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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2024

Cassazione n. 31002/2024

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 21 aprile 2023 la Corte d'appello di Bari, riformando la sentenza con cui il Tribunale di Trani aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nato il 15 maggio 1930, alla pena di mesi 4 di reclusione ed C 6.000 di multa ciascuno, rideterminava la pena in complessivi in mesi 4 di reclusione ed C 5.500 di multa ciascuno per effetto dell'estinzione del reato di cui al capo A) dell'imputazione e confermando nel resto, avendoli ritenuti colpevoli del reato contestato; che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i prevenuti articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepivano l'erronea applicazione della legge con riferimento alla dosimetria della pena inflitta; che medio tempore [OSCURATO:PERSONA], nato il 15 maggio 1930, è deceduto il giorno 13 gennaio 2024.

Considerato che i ricorsi sono inammissibili; che il motivo in essi contenuto è manifestamente infondato atteso che la pena in concreto irrogata nei confronti dei ricorrenti - mesi 4 di reclusione - risulta inferiore al minimo edittale relativo alla condotta contestata di tal ché la doglianza non ha ragion d'essere; che tuttavia, stante l'avvenuto decesso di uno dei ricorrenti la sentenza impugnata deve, limitatamente alla sua posizione, essere annullata senza rinvio; [OSCURATO:PERSONA] Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], classe 1930, per morte dell'imputato.

Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto e condanna i restanti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024 Il Consigliere estensore il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 21 aprile 2023 la Corte d'appello di Bari, riformando la sentenza con cui il Tribunale di Trani aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nato il 15 maggio 1930, alla pena di mesi 4 di reclusione ed C 6.000 di multa ciascuno, rideterminava la pena in complessivi in mesi 4 di reclusione ed C 5.500 di multa ciascuno per effetto dell'estinzione del reato di cui al capo A) dell'imputazione e confermando nel resto, avendoli ritenuti colpevoli del reato contestato; che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i prevenuti articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepivano l'erronea applicazione della legge con riferimento alla dosimetria della pena inflitta; che medio tempore [OSCURATO:PERSONA], nato il 15 maggio 1930, è deceduto il giorno 13 gennaio 2024. Considerato che i ricorsi sono inammissibili; che il motivo in essi contenuto è manifestamente infondato atteso che la pena in concreto irrogata nei confronti dei ricorrenti - mesi 4 di reclusione - risulta inferiore al minimo edittale relativo alla condotta contestata di tal ché la doglianza non ha ragion d'essere; che tuttavia, stante l'avvenuto decesso di uno dei ricorrenti la sentenza impugnata deve, limitatamente alla sua posizione, essere annullata senza rinvio; [OSCURATO:PERSONA] Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], classe 1930, per morte dell'imputato. Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto e condanna i restanti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024 Il Consigliere estensore il P
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