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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 20134/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22557/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove 21, presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende -controricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata - avverso la sentenza n. 4163/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 10/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/5/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] : − [OSCURATO:PERSONA] – avuta conoscenza, tramite un estratto di ruolo acquisito in data 27/7/2018, di un proprio debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] risultante da una cartella di pagamento asseritamente non notificata – con atto di citazione adiva il Giudice di Pace di Roma per far constare l’invalidità/inesistenza della notificazione dei verbali di accertamento, della cartella di pagamento e degli avvisi di mora, la prescrizione del credito e la decadenza dalla riscossione coattiva, nonché vizi formali della cartella impugnata; − il Giudice di Pace, con la sentenza n. 12871 del 14/4/2019, dichiarava inammissibile l’azione perché svolta sulla base di un estratto di ruolo, atto privo di pretesa impositiva; − la Cianfoni proponeva appello; − il Tribunale di Roma – con la sentenza n. 4163 del 10/3/2021 – affermava che «deve poi riconoscersi la piena ammissibilità dell’opposizione all’estratto di ruolo qualora esso rappresenti il primo atto con cui il privato viene a conoscenza della pretesa impositiva azionata dal concessionario.

Sussiste, cioè, uno specifico interesse ad agire mediante l’opposizione volta ad eliminare ogni situazione di incertezza relativa alle pretese creditorie dell’Amministrazione»; − ciononostante, il giudice d’appello rilevava che la Cianfoni aveva dedotto la mancata notifica del verbale di accertamento e che, dunque, l’unica azione a sua disposizione era costituita dall’opposizione exart. 7 d.lgs. n. 150 del 2011, non già l’opposizione esecutiva, anche nel caso di cumulo di plurime doglianze (richiamava, in proposito, Cass., Sez.

U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017); poiché l’azione era stata proposta il 31/12/2018, oltre il termine di 30 giorni prescritto per la menzionata opposizione, doveva reputarsi inammissibile l’iniziativa della Cianfoni; l’appello, dunque, veniva rigettato; − avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, basato su un unico motivo;− resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA], mentre non spiegava difese nel giudizio di legittimità Agenzia delle Entrate –Riscossione; − le parti depositavano memorie ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. ; − il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] : − in via preliminare, si deve rilevare che la seconda memoria depositata dalla ricorrente è tardiva e, conseguentemente, essendo l’atto inammissibile, non può essere presa in considerazione (nemmeno a norma dell’art. 372 cod. proc. civ.) la documentazione nuova con essoprodotta; − anche per tale ragione resta assorbita la questione, agitata con detta memoria, riguardante l’ammissibilità dell’iniziativa processuale intrapresa dalla Cianfoni, sulla quale, peraltro, si era già esplicitamente pronunciato il giudice di meritoe che, esclusivamente per la carenza di qualunque impugnazione sul punto, resta allora qui preclusa, nonostante la sopravvenienza di contraria normativa e giurisprudenza; − col ricorso, richiamando l’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 112, 615, 617 cod. proc. civ., 7 d.lgs. n. 150 del 2011, per avere il giudice di merito erroneamente qualificato l’opposizione svolta dalla Cianfoni come contestazione “recuperatoria” avverso il verbale di accertamento (soggetta a termine decadenziale), mentre l’opponente aveva dedotto la prescrizione della pretesa creditoria, prendendo a riferimento proprio la notificadel verbale; − la censura è inammissibile ; − infatti, come rilevato dall’Amministrazione controricorrente, l’esposizione del fatto processuale è lacunosa e tesa a rappresentare un fatto processuale differente: sostiene la ricorrente che il giudice d’appello avrebbe erroneamente qualificato la sua opposizione, ma omette di riportare nel ricorso sia il contenuto dell’atto introduttivo del primo grado, sia quello dell’atto d’appello, elementi indispensabili per consentire a questa Corte l’esame del motivo; − la lacunosità del ricorso, poi, riguarda anche le ulterio ri argomentazioni illustrate (ad esempio, l’aver ancorato la decorrenza del termine di prescrizione alla notificazione del verbale di accertamento), dato che è omessa qualsivoglia indicazione sul momento e sull’atto processuale in cui esse sono state introdotte; − in conclusione, il ricorso è inammissibile ; ne consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; − va dato atto, infi ne, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p.q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 800,00per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22557/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove 21, presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende -controricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata - avverso la sentenza n. 4163/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 10/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/5/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] : − [OSCURATO:PERSONA] – avuta conoscenza, tramite un estratto di ruolo acquisito in data 27/7/2018, di un proprio debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] risultante da una cartella di pagamento asseritamente non notificata – con atto di citazione adiva il Giudice di Pace di Roma per far constare l’invalidità/inesistenza della notificazione dei verbali di accertamento, della cartella di pagamento e degli avvisi di mora, la prescrizione del credito e la decadenza dalla riscossione coattiva, nonché vizi formali della cartella impugnata; − il Giudice di Pace, con la sentenza n. 12871 del 14/4/2019, dichiarava inammissibile l’azione perché svolta sulla base di un estratto di ruolo, atto privo di pretesa impositiva; − la Cianfoni proponeva appello; − il Tribunale di Roma – con la sentenza n. 4163 del 10/3/2021 – affermava che «deve poi riconoscersi la piena ammissibilità dell’opposizione all’estratto di ruolo qualora esso rappresenti il primo atto con cui il privato viene a conoscenza della pretesa impositiva azionata dal concessionario. Sussiste, cioè, uno specifico interesse ad agire mediante l’opposizione volta ad eliminare ogni situazione di incertezza relativa alle pretese creditorie dell’Amministrazione»; − ciononostante, il giudice d’appello rilevava che la Cianfoni aveva dedotto la mancata notifica del verbale di accertamento e che, dunque, l’unica azione a sua disposizione era costituita dall’opposizione exart. 7 d.lgs. n. 150 del 2011, non già l’opposizione esecutiva, anche nel caso di cumulo di plurime doglianze (richiamava, in proposito, Cass., Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017); poiché l’azione era stata proposta il 31/12/2018, oltre il termine di 30 giorni prescritto per la menzionata opposizione, doveva reputarsi inammissibile l’iniziativa della Cianfoni; l’appello, dunque, veniva rigettato; − avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, basato su un unico motivo;− resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA], mentre non spiegava difese nel giudizio di legittimità Agenzia delle Entrate –Riscossione; − le parti depositavano memorie ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. ; − il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] : − in via preliminare, si deve rilevare che la seconda memoria depositata dalla ricorrente è tardiva e, conseguentemente, essendo l’atto inammissibile, non può essere presa in considerazione (nemmeno a norma dell’art. 372 cod. proc. civ.) la documentazione nuova con essoprodotta; − anche per tale ragione resta assorbita la questione, agitata con detta memoria, riguardante l’ammissibilità dell’iniziativa processuale intrapresa dalla Cianfoni, sulla quale, peraltro, si era già esplicitamente pronunciato il giudice di meritoe che, esclusivamente per la carenza di qualunque impugnazione sul punto, resta allora qui preclusa, nonostante la sopravvenienza di contraria normativa e giurisprudenza; − col ricorso, richiamando l’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 112, 615, 617 cod. proc. civ., 7 d.lgs. n. 150 del 2011, per avere il giudice di merito erroneamente qualificato l’opposizione svolta dalla Cianfoni come contestazione “recuperatoria” avverso il verbale di accertamento (soggetta a termine decadenziale), mentre l’opponente aveva dedotto la prescrizione della pretesa creditoria, prendendo a riferimento proprio la notificadel verbale; − la censura è inammissibile ; − infatti, come rilevato dall’Amministrazione controricorrente, l’esposizione del fatto processuale è lacunosa e tesa a rappresentare un fatto processuale differente: sostiene la ricorrente che il giudice d’appello avrebbe erroneamente qualificato la sua opposizione, ma omette di riportare nel ricorso sia il contenuto dell’atto introduttivo del primo grado, sia quello dell’atto d’appello, elementi indispensabili per consentire a questa Corte l’esame del motivo; − la lacunosità del ricorso, poi, riguarda anche le ulterio ri argomentazioni illustrate (ad esempio, l’aver ancorato la decorrenza del termine di prescrizione alla notificazione del verbale di accertamento), dato che è omessa qualsivoglia indicazione sul momento e sull’atto processuale in cui esse sono state introdotte; − in conclusione, il ricorso è inammissibile ; ne consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; − va dato atto, infi ne, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p.q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 800,00per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, qu