CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29219/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 febbraio 1972 avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania del 20 marzo 2024 visti gli atti, l'orainanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generali? [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza descritta in epigrafe, il Tribunale di Catania, definendo la richiesta di riesame interposta dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha parzialmente accolto il gravame cautelare, annullando il provvedimento in quella sede impugnato limitatamente alla gravità indiziarta riferita all'aggravante contestata al suddetto in relazione al ruolo di organizzatore dell'associazione mafiosa descritta al capo 1) della rubrica provvisoria e per il resto confermando la misura custodiale di maggior rigore allo stesso applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale con riguardo alla ritenuta intraneità associativa descritta al citato capo 1), alla tentata estorsione e alla estorsione rispettivamente descritte ai capi 8) e 10) della detta rubrica, entrambe aggravate ai sensi dell'art 416 bis.1, cod. pen. 2.Interpone ricorso la difesa dell'indagato e lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, omessa o contraddittoria, in relazione alla ritenuta gravità indiziaria riferita - alla tentata estorsione di cui al capo 8), confermata dal Tribunale in assenza di una valutazione sulla attendibilità della persona offesa e del suo narrato e malgrado la mancata indicazione di elementi esterni a conferma delle relative propalazioni, senza peraltro considerare che, all'epoca della relativa condotta, il ricorrente non annoverava ancora condanne per fatti associativiisicché era sprovvisto di quella caratura criminale che poteva intimorire la vittima della asserita condotta estorsiva, del resto rimasta insensibile alla affermata condotta intimidatoria a conferma della relativa inidoneità del relativo agire sul piano della necessaria coartazione che ne deve conseguire con conseguente non configurabilità della tentata estorsione (in termini, del resto, non diversi da quanto ritenuto d44stesso Tribunale con riguardo alla condotta di cui al capo 9); - alla estorsione di cui al capo 10), ritenuta ascrivendo al ricorrenl:e il ruolo di concorrente nella estorsione realizzata ai danni del Padua, in particolare con il compito di intermediario - perché con il suo contributo consentì alla vittima di rientrare nella disponibilità del bene ( un escavatore) in precedenza sottratto allo stesso, previo versamento ai complici di un indebito compenso (euro 2000) pattuito per la detta restituzione-, conclusione che non troverebbe conferma nel patrimonio indiziario acquisito per l'assenza di puntuali riferimenti al coinvolgimento del ricorrente nella relativa vicenda (non rinvenibili neppure nel dialogo registrato occorso tra i Messina e il Padua). 3. La difesa, con una memoria trasmessa via "pec", ha ulteriormente ribadito la fondatezza dei motivi difensivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito. 2. Il primo motivo è inammissibile per più concorrenti ragioni. 2.1. In primo luogo, va rimarcata l'apoditticità della doglianza relativa alla affermata inattendibilità della persona offesa e alla contestata credibilità del relativo narrato, addotte senza indicare, con la dovuta puntualità, le ragioni che possano giustificare tali giudizi. Il tema inerente ai riscontri esterni, peraltro non necessari laddove si tratti di supportare il propalato della persona offesa, risulta inoltre prospettato in termini di marcata aspecificità: il ricorso, infatti, non si confronta in alcun modo con la motivazione tracciata dal Tribunale nella parte in cui viene fatto riferimento alla intercettazione relativa al colloquio del 21 novembre 2022, che vide protagonista lo stesso ricorrente, dalla quale è stata tratta ulteriore conferma del rilievo indiziario ascritto al narrato della persona offesa, assunta a sommarie informazioni il 27 settembre 2022. 2.2. Né, ancora, il ricorso assume toni di adeguata prospettazione argomentativa quanto al rilievo da ascrivere, nel caso, alla ritenuta - dal medesimo Tribunale- assenza della gravità indiziaria riferita al capo 9) della rubrica, avendo la difesa omesso di dettagliare le ricadute che la detta decisione avrebbe assunto rispetto al capo di imputazione descritto al capo 8), impedendo alla Corte di comprendere lo stesso tenore della censura. 2.3. Infine; è manifestamente infondato il rilievo speso nel sostenere l'inidoneità delle intimidazioni proferite in direzione della persona offesa: e ciò sia sul piano logico, perché l'assenza di condanne già irrogate, attestanti l'intraneità associativa; non necessariamente esclude la riferibilità al ricorrente di una caratura criminale, già presente e nota all'epoca della condotta, destinata a supportare adeguatamente l'atteggiamento intirnidatorio contestato; sia in punto di diritto, perché la eventuale resilienza della vittima, non mette in discussione i costituti del tentativo di estorsione, da ricavare, piuttosto, con giudizio da operare ex ante, in considerazione del portato oggettivo della condotta materiale tenuta dal ricorrente (nel caso puntualmente e coerentemente descritta dal provvedimento impugnato: si veda pag. 5, primo capoverso dedicato al fatto in esame). 3. Sorte non diversa merita il secondo motivo, considerata la aspecificità che ne connota il portato. Il ricorso, infatti, non si confronta con l'argomentare speso dal Tribunale sul tema in contestazione e, in particolare, con il puntuale riferimento alle emergenze indiziarie tratte dall'intercettazione del 17 agosto 2022, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] ebbe ad indicare senza incertezze nel ricorrente il soggetto che si era adoperato per ottenere la restituzione dell'escavatore sottratto al Padua. Emergenza questa c:he, letta filtrandone il contenuto alla luce delle conversazione registrata tra i Messina e la vittima della estorsione in esame (nel corso della quale espressamente quest'ultima ebbe a confermare di aver versato la somma di euro 2000 per la restituzione, ottenuta grazie al ricorrente), rende adeguatamente supportato il giudizio di gravità indiziaria riferibile anche alla estorsione di cui al capo 10), definendo il ruolo assunto e il contributo offerto dal [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda che occupa mediante sviluppi argomentativi rimasti estranei a specifici rilievi critici svolti dall'impugnazione. 4.Alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'ari 61.6, comma 1, cod. proc. pen., definite come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euraDtremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'ad 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso i