CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 21037/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/02/1963 avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Napoli, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto. 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, con i quali deduce l'errore della Corte territoriale nell'aver ritenuto che la difesa non avesse fornito elementi utili al fine del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche oltre che la mancanza di motivazione in merito all'invocata applicazione della disciplina di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla statuizione. 3.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilnnente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3.2. Orbene, nella specie, il ricorrente, dopo aver nelle prime tre pagine del primo motivo di ricorso riportato taluni principi di legittimità in materia, negli ultimi sette righi nei quali articola la censura con riferimento alla fattispecie concreta deduce l'errore per la mancata considerazione degli elementi addotti dalla difesa al fine di sostenere la sussistenza delle attenuanti generiche. Esse, invece, sono state ritenute sussistenti dai giudici di merito, in ipotesi di c.d. "doppia conforme", ancorché valutate in termini di equivalenza rispetto alle riconosciute aggravanti. Parimenti dicasi in merito alla questione dell'applicabilità della disciplina di cui all'art 131-bis cod. pen. In merito, difatti, differentemente da quanto sostenuto nel ricorso, non vi è omessa motivazione laddove la Corte ne fa riferimento prima a pag. 2, in sede di sintesi dei motivi di ricorso, e poi a pag. 4, per escludere la ricorrenza dei relativi presupposti con argomentazione che non risulta specificamente sindacata in assenza di qualsivoglia confronto con essa da parte del ricorrente. 4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Coil_ns