CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 42814/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 del GIP TRIBUNALE di BARIdat9.-a•V-v-rs-9.1e-p—ati; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento in epigrafe indicata, con cui è stata applicata al ricorrente la pena concordata di anni 1, mesi 2 di reclusine ed euro 200,00 di multa per il reato di furto pluriaggravato. Nel ricorso si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 27, comma 3, 111, comma 2 Cost., 62-bis e 133 cod. pen. La difesa si duole della quantificazione della pena e della valutazione espressa dal giudice di merito in ordine alla sua congruità. Ebbene, l'impugnazione proposta è inammissibile. Occorre rilevare come, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La pena applicata, che rispecchia l'accordo tra le parti, non presenta profili di illegalità, pertanto, alla luce della disciplina richiamata, il motivo di doglianza prospettato dalla difesa non può formare oggetto di impugnazione. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il