CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 31877/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.12524/2020R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui è elettivamente domiciliata in Roma alla piazza Prati degli Strozzi n.33, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12. -intimata- Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n.7210, pronunciata il 19 dicembre2018, depositata in data 20 settembre 2019 e non notificata . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . tributi r.g. n.12524/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre con sei motivi contro l’Agenzia delle entrate, che è rimasta intimata, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n.7210,pronunciata il 19 dicembre 2018, depositata in data 20settembre 2019 e non notificata, che ha accolto l’appello dell’ufficio controla decision e della Commissione tributaria provinciale di Avellino, che aveva accolto il ricors o della contribuente avverso l’avviso di accertamento che aveva determinato un maggior un maggior reddito dapartecipazione nella società a ristretta base [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l’anno di imposta 2009. 2. C on la sentenza impugnata, la C.t.r. , premessi i principi regolatori della materia, con particolare riguardo alla ripartizione dell’onere probatorio, e richiamate numerose pronunce di legittimità, riteneva che la contribuente non avesse dimostrato la propria estraneità o buona fede a fronte degli elementi indiziari forniti dall’ufficiosull’esistenza di un meccanismo finalizzato alla realizzazione di una cd. “frode carosello”, mediante la fatturazione di operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti. 3. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 25 ottobre 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197. La contribuente ha depositato istanza di sollecita trattazione e memoria ex art.380- bis . 1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., per la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n.4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546. r.g. n.12524/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la ricorrente la sentenza della C.t.r. risulta priva di motivazione effettiva e di una qualsiasi disamina della fattispecie in esame. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, consistente nella percezione di utili extracontabili da parte della società Multimedia, in relazione all’art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ. Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.1 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, e 295 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., avendo la C.t.r. ignorato che la sentenza emessa nei confronti della società non era ancora definitiva. Con il quarto motivo, la ricorrente denunzia la violazione di norme comunitarie, di cui alla sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, come modificata dalla direttiva 2002/38/CE, del Consiglio del 7 maggio 2002, in riferimento agli artt.41, 19 e 75 d.P.R. 26 ottobre 1972 e dell’art.2697 cod. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. Con il quinto motivo, la ricorrente denunzia la mancanza assoluta di motivazione e la violazione degli artt. 38 e 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, e 14 legge 24 dicembre 1993, n.537, nella formulazione introdotta con l’art.8 d.l. n.16/2012, in relazione all’art.360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. Con il sesto motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.2728 e 2697 cod. civ. , con riferimento alla presunzione di distribuzione degli utili nella società a ristretta base azionaria, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ. 1.2.Preliminarmente, deve rilevarsi che risulta pendente presso la Corte altro procedimento n.10095/2020 R.G. relativo all’impugnazione dell’accertamento nei confronti della società; r.g. n.12524/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] pertanto appare opportuno rinviare il presente procedimento a nuovo ruolo per consentirne la trattazione congiunta con i procedimento n.10095/2020 R.G. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo per consentire la trattazione congiunta del presente procedimento