Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 settembre 2021

Cassazione n. 37247/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 26234-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] L'ITALIA CHIETI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 51, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - cantroricorrente - avverso la sentenza n. 876/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 n. 26234 sez.

M3 - ud. 14-09-2021 -2- Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto incarico dal Presidente della Camera di Commercio di Chieti di prestare opera come consulente contabile e fiscale per la medesima Camera di Commercio, con un accordo che prevedeva che il rapporto durasse dal 24 giugno 2013 al 31 dicembre 2013, salvo tacito rinnovo.

Tuttavia, il nuovo Presidente ha notificato recesso alla ricorrente in data 22.10.2013, con effetto immediato. [OSCURATO:PERSONA] ha di conseguenza ottenuto un decreto ingiuntivo di 9.677,49 euro a corrispettivo dell'opera prestata in ragione del suddetto contratto: su opposizione della Camera di Commercio, il Tribunale di Chieti ha ridotto a 6000 euro la somma spettante alla [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che il compenso fosse da riconoscersi solo fino al recesso, e non per il periodo (90 giorni) di ulteriore preavviso.

Avverso tale decisione ha proposto appello la [OSCURATO:PERSONA], rivendicando il diritto al compenso anche per il periodo successivo alla comunicazione di recesso, e fino alla scadenza del periodo di preavviso, ma la Corte di Appello di L'Aquila ha rigettato l'impugnazione evidenziando che, dopo la comunicazione del recesso, la ricorrente non aveva in realtà prestato opera alcuna.

Ricorre con un motivo la [OSCURATO:PERSONA], cui si oppone con controricorso la Camera di Commercio di Chieti.

Considerato che Con l'unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia violazione degli articoli 2237 e 1373 c.c.

Secondo la ricorrente al prestatore d'opera, pur in caso di recesso ad nutum del cliente, compete il compenso per l'opera prestata sino a tutto il termine di preavviso.

La Corte di Appello avrebbe invece erroneamente trascurato che il corrispettivo per tutta la durata del periodo di preavviso è nell'interesse del prestatore e delle sue aspettative.

Il motivo è inammissibile.

La ratio della decisione impugnata è nel senso conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "in tema di contratto di opera professionale, la previsione di un termine di durata del rapporto non esclude di per sé la facoltà di recesso "ad nutum" previsto, a favore del cliente, dal primo comma dell'art. 2237 c.c., dovendosi accertare in concreto, in base al contenuto del regolamento negoziale, se le parti abbiano inteso o meno vincolarsi in modo da escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita." (Sez 2, 469/ 2916; Sez.

L. 21904/ 2018).

La Corte di Appello ha accertato che le parti avevano contrattualmente pattuito quella facoltà di recesso, accertamento che, invero, non è neanche contestato dalla ricorrente, la quale ammette che la facoltà di interrompere il rapporto era stata conferita alla controparte.

La Corte di Appello ha peraltro correttamente ritenuto (v.

Sez. 2 , n. 14702/ 2007 nei motivi) che in caso di pattuizione della facoltà di recesso ad nutum, spetta al prestatore d'opera il diritto al compenso solo ove quest'ultimo abbia effettivamente svolto opera professionale dopo il recesso e fino al termine di preavviso, ma, con accertamento in fatto, qui non censurabile, ha escluso che la ricorrente lo abbia fatto.

In realtà la censura mossa dalla di Florio si appunta, implicitamente, su questo accertamento in fatto, e mira a dimostrare che la prestazione è stata offerta ma rifiutata dalla controparte, e che dunque ciò le darebbe diritto comunque al compenso.

Si tratta quindi di una censura che è rivolta all'accertamento in fatto compiuto dalla corte di merito quanto alla effettuazione di una prestazione d'opera, e che dunque è inammissibile.

Il ricorso è pertanto inammissibile.

P.Q.

M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 1300,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Roma 14 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] nte btPOSITATO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26234-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] L'ITALIA CHIETI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 51, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - cantroricorrente - avverso la sentenza n. 876/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 26234 sez. M3 - ud. 14-09-2021 -2- Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto incarico dal Presidente della Camera di Commercio di Chieti di prestare opera come consulente contabile e fiscale per la medesima Camera di Commercio, con un accordo che prevedeva che il rapporto durasse dal 24 giugno 2013 al 31 dicembre 2013, salvo tacito rinnovo. Tuttavia, il nuovo Presidente ha notificato recesso alla ricorrente in data 22.10.2013, con effetto immediato. [OSCURATO:PERSONA] ha di conseguenza ottenuto un decreto ingiuntivo di 9.677,49 euro a corrispettivo dell'opera prestata in ragione del suddetto contratto: su opposizione della Camera di Commercio, il Tribunale di Chieti ha ridotto a 6000 euro la somma spettante alla [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che il compenso fosse da riconoscersi solo fino al recesso, e non per il periodo (90 giorni) di ulteriore preavviso. Avverso tale decisione ha proposto appello la [OSCURATO:PERSONA], rivendicando il diritto al compenso anche per il periodo successivo alla comunicazione di recesso, e fino alla scadenza del periodo di preavviso, ma la Corte di Appello di L'Aquila ha rigettato l'impugnazione evidenziando che, dopo la comunicazione del recesso, la ricorrente non aveva in realtà prestato opera alcuna. Ricorre con un motivo la [OSCURATO:PERSONA], cui si oppone con controricorso la Camera di Commercio di Chieti. Considerato che Con l'unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia violazione degli articoli 2237 e 1373 c.c. Secondo la ricorrente al prestatore d'opera, pur in caso di recesso ad nutum del cliente, compete il compenso per l'opera prestata sino a tutto il termine di preavviso. La Corte di Appello avrebbe invece erroneamente trascurato che il corrispettivo per tutta la durata del periodo di preavviso è nell'interesse del prestatore e delle sue aspettative. Il motivo è inammissibile. La ratio della decisione impugnata è nel senso conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "in tema di contratto di opera professionale, la previsione di un termine di durata del rapporto non esclude di per sé la facoltà di recesso "ad nutum" previsto, a favore del cliente, dal primo comma dell'art. 2237 c.c., dovendosi accertare in concreto, in base al contenuto del regolamento negoziale, se le parti abbiano inteso o meno vincolarsi in modo da escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita." (Sez 2, 469/ 2916; Sez. L. 21904/ 2018). La Corte di Appello ha accertato che le parti avevano contrattualmente pattuito quella facoltà di recesso, accertamento che, invero, non è neanche contestato dalla ricorrente, la quale ammette che la facoltà di interrompere il rapporto era stata conferita alla controparte. La Corte di Appello ha peraltro correttamente ritenuto (v. Sez. 2 , n. 14702/ 2007 nei motivi) che in caso di pattuizione della facoltà di recesso ad nutum, spetta al prestatore d'opera il diritto al compenso solo ove quest'ultimo abbia effettivamente svolto opera professionale dopo il recesso e fino al termine di preavviso, ma, con accertamento in fatto, qui non censurabile, ha escluso che la ricorrente lo abbia fatto. In realtà la censura mossa dalla di Florio si appunta, implicitamente, su questo accertamento in fatto, e mira a dimostrare che la prestazione è stata offerta ma rifiutata dalla controparte, e che dunque ciò le darebbe diritto comunque al compenso. Si tratta quindi di una censura che è rivolta all'accertamento in fatto compiuto dalla corte di merito quanto alla effettuazione di una prestazione d'opera, e che dunque è inammissibile. Il ricorso è pertanto inammissibile. P.Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 1300,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma 14 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] nte btPOSITATO
Decreto Cassazione n. 37247/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris