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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39020/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sulla corretta identificazione dell'imputato e sulla omessa esclusione della recidiva, ritenuta sussistente valorizzando, quale indice di maggiore colpevolezza e pericolosità, la omogeneità delle condotte e il breve lasso temporale decorso dalla precedente condanna; anche la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. è stata correttamente motivata richiamando elementi ostativi (la fuga, al momento del controllo) a valutare il fatto come di lieve entità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sulla corretta identificazione dell'imputato e sulla omessa esclusione della recidiva, ritenuta sussistente valorizzando, quale indice di maggiore colpevolezza e pericolosità, la omogeneità delle condotte e il breve lasso temporale decorso dalla precedente condanna; anche la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. è stata correttamente motivata richiamando elementi ostativi (la fuga, al momento del controllo) a valutare il fatto come di lieve entità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre
Sentenza Cassazione n. 39020/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris