CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 giugno 2023
Cassazione n. 27351/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 6555 / 20 22 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentatoe difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso depositato telematicamente, da ll’ Avv . [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale indicato in ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – IRPEFRIMBORSO r.g. n. 6555/2022a.c.28/6/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della C OMM.TRIB.REG. SICILIA - CATANIA , n. 6911/2021, depositatain data 23/7/2021; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 28 giugno 2023; Rilevato che: Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministrin. 3442 del 10 giugno 2005 furono rideterminati i Comuni della [OSCURATO:PERSONA] danneggiati dal sisma del 2002 e furono sospesi i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di obblighi tributari in tali Comuni. In seguito, con la legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007), fu concessala possibilità di definire le posizioni tributarie dei residenti nei detti Comuni entro il 30 giugno 2007 (termine poi prorogato al 30 giugno 2008), con l’abbattimento del 50% di quanto dovuto. Con istanza all’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti anche “il contribuente”o “l’odierno ricorrente”), secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006, avendo corrisposto per l’intero le tasse da lui dovute, chiese il rimborso del 50% delle imposte da lui versate a titolo di Irpef, addizionale regionale e addizionale comunale per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005. Di fronte al silenzio serbato dall’amministrazione, il contribuente adì la C.T.P. di Catania per vedersi accertata la legittimità e la fondatezza della sua richiesta di rimborso. La C.T.P. rigettòil ricorso. La C.T.R. confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Considerato che: r.g. n. 6555/2022a.c.28/6/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso, il contribuente ha impugnato la sentenza d’appello per “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006 e dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2005 n. 3442, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.”. 2. Con il secondo motivo, il contribuente ha impugnato la sentenza d’appello per“Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 in combinato disposto con l’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”. 2.1. Il primo motivo è inammissibile. Essonon si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non si è pronunciata nel merito dell’esistenza in capo al contribuente del diritto al rimborso, ma si è limitata a dichiararne la decadenzaper avere il contribuente presentato l’istanza all’ufficio oltre due anni dopo che con ius superveniens si era stabilito che anche i residenti nel Comune in cui è residente il contribuente avevano diritto ai benefici tributari concessi in seguito al sisma del 2002 , rendendo, dunque, indebita una parte dei versamenti già eseguiti dal [OSCURATO:PERSONA] gli annidal 2002 al 2005. L’estensione con effetto retroattivo di tali benefici non toglie che solo ex post i versamenti eseguiti dal contribuente per gli anni indicati siano divenuti in parte indebiti. Sulla sopravvenienza del carattere (in parte) indebito dei versamenti effettuati dal contribuente, la C.T.R. ha fondato l’applicazione, nella fattispecie per cui è causa, del termine di decadenza di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 anziché del maggior termine previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973,peraltro in conformità con il consolidato indirizzo di questa Corte ( Cass., sez. 6 - T, Ordinanza n. 32309 del 11/12/2019, Rv. 656467 – 01; Cass., Sez. T, Sentenza n. 3575 del 16/02/2010, Rv. 611761 –01). r.g. n. 6555/2022a.c.28/6/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], sulla ratio dell’applicazione , da parte della C.T.R., del termine biennaledi cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, anziché di quello più ampio previsto dall’art. 38 del d.lgs. n. 602 del 1973, il motivo non si confronta affatto, con la sua conseguente inammissibilità. 2.2. Il secondo motivo è infondato. La motivazione della sentenza d’appello è concisa ma esauriente, avendo essa spiegato, peraltro conformemente alla giurisprudenza di questa Suprema Corte (v. i precedenti citati sub 2.1.) , la ratio dell’applicazione, nella fattispecie di causa, del termine didecadenza di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, anziché di quello previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973. 3. Con il terzo motivo, rubricato “Violazione dell’art. 10 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)”, il contribuente si duole che l’amministrazione si sarebbe comportata in maniera contraria a buona fedenon rispondendo alla sua istanza di rimborso. 3.1. Si tratta di un “non motivo”, che non esprime alcuna doglianza avverso la statuizione di decadenza dal diritto al rimborso del contribuente, ma si limita ad una lamentela verso il silenzio serbato dall’amministrazione, peraltro tipizzato dalla legge quale rifiuto tacito, exartt. 19, comma 1, lett. g ) e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992. 4. In definitiva, il ricorsodeve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, se dovuto. r.g. n. 6555/2022a.c.28/6/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M. Rigetta il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in euro milleduecento euro per onorari, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso