovere di conoscere d'ufficio, in applicazione del principio iura novit curia, non solo le disposizioni di legge, ma anche "le prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni" (così da ultimo Cass.2661/2020), eventualmente disponendo la rinnovazione o l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio. 2. La fondatezza del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo, che contesta "violazione e falsa applicazione degli artt. 873 c.c., 41-quinquies I. 1150/1942, nonché degli artt. 2 e 9 d.m. 1444/1968 ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c.". II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Lecce; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 14 luglio 2021. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]