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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 giugno 2023

Cassazione n. 22719/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12925/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione digitale , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZAdi TRIBUNALE CUNEO n. 332/2022 depositata i l 28/03/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, corredato da memoria, per la cassazione della sentenza n. 332 del 2022 del Tribunale di Cuneo esponendo che: - aveva opposto un’ingiunzione ex r.d. n. 639 del 2010 adottata dal concessionario del Comune di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di sanzioni amministrative per violazione del codice stradale; - aveva dedotto, per quanto qui ancora importa, l’illegittimità dell’ingiunzione perché nelle avvertenze contenute nell’atto era stato indicato, come unico foro competente, quello del giudice della sede dell’intimante, anziché, alternativamente ovvero in concorso, il giudice del Comune creditore ovvero quello del contribuente “consumatore”; - il Giudice di Pace aveva rigettato l’opposizione, con pronuncia riformata solo sulla minor quantificazione delle spese di lite dal Tribunale, secondo cui, in particolare, il deducente non aveva sollevato, con l’originaria domanda, un’eccezione d’incompetenza giurisdizionale per territorio, ma solo una generica censura “d’incostituzionalità dell’iniziativa”, laddove la questione in parola avrebbe potuto sollevarsi d’ufficio entro la prima udienza, celebrata dopo l’intervenuta dichiarazione d’incostituzionalità dell’art. 32, d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui non aveva previsto anche la competenza del giudice della sede dell’ente locale; non essendo stato formulato il rilievo officioso, in sede di appello doveva comunque ritenersi tardiva la proposizione della questione stessa; nessuno si è difeso per le parti intimate; Rilevato che con l’unico e articolato motivo si prospetta l’errore del Tribunale che avrebbe dovuto annullare l’ingiunzione “disapplicando” la norma dichiarata incostituzionale con immediata operatività della pronuncia nel corso del giudizio pendente; Consideratoche il ricorso è inammissibile; la parte non si misura compiutamente con la ragione decisoria del Tribunale, che ha rimarcato come non fosse stata dedotta, con l’atto introduttivo della lite, un’eccezione d’incompetenza per territorio, prospettandosi una generica “incostituzionalità dell’iniziativa” ingiuntiva; nel ricorso s’ipotizza infatti, e ancora, l’errore del giudicante di merito per non aver annullato l’ingiunzione in ragione della descritta e sopravvenuta declaratoria d’illegittimità costituzionale, e dunque: - continua a non prospet tarsi una specifica deduzione d’incompetenza del giudice adito, pretendendosi un differente e ultroneo annullamento dell’ingiunzione; - la stessa incompetenza non avrebbe potuto sussistere, posto che la declaratoria del giudice delle leggi ha aggiunto un foro concorrente e non ha escluso quello adito; - ricostruendo le deduzioni attoree alla luce del complessivo ricorso, può ritenersi che l’annullamento dell’ingiunzione avrebbe dovuto ricollegarsi, nella prospettiva dell’odierno deducente, alle avvertenze dell’ingiunzione, limitate, sul punto, all’indicazione della competenza del giudice del luogo di sede dell’intimante, ma è del tutto evidente che l’atto amministrativo non poteva dirsi nullo per questa ragione, riportando l’avvertenza secondo il regime normativo applicabile nel momento della sua adozione; - questione palesemente diversa è quella della competenza giurisdizionale, che avrebbe potuto farsi utilmente valere proponendo il ricorso al diverso giudice ritenuto competente nella prospettiva della questione di costituzionalità, e poi chiedendo l’applicazione della norma quale addizionata dal Giudice delle leggi a séguito della pronuncia più volte richiamata, n. 158 del 2019 (sul rapporto tra declaratoria d’incostituzionalità di una norma sulla competenza e preclusioni processuali, v.

Cass., 18/12/2006, n. 27040, e Cass., 11/05/2007, n. 10875); non deve disporsi sulle spese stanti le mancate difese di parte intimata; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12925/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione digitale , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZAdi TRIBUNALE CUNEO n. 332/2022 depositata i l 28/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, corredato da memoria, per la cassazione della sentenza n. 332 del 2022 del Tribunale di Cuneo esponendo che: - aveva opposto un’ingiunzione ex r.d. n. 639 del 2010 adottata dal concessionario del Comune di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di sanzioni amministrative per violazione del codice stradale; - aveva dedotto, per quanto qui ancora importa, l’illegittimità dell’ingiunzione perché nelle avvertenze contenute nell’atto era stato indicato, come unico foro competente, quello del giudice della sede dell’intimante, anziché, alternativamente ovvero in concorso, il giudice del Comune creditore ovvero quello del contribuente “consumatore”; - il Giudice di Pace aveva rigettato l’opposizione, con pronuncia riformata solo sulla minor quantificazione delle spese di lite dal Tribunale, secondo cui, in particolare, il deducente non aveva sollevato, con l’originaria domanda, un’eccezione d’incompetenza giurisdizionale per territorio, ma solo una generica censura “d’incostituzionalità dell’iniziativa”, laddove la questione in parola avrebbe potuto sollevarsi d’ufficio entro la prima udienza, celebrata dopo l’intervenuta dichiarazione d’incostituzionalità dell’art. 32, d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui non aveva previsto anche la competenza del giudice della sede dell’ente locale; non essendo stato formulato il rilievo officioso, in sede di appello doveva comunque ritenersi tardiva la proposizione della questione stessa; nessuno si è difeso per le parti intimate; Rilevato che con l’unico e articolato motivo si prospetta l’errore del Tribunale che avrebbe dovuto annullare l’ingiunzione “disapplicando” la norma dichiarata incostituzionale con immediata operatività della pronuncia nel corso del giudizio pendente; Consideratoche il ricorso è inammissibile; la parte non si misura compiutamente con la ragione decisoria del Tribunale, che ha rimarcato come non fosse stata dedotta, con l’atto introduttivo della lite, un’eccezione d’incompetenza per territorio, prospettandosi una generica “incostituzionalità dell’iniziativa” ingiuntiva; nel ricorso s’ipotizza infatti, e ancora, l’errore del giudicante di merito per non aver annullato l’ingiunzione in ragione della descritta e sopravvenuta declaratoria d’illegittimità costituzionale, e dunque: - continua a non prospet tarsi una specifica deduzione d’incompetenza del giudice adito, pretendendosi un differente e ultroneo annullamento dell’ingiunzione; - la stessa incompetenza non avrebbe potuto sussistere, posto che la declaratoria del giudice delle leggi ha aggiunto un foro concorrente e non ha escluso quello adito; - ricostruendo le deduzioni attoree alla luce del complessivo ricorso, può ritenersi che l’annullamento dell’ingiunzione avrebbe dovuto ricollegarsi, nella prospettiva dell’odierno deducente, alle avvertenze dell’ingiunzione, limitate, sul punto, all’indicazione della competenza del giudice del luogo di sede dell’intimante, ma è del tutto evidente che l’atto amministrativo non poteva dirsi nullo per questa ragione, riportando l’avvertenza secondo il regime normativo applicabile nel momento della sua adozione; - questione palesemente diversa è quella della competenza giurisdizionale, che avrebbe potuto farsi utilmente valere proponendo il ricorso al diverso giudice ritenuto competente nella prospettiva della questione di costituzionalità, e poi chiedendo l’applicazione della norma quale addizionata dal Giudice delle leggi a séguito della pronuncia più volte richiamata, n. 158 del 2019 (sul rapporto tra declaratoria d’incostituzionalità di una norma sulla competenza e preclusioni processuali, v. Cass., 18/12/2006, n. 27040, e Cass., 11/05/2007, n. 10875); non deve disporsi sulle spese stanti le mancate difese di parte intimata; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, de
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