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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 26320/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( FRANCIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Cr che ha concluso per iscritto, ai sensi della ctisciplina emergenziale, chiedendo \ìQ., \ j Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Milano, decidendo a seguito della sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione del 24 febbraio 2023 ,„ . r6.6 limitatamente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione [OSCURATO:PERSONA], dichiarandola inabilitata all'esercizio di un'impresa commerciale per anni tre e per la stessa durata incapace di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, per i reati di cui agli articoli 216, comma primo, n. 2 e 223, comma secondo, n. 2, legge fallimentare, commessi nella veste di amministrazione e liquidatore della CI.DA. s.r.I., società dichiarata fallita il 16 marzo 2015.

La Corte territoriale ha ritenuto che il versamento di euro 2000,00 nelle mani del curatore fallimentare, a titolo di parziale risarcimento, non possa giustificare il riconoscimento delle attenuanti.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per avere la Corte di appello omesso di valutare la proposta di accordo che difesa e pubblico ministero avevano raggiunto sulla determinazione della pena.

Se in qualche modo l'accordo fosse stato valutato e non accolto, la Corte di appello, oltre ad emettere provvedimento a sua volta ricorribile, avrebbe dovuto ordinare la citazione dell'imputato ai sensi del comma 3 dell'art. 599-bis cod. proc. pen., attività che nella specie non è avvenuta e che conferma che l'accordo non è stato oggetto di valutazione.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore della ricorrente ha depositato memoria con cui ha replicato alle argomentazioni della requisitoria e ha insistito nelle ragioni di ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.

2. La ricorrente ha affermato che la Corte di appello non ha preso in esame il concordato sulla pena, desumendo tale omissione dal fatto che, se avesse valutato l'accordo ritenendo di non poterlo accogliere, la Corte avrebbe dovuto ordinare la citazione a comparire a dibattimento.

Non ha specificato, nell'articolare il rilievo, a quale normativa abbia fatto riferimento, se alle disposizioni dell'art. 599-bis prima della riforma apportata dal, d.

Igs. n. 150 del 2022 o a quelle risultanti dalla novella apportata da tale atto normativo.

3. In ricorso è però precisato che l'accordo è stato presentato il 7 settembre 2022 e dalla lettura della sentenza impugnata si trae che l'udienza in cui è stato definito il giudizio è stata tenuta il 19 settembre 2022.

La conseguenza è che occorre aver riguardo al testo della disposizione codicistica antecedente alla novella del d.

Igs. n. 150 del 2022 che, nel disporre, al comma 3, l'ordine di citazione a comparire al dibattimento, ove la Corte ritenga di non poter accogliere la richiesta, muoveva dalla premessa che il rito camerale fosse stato introdotto proprio in ragione della proposizione del concordato sulla pena, come precisato al comma 1 del menzionato art. 599.

Ma ciò non è stato nel caso in esame, in cui la Corte di appello ha dato corso al giudizio di rinvio nelle forme del procedimento camerale in applicazione dell'art. 23-bis d.

I. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Siccome il giudizio camerale è stato incardinato sulla base delle disposizioni di legge speciale, è errato il riferimento alla previsione di cui al comma 3 dell'art. 599-bis cod. proc. pen., che prescrive la trasformazione del procedimento camerale in quello dibattimentale ove la Corte, ad un primo esame, ritenga di non poter accogliere l'accordo.

Non può dunque avallarsi l'argomento speso dalla ricorrente e così concludere per l'omessa valutazione dell'accordo.

4. Deve, invece, ritenersi che, siccome ha proceduto oltre, non essendo tenuta al mutamento delle forme procedimentali in assenza di una richiesta tempestiva in tal senso di una delle parti secondo la disciplina dell'art. 23-bis prima richiamato, la Corte di appello abbia valutato e rigettato l'accordo, sì come poi esplicitato con la sentenza con cui ha escluso la ricorrenza di elementi rilevanti per la mitigazione del trattamento sanzionatorio.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( FRANCIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Cr che ha concluso per iscritto, ai sensi della ctisciplina emergenziale, chiedendo \ìQ., \ j Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Milano, decidendo a seguito della sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione del 24 febbraio 2023 ,„ . r6.6 limitatamente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione [OSCURATO:PERSONA], dichiarandola inabilitata all'esercizio di un'impresa commerciale per anni tre e per la stessa durata incapace di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, per i reati di cui agli articoli 216, comma primo, n. 2 e 223, comma secondo, n. 2, legge fallimentare, commessi nella veste di amministrazione e liquidatore della CI.DA. s.r.I., società dichiarata fallita il 16 marzo 2015. La Corte territoriale ha ritenuto che il versamento di euro 2000,00 nelle mani del curatore fallimentare, a titolo di parziale risarcimento, non possa giustificare il riconoscimento delle attenuanti. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per avere la Corte di appello omesso di valutare la proposta di accordo che difesa e pubblico ministero avevano raggiunto sulla determinazione della pena. Se in qualche modo l'accordo fosse stato valutato e non accolto, la Corte di appello, oltre ad emettere provvedimento a sua volta ricorribile, avrebbe dovuto ordinare la citazione dell'imputato ai sensi del comma 3 dell'art. 599-bis cod. proc. pen., attività che nella specie non è avvenuta e che conferma che l'accordo non è stato oggetto di valutazione. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore della ricorrente ha depositato memoria con cui ha replicato alle argomentazioni della requisitoria e ha insistito nelle ragioni di ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 2. La ricorrente ha affermato che la Corte di appello non ha preso in esame il concordato sulla pena, desumendo tale omissione dal fatto che, se avesse valutato l'accordo ritenendo di non poterlo accogliere, la Corte avrebbe dovuto ordinare la citazione a comparire a dibattimento. Non ha specificato, nell'articolare il rilievo, a quale normativa abbia fatto riferimento, se alle disposizioni dell'art. 599-bis prima della riforma apportata dal, d. Igs. n. 150 del 2022 o a quelle risultanti dalla novella apportata da tale atto normativo. 3. In ricorso è però precisato che l'accordo è stato presentato il 7 settembre 2022 e dalla lettura della sentenza impugnata si trae che l'udienza in cui è stato definito il giudizio è stata tenuta il 19 settembre 2022. La conseguenza è che occorre aver riguardo al testo della disposizione codicistica antecedente alla novella del d. Igs. n. 150 del 2022 che, nel disporre, al comma 3, l'ordine di citazione a comparire al dibattimento, ove la Corte ritenga di non poter accogliere la richiesta, muoveva dalla premessa che il rito camerale fosse stato introdotto proprio in ragione della proposizione del concordato sulla pena, come precisato al comma 1 del menzionato art. 599. Ma ciò non è stato nel caso in esame, in cui la Corte di appello ha dato corso al giudizio di rinvio nelle forme del procedimento camerale in applicazione dell'art. 23-bis d. I. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Siccome il giudizio camerale è stato incardinato sulla base delle disposizioni di legge speciale, è errato il riferimento alla previsione di cui al comma 3 dell'art. 599-bis cod. proc. pen., che prescrive la trasformazione del procedimento camerale in quello dibattimentale ove la Corte, ad un primo esame, ritenga di non poter accogliere l'accordo. Non può dunque avallarsi l'argomento speso dalla ricorrente e così concludere per l'omessa valutazione dell'accordo. 4. Deve, invece, ritenersi che, siccome ha proceduto oltre, non essendo tenuta al mutamento delle forme procedimentali in assenza di una richiesta tempestiva in tal senso di una delle parti secondo la disciplina dell'art. 23-bis prima richiamato, la Corte di appello abbia valutato e rigettato l'accordo, sì come poi esplicitato con la sentenza con cui ha escluso la ricorrenza di elementi rilevanti per la mitigazione del trattamento sanzionatorio. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass
Sentenza Cassazione n. 26320/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris