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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 16335/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seglte-le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 10 agosto 2023 della Corte di appello di L'Aquila che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena di anni tre e mesi cinque di reclusione di cui alla sentenza della Corte di appello di L'Aquila emessa in data 1 dicembre 2022, definitiva il 4 luglio 2023, con la pena della detenzione domiciliare.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui il giudice di merito ha ritenuto che l'abitazione indicata nell'istanza non fosse idonea all'esecuzione della pena sostitutiva.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 56 legge 24 novembre 1981, n. 689, e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione non avrebbe disposto un rinvio di udienza al fine di far acquisire la relazione dell'UEPE.

3. Il ricorrente, con atto del 24 gennaio 2024, ha rinunciato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte, preso atto che [OSCURATO:PERSONA] con comunicazione del 24 gennaio 2024 ha rinunciato al ricorso per cassazione, deve dichiarare inammissibile il ricorso, ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen..

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 500,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 2 \RA-‘ P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seglte-le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 10 agosto 2023 della Corte di appello di L'Aquila che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena di anni tre e mesi cinque di reclusione di cui alla sentenza della Corte di appello di L'Aquila emessa in data 1 dicembre 2022, definitiva il 4 luglio 2023, con la pena della detenzione domiciliare. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui il giudice di merito ha ritenuto che l'abitazione indicata nell'istanza non fosse idonea all'esecuzione della pena sostitutiva. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 56 legge 24 novembre 1981, n. 689, e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione non avrebbe disposto un rinvio di udienza al fine di far acquisire la relazione dell'UEPE. 3. Il ricorrente, con atto del 24 gennaio 2024, ha rinunciato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte, preso atto che [OSCURATO:PERSONA] con comunicazione del 24 gennaio 2024 ha rinunciato al ricorso per cassazione, deve dichiarare inammissibile il ricorso, ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen.. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 500,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 2 \RA-‘ P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 16335/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris