CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 24349/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/5/ 2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6625/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dal l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresenta ta e dife sa dal lavvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente allavvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , con domiciliazione digitale ex lege - contro ricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 265 /2024depositata il 30 gennaio 2024 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato quanto segue. Per quanto qui rileva, il medico [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenerne il risarcimento dei danni da diffamazione nella misura di euro 13.348,36 oltre interessi, o diverso importo di giustizia. Il convenuto si costituiva, resistendo. Il Tribunale rigettava con sentenza n. 338/2023. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui controparte resisteva. La Corte dappello di Milano, con sentenza n. 265/2024, condannava lappellata a risarcire lappellante nella misura di euro 10.000, oltre accessori, e alla restituzione dellimporto corrisposto dalla Cattaneo a seguito della condanna alle spese legali liquidate nella sentenza del Tribunale; condannava, altresì, lappellata società alle spese del doppio grado del giudizio di merito. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso, articolato in cinque motivi; [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso, in cui ha versato ricorso incidentale fondato su tre motivi; con controricorso ne resiste [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato requisitoria, concludendo per il rigetto di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., sia [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria. Consideratoquanto segue. In primisva esaminato il ricorso principale. 1. Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c. , violazione e falsa applicazione degli articoli 595 e 185 c.p. nonché 2059 c.c. 1.1 La Corte dappello non avrebbe svolto il necessario accertamento incidentale degli elementi - oggettivo e soggettivo - del reato di cui all articolo 395 c.p. , perché ha premesso la diffamatorietà dellesposto - effettuato dalla attuale società ricorrente allOrdine dei Medici per avere [OSCURATO:PERSONA] rilasciato vari certificati di malattia a una dipendente della società - senza argomentare al riguardo, concentrandosi poi solo sulla causa di giustificazione di cui all articolo 51 c.p. valutando lesercizio del diritto di critica. In particolare, non sarebbe stato accertato lelemento soggettivo della diffamazione. 1.2 Il giudice dappello ha riformato la sentenza di primo grado incentrandosi sul nucleo del thema decidendum - si noti che lelemento soggettivo della responsabilità civile per diffamazione è il dolo generico, cioè la consapevolezza di offendere lonore e la reputazione altrui, desumibile dalla intrinseca consistenza diffamatoria delle espressioni utilizzate: cfr. Cass. sez. 3, ord. 26 ottobre 2017 n. 25420 e Cass. sez. 3, 20 dicembre 2007 n. 26964 -, cioè sull articolo 51 c.p. Vista allora la natura del dolo la giurisprudenza appena citata, il motivo deve rigettarsi come palesemente infondato, poiché la descrizione dei fatti ne ha implicitamente ma inequivocamente dimostrato la sussistenza, obbligando così sia il Tribunale, sia la Corte dappello a vagliare la sussistenza o meno di causa di giustificazione, che il secondo giudice ha escluso. 2. Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c. , violazione e falsa applicazione degli articoli 595 , 51 e 589 c.p. 2.1 Viene richiamata giurisprudenza per sostenere linsussistenza del delitto di diffamazione quando si esercita il prevalente diritto alla libertà di parola, diritto che sarebbe stato esercitato dalla ricorrente presentando lesposto avverso la Cattaneo al Consiglio dellOrdine dei Medici; e lesimente incorrerebbe quanto il fatto oggetto desposto corrisponde allo stato accertato della realtà al momento della propalazione, tenendo conto dello stato soggettivo del denunciante in merito alla percezione del fatto. Quindi la valutazione giudiziale del diritto di critica andrebbe effettuata solo sui fatti indicati allinterno dellesposto
nella prospettiva del denunciante; ma il giudice dappello non lavrebbe fatto. Si richiama il contenuto dellesposto (ricorso, pagine 11-12) per sostenere di avere denunciato fatti obiettivamente veri, in quanto tratti dalle certificazioni di malattia della Cattaneo, e si deduce che il giudice dappello avrebbe dovuto valutare se, nella prospettazione soggettiva e concreta di [OSCURATO:SOCIETA]., seppur incolpevolmente erronea, potevano considerarsi rilevanti per lavvio del procedimento oggetto di esposto. E questo il giudice dappello non lavrebbe espletato, limitandosi a tenere conto solo di un aspetto - il numero dei certificati - nellaffermare che, anche quando sono consequenziali e numerosi, per il terzo datore di lavoro non è configurabile una verità putativa della condotta del medico contro i suoi doveri deontologici; affermazione, però, non motivata. Non varrebbe, poi, contro lesercizio del diritto di critica lassunto del giudice dappello che il licenziamento per superamento del periodo di comporto della dipendente dellattuale ricorrente escluderebbe la verità putativa dellinsussistenza della patologia: si tratterebbe di una deduzione presuntiva
erronea, poiché il licenziamento non implica un automatico riconoscimento della presunta malattia
né
della validità dei certificati. Il licenziamento non sarebbe un fatto che il giudice dappello avrebbe dovuto esaminare per valutare la causa di giustificazione dellesercizio del diritto di critica, e così pure non lo sarebbe larchiviazione dellesposto presentato dallattuale ricorrente. La Corte dappello avrebbe completamente ignorato il contesto dei fatti descritti nellesposto e avrebbe compiuto una valutazione ex post, anziché ex ante, di tali fatti. Quanto, poi, al limite di continenza nellesercizio del diritto di critica, questa sarebbe, secondo la giurisprudenza di legittimità, pertinenza al tema di discussione e sarebbe superata in presenza dellargumentum ad hominem, cioè la condotta dellagente che trasmodi in aggressioni
non pertinenti ai temi in discussione; e la continenza formale non vieterebbe lutilizzo di parole sferzanti proporzionali al livello della polemica ai fatti narrati, senza comunque che il linguaggio possa sconfinare oltre il concetto da esprimere, considerato altresì che nella valutazione si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico. Quindi il giudice di merito avrebbe dovuto valutare se le frasi dellattuale ricorrente apparissero utili a sostenere la richiesta di intervento disciplinare o fossero soltanto impertinenti
o rivolte alla figura morale. Nel valutare le espressioni contestate - evidente superficialità; scarsa attendibilità - quanto alla continenza formale, la Corte dappello avrebbe poi trascurato i principi della giurisprudenza di legittimità; e mancherebbe pure completamente la motivazione. Le frasi dellesposto, daltronde, non sarebbero state avulse dal contesto di riferimento, bensì pertinenti; e nessuna evidente superficialità emergerebbe dal testo. Quanto alla scarsa attendibilità, questa non integrerebbe unoffesa gratuita, sussistendo pure giurisprudenza Cass. pen. 36077 /2007 - che ha ritenutocontinenti espressioni ben più forti. 2.2 Si è ampiamente riportato il contenuto del motivo perché proprio dalla sua conformazione emerge chiaramente che, pur tentando con varie argomentazioni di schermarlo, esso è in realtà del tutto diretto, anche mediante specifiche estrapolazioni, a censurare la valutazione dei fatti operata dalla Corte dappello. Ne consegue unevidente inammissibilità. 3. Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c. , violazione e falsa applicazione degli articoli 1226 , 2043 , 2056 , 2059 e 2697 c.c. nonché 115 c.p.c. per avere il giudice dappello liquidato equitativamente euro 10.000 quale risarcimento del danno. 3.1 In sintesi, si argomenta che la liquidazione equitativa non può supplire il difetto di prova, che qui ricorrerebbe; e il danno non è in re ipsa. La Corte dappello avrebbe trascurato ogni accertamento sullandel danno, non tenendo conto che nessuna allegazione e prova fosse stata offerta e raggiunta. 3.2 Riguardo allassenza di allegazione di prova, il motivo non è autosufficiente, non riportando la ricorrente nulla degli atti di controparte né nella esposizione del motivo né, anteriormente, nella esposizione dei fatti processuali (si veda pagina 5 del ricorso). Del resto, lesistenza di difetto di prova è una valutazione fattuale, in questa sede inammissibile; e comunque il giudice dappello ha compiuto accertamento, pur assai sintetico e in parte implicito, nelle pagine 7-8 della sentenza. Tutto il motivo, dunque, è radicalmente inconsistente. 4. Il quarto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c. , violazione degli articoli 1226 , 2043 , 2056 e 2059 c.c. e delle tabelle di Milano. 4.1 La Corte territoriale ha preso a riferimento le tabelle di Milano per le diffamazioni di tenue gravità, per le quali la forbice va da euro 1000 ad euro 10.000. Le tabelle prevedono criteri orientativi entro tale perimetro; lapplicazione dei criteri delle tabelle impone al giudice, ad avviso della ricorrente, di dar conto, nella motivazione, delleffettivo riscontro degli elementi di fatto riferibili alla tabella; e nella liquidazione equitativa il giudice deve compiere un ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze che possano incidere pro o contro sullammontare del risarcimento, e indicare il peso specifico di ciascuna. La Corte dappello avrebbe considerato solo tre elementi, non vagliando gli ulteriori aspetti indicati dalle tabelle; e ciò in base a generiche ed astratte valutazioni. Inoltre, la C orte non avrebbe motivato perché sia stato riconosciuto il massimo, ovvero euro 10.000, per il risarcimento. 4.2 È del tutto evidente nonostante una giurisprudenza labbia affermato, ma senza alcuna oggettiva base, suscitando da ultimo un intervento specifico del legislatore che non ne poteva essere supplito - che le c.d. tabelle milanesi, come quelle di qualunque altro Foro, non hanno alcun valore normativo, non provenendo da un soggetto dotato di potestà legislativa e/o regolamentare. Si tratta, in effetti, di una mera proposta di usualità equiparativa, che può senzaltro ispirare nel caso concreto la valutazione che il giudice è tenuto a effettuare nellottica di equità quando non esistono regole normative specifiche di quantificazione; e il giudice non è però obbligato ad applicare siffatte tabelle né tantomeno, se decide di applicarle, ad applicarle in toto , integrando queste, appunto, solo uno degli strumenti potenzialmente utili per operare unadeguata valutazione di merito del quantumrisarcitorio. Su un riconoscimento di euro 10.000 come entità risarcitoria, quindi, la censura è fattuale; e comunque la motivazione al riguardo sussiste, perché va considerata nella sua complessiva stesura. Il motivo va dunque disatteso. 5. Il quinto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 4 c.p.c. , nullità della sentenza per omessa motivazione e/o inesistenza motivazionale. 5.1 Si richiamano le omissioni di motivazione eccepite nei precedenti motivi, che poi verrebbero approfondite tramite una serie di passaggi che sarebbero atti a dimostrare la inesistenza di motivazione (ricorso, pagine 21-22). 5.2 Il motivo è manifestamente infondato: la sentenza, come emerge anche da quanto sopra rilevato e dal correlato disattendimento di tutti i precedenti quattro motivi, offre una motivazione sufficiente a raggiungere il minimo costituzionale. 5.3 In conclusione, il ricorso principale va rigettato. 6.1 Passando allesame del ricorso incidentale, il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 4 e 5 d.m. 55/2014 e 112 c.p.c. per non avere il giudice dappello liquidato la fase istruttoria e/o di trattazione, avendo dichiarato di escludere la voce dellistruttoria. 6.2 Il motivo è fondato, avendo erroneamente il giudice d'appello omesso la liquidazione delle spese anche per la trattazione con il suo generico asserto dell'assenza della fase istruttoria nel secondo grado (sentenza, pagina 9). Ed invero la trattazione del processo, anche in assenza di istruzione probatoria, legittima al compenso della relativa fase; in particolare va precisato che il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella (eventuale) istruttoria (Cass. n. 8561 del 2023); la fase della trattazione è ineludibile anche in appello, come risulta dalla stessa rubrica dell art. 350 c.p.c. e coincide con le attività previste in detta norma (v., ex multis , Cass. n. 4837 del 2024; Cass. n. 29857 del 2023; Cass. n. 8561 del 2023; Cass. n. 8703 del 2022; Cass. 27056 del 2021; Cass. n. 14483 del 2021 ; Cass.n. 21743 del 2019 ). 7.1 Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c. , violazione dellarticolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per avere il giudice dappello posto a base della decisione una circostanza errata e comunque irrilevante. La C orte territoriale avrebbe negato il risarcimento del danno patrimoniale perché la difesa stragiudiziale davanti allOrdine dei Medici non lo comporterebbe, in quanto non risulta né allegato né provato il pagamento di una parcella. Al contrario, lattuale difensore avrebbe assistito in tale sede [OSCURATO:PERSONA]. 7.2 La questione è palesemente riconducibile al merito, per cui la relativa censura, così come rappresentata nel motivo, cade nella inammissibilità. 8.1 Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c. , violazione e falsa applicazione degli articoli 1176 ss. c.c. La Corte dappello dichiara il danno patrimoniale per difesa stragiudiziale (si veda il secondo motivo) né allegato né provato come pagamento di una parcella. In tal modo non terrebbe conto del fatto che lobbligo di pagamento del compenso al difensore si estingue solo col pagamento o altra causa estintiva. Si riporta il contenuto della comunicazione di difesa al Consiglio dellOrdine dei Medici e si argomenta sulle relative questioni disciplinari. 8.2 Il motivo è chiaramente diretto a tentare di superare laccertamento fattuale negativo svolto dalla Corte territoriale, per cui è manifestamente inammissibile. 8.3 Il ricorso incidentale va, quindi , accolto solo in relazione al primo motivo; la sentenza impugnata va cassata in relazione a tale motivo accolto e, sussistendone le condizioni, la causa va decisa nel merito ; pertanto, in aggiunta allasomma liquidata per le spese processuali dalla Corte di appello con riguardo al secondo grado del giudizio, lattuale ricorrente principale va condannata anche al pagamento dellimporto di euro 1.843,00 per la fase della trattazione di quel grado , tenuto conto dello scaglione di riferimento e dei valori medi, cui ha già fatto riferimento la Corte territoriale senza incorrere, a tale ultimo riguardo,in censure. 9. Quanto alle spesedel presene giudizio di legittimità , considerata la non integrale reciproca soccombenza, si compensano per i due terzi, condannando la ricorrente principale a rifondere alla ricorrente incidentale il residuo terzo, quantificato come in dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dellarticolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M Rigetta il ricorso principale e accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, disattesi gli altri, e, decidendo nel merito , condanna [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] per le spese