CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21999/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
na Sandroni ([OSCURATO:PERSONA]: SND LNU66S47 D542G) ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo p.e.c. diquest’ultima;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 42C48 H588R);- intimata -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 1550/2022,pubblicata il 1° dicembre 2022;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25giugno 2026, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse della ricorrente,ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..1.- [OSCURATO:PERSONA] ottenne decreto ingiuntivo, con cui il Tribunale diAscoli Piceno intimò a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di euro115.000,00 oltre interessi legali e spese di procedura, a seguito diNumero registro generale 11196/2023Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 21999/2026Data pubblicazione 26/06/2026donazione conclusa mediante rogito per Notaio dott. [OSCURATO:PERSONA] indata 28 maggio 2014.In particolare, [OSCURATO:PERSONA], in sede di stipula dell’atto pubblicosopra menzionato, aveva consegnato, a [OSCURATO:PERSONA], l’assegnobancario n. 0004367251-05 del 28 maggio 2014.Dopo la consegna, il titolo suddetto era stato smarrito dalla [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto a denunciare tale circostanza ai Carabinieri diMontalto delle Marche (AP).[OSCURATO:PERSONA] aveva rifiutato di emettere nuovo assegno di pariimporto e l’istituto bancario a cui era stato richiesto il duplicato, avevadichiarato la mancata copertura dell’assegno e l’impossibilità di procederealla duplicazione.Avverso tale decreto ingiuntivo, [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione,specificando che tale somma rappresentava una donazione contenutanell’atto pubblico suddetto, denominato «stralcio di quota divisionale edonazione» che, però, per espresso e preventivo accordo tra donante edonataria era da considerarsi priva di effetti. Inoltre, domandò, in viariconvenzionale, la revocazione della donazione per ingratitudine, di cuialla parte terza del rogito e, in accoglimento dell’opposizione, la revoca deldecreto ingiuntivo opposto.[OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio e chiese rigettarsil’opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.Espletata la fase istruttoria mediante assunzione di prove pertestimoni, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] respinse la domanda riconvenzionaledell’opponente e confermò il decreto ingiuntivo opposto.2.- La Corte d’Appello di Ancona, investita dell’impugnazione propostada [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza impugnata (n. 1550/2022,pubblicata il 1° dicembre 2022), ha accolto l’appello, dichiarando la nullitàdella donazione per simulazione e revocando il decreto ingiuntivo oggettodella primigenia opposizione.In particolare, la Corte distrettuale ha chiarito come: - dovesseanzitutto reputarsi definitivamente acquisita al processo la prova perNumero registro generale 11196/2023Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 21999/2026Data pubblicazione 26/06/2026testimoni espletata in primo grado, atteso che quest’ultima, sebbeneassunta in violazione dell’art. 1417 c.c., doveva ritenersi sanata per effettodella mancata eccezione di nullità ad opera della parte interessata,contestualmente all’assunzione o, al più tardi nella prima difesa ad essasuccessiva; - dalla deposizione fornita dalla testimone Franconi MariaAlessandra, senz’altro attendibile in quanto distante da ambedue le parti,aveva riferito che l’assegno bancario indicato nella donazione (e checostituiva, per come descritto in atto, il mezzo di pagamento della sommadonata di euro 115.000,00), una volta redatto dal [OSCURATO:PERSONA] (fratellodella [OSCURATO:PERSONA] e figlio di [OSCURATO:PERSONA], che lo avrebbe poisottoscritto), anch’egli presente all’atto, era stato poi nell’immediatezzadella stipulazione stessa - e precisamente allorché tutte le parti eranoancora riunite al tavolo - platealmente distrutto dal medesimo Di SilvestroItalo, senza che lo stesso fosse stato mai consegnato a Di SilvestroRosanna (la quale solo successivamente, e forse il giorno dopo, si erarecata presso lo studio notarile a richiedere una fotocopia dell’assegno); -tale gesto era oggettivamente e radicalmente incompatibile con la volontàdi tutte le parti presenti di procedere alla donazione della predetta somma,diversamente da quanto - in maniera senz’altro simulata - era statodichiarato nel rogito del 28 maggio 2014.3.- Avverso tale sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] proponericorso per cassazione, affidato a tre motivi.4.- [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.5.- A seguito di proposta di definizione anticipata, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.6.- Quindi, ha depositato memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Preliminarmente, si osserva che, come di recente chiarito dal supremoorgano di nomofilachia, nel procedimento per la decisione accelerata deiricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente dellaNumero registro generale 11196/2023Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 21999/2026Data pubblicazione 26/06/2026sezione o il consigliere delegato che ha formulato la propostadi definizione può far parte - ed eventualmente essere nominato relatore- del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degliartt. 51, comma 1, n. 4), e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivelauna funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronunciadefinitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiestadel ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nelmedesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e concontenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (Cass.civ., Sez. U, sentenza n. 9611 del 10 aprile 2024).Ne deriva che alcuna questione di incompatibilità può porsi conriguardo alla partecipazione al collegio decidente del Cons. dott. MauroCriscuolo che ha formulato la proposta di definizione accelerata.2.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c., la violazione ed errata applicazione dell’art. 1417c.c..Sostiene, al riguardo (e in sintesi), che, diversamente da quantoaffermato dalla Corte di merito, la prova della simulazione avrebbe dovutoessere fornita a mezzo di atto scritto e, cioè, di un documento contenentela controdichiarazione, salva la prova testimoniale per la sola ipotesi diperdita inconsapevole del documento, ai sensi dell’art. 2724, n. 3), c.c..Assume, ancora, che, proprio in ragione di quanto sopra osservato, ilgiudice di prime cure aveva «giustamente» ritenuto inammissibili i capitolidi prova vertenti su circostanze provate o da provarsi documentalmentecome peraltro già eccepito con la memoria ex art. 183 c.p.c. e ciò nonpoteva che riguardare le prove sulla simulazione dell’atto di donazione daprovarsi solo ed esclusivamente mediante la controdichiarazione.3.- La censura, come già chiarito mediante la proposta di definizioneaccelerata, risulta manifestamente inammissibile, in ragione di unevidente difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c..Numero registro generale 11196/2023Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 21999/2026Data pubblicazione 26/06/2026Ed invero, la ricorrente, al fine di sostenere che il giudice di prime cureaveva inteso escludere i capitoli di prova vertenti sulla simulazioneassoluta della donazione, ha provveduto a riprodurre, nel ricorsointroduttivo del presente giudizio di legittimità, l’ordinanza di ammissionedella prova la quale, tuttavia, evidenzia soltanto che tale prova non potevaessere ammessa con riguardo ai capitoli aventi ad oggetto elementicircostanziali provati o da provarsi documentalmente.Tale ordinanza, in particolare, si limita solo a richiamare - attraversoil riferimento al numero di ciascuno di essi - i capitoli di prova ammessi,senza ovviamente trascriverne il testo, cosicché, in assenza dellariproduzione anche del contenuto di tali capitoli di prova (che costituivapreciso onere gravante a carico della ricorrente), non è possibile, in alcunmodo, desumere, dal testo del ricorso, se tra i capitoli di prova ammessifossero stati inclusi, erroneamente e in contrasto con la premessa in puntodi diritto, anche capitoli in violazione del dettato dell’art. 1417 c.c..Peraltro, come già osservato nella proposta di definizione accelerata,la sentenza impugnata ha ritenuto che fosse preclusa la deduzione circala nullità derivante dall’espletamento di prova in violazione dell’art. 1417c.c., non avendo l’odierna ricorrente provveduto ad eccepiretempestivamente la nullità una volta espletata la prova.In tale ottica, del resto, la sentenza impugnata risulta pienamente inlinea con il consolidato orientamento di questa Corte regolatrice secondocui l’inammissibilità della prova per testimoni della simulazione non puòessere rilevata dal giudice in assenza di espressa eccezione di parte, laquale soggiace al limite della prima istanza o difesa successivaall’eventuale assunzione della prova, atteso che la violazione dell’art.1417 c.c., al pari di quella delle disposizioni di cui agli artt. 2721 e 2722c.c., dà luogo ad una nullità relativa, soggetta al regime di cui all’art. 157,comma 2, c.p.c. (cfr., in tal senso, Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 14274dell’8 giugno 2017; Cass. civ., Sez. 6-2, ordinanza n. 16377 del 17 luglio2014).Numero registro generale 11196/2023Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 21999/2026Data pubblicazione 26/06/2026Ancora, l’affermazione della Corte di merito in ordine alla mancataeccezione di inammissibilità della prova espletata da parte dell’odiernaricorrente non risulta adeguatamente contrastata nel motivo di ricorsoche, infatti, insiste esclusivamente nell’affermazione secondo cui lasimulazione avrebbe dovuto essere comprovata mediante lacontrodichiarazione. Sicché, in tal senso, viene senz’altro in rilievol’orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui ove la decisionedi merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome,singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenutainfondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rendeinammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relativealle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quantoqueste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenutadefinitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cas. civ.,Sez. 3, ordinanza n. 5102 del 26 febbraio 2024).Da ultimo, deve osservarsi come dalla lettura e disamina dellasentenza impugnata emerga che la prova ha avuto ad oggetto anchecondotte tenute in occasione della stipulazione dell’atto di donazione edalle quali è stata desunta, dalla Corte di merito, l’esistenza di unasimulazione assoluta, cosicché la decisione risulta altresì fondata suaccertamenti di fatto sottratti al sindacato proprio del giudizio dilegittimità.4.- Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2700c.c..Sostiene, al riguardo, che la sentenza impugnata avrebbe violatol’efficacia fidefaciente del rogito notarile di donazione, nel quale era statodato atto che [OSCURATO:PERSONA] aveva donato a [OSCURATO:PERSONA] lasomma di euro 115.000,00 mediante la consegna dell’assegno bancariogià più volte sopra menzionato. Assume, dunque, che in quest’ottica ladonazione avrebbe dovuto essere considerata perfezionata, con lamanifestazione di volontà del donante e l’accettazione da parte dellaNumero registro generale 11196/2023Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 21999/2026Data pubblicazione 26/06/2026donataria, formalizzate in un atto pubblico redatto da notaio in presenzadi due testimoni.5.- Con il terzo (e ultimo) motivo, la ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione dell’art. 116 c.p.c..Sostiene, al riguardo, che del tutto erroneamente la Corte di meritoavrebbe reputato attendibile la deposizione testimoniale fornita dallasegretaria del notaio, nonostante l’efficacia fidefaciente dell’atto pubblicoe l’omessa proposizione di querela di falso avverso quest’ultimo.6.- Anche tali censure, senz’altro suscettibili di essere scrutinatecongiuntamente in quanto attinenti a profili consimili, risultanomanifestamente infondate, alla stregua del consolidato principio secondocui, a norma dell'art. 2700 c.c., l'atto pubblico fa fede fino a querela difalso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in suapresenza o essere stati da lui compiuti, nonché dalla provenienza delledichiarazioni delle parti, ma non anche dell'intrinseca verità delledichiarazioni medesime che, pertanto, ben possono essere contrastate alfine di dimostrarne la simulazione (Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 5013del 30 maggio 1996). E ciò in quanto, l’efficacia probatoria privilegiatadell’atto pubblico è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essereavvenuti in sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni, senzaimplicare, in modo alcuno, l’intrinseca veridicità di esse o la lororispondenza all’effettiva intenzione delle parti (Cass. civ., Sez. 1, sentenzan. 11012 del 9 maggio 2013; in senso analogo, cfr., altresì, Cass. civ.,Sez. 2, ordinanza n. 22903 del 29 settembre 2017, secondo cui l’attopubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza deldocumento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delledichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attestaavvenuti in sua presenza, ma non prova la veridicità e l'esattezza delledichiarazioni rese dalle parti, le quali possono essere contrastate edaccertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza ricorrerealla querela di falso).Numero registro generale 11196/2023Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 21999/2026Data pubblicazione 26/06/2026Pertanto, anche in ordine al secondo e terzo motivo di ricorso, devesenz’altro essere confermato quanto già chiarito nella proposta didefinizione accelerata.7.- In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate,il ricorso deve essere respinto.8.- Non è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudiziodi legittimità, non avendo l’intimata svolto alcuna attività difensiva.9.- Poiché il giudizio è definito in conformità alla proposta di definizioneaccelerata, ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., deve farsiapplicazione della disposizione di cui all’art. 96, comma 4, c.p.c. (e nonanche di quella di cui al comma 3, in ragione della già evidenziataindefensio dell’intimata), con conseguente condanna della ricorrente alpagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaronei limiti di legge, liquidata come da dispositivo.10.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellaCassa delle Ammende, della somma di €. 3.000,00 (euro tremila/00), aisensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c..Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, in data 25 giugno 2026.Il PresidenteGiuseppe Fortunato