CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 ottobre 2023
Cassazione n. 34732/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30104/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]365 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. L'AQUILA n. 423/2017 depositata il16/05/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: L’Agenzia delle entrate ha emesso avviso di accertamento per l’anno di imposta 2012 con cui ha recuperato l'imposta unica prevista dal d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] e della parte obbligata in solido identificata nel bookmaker SKS365 Group nonché nei confronti delle stesse parti, atto di irrogazione di sanzioni. SKS365 Group, [OSCURATO:SOCIETA] e il suo legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] impugnavano gli atti con separate ricorsi. La CTP di Pescara, dichiarata la cessazione della materia del contendere sulle sanzioni irrogate ex art. 5 commi 3 e 5 d.lgs. n. 504/1998, rigettava per il resto i ricorsi riuniti. I contribuenti impugnavano la pronuncia e la CTR dell’Abruzzo, rigettava gli appelli. Contro la sentenza, SKS365 [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per ottenerne la cassazione, affidato a tre motivi, e deposita memoria . L'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Con ordinanza n.30709/2021 questa Corte ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Nelle more la società, in data 15.9.2023, ha depositato istanza di estinzione, avendo aderito alla definizione agevolata della lite tributaria pendente ai sensi dell’art. 1 comma 197 legge n. 197/2022, pagato l’intero importo dovuto con riferimento all’avviso di accertamento impugnato e definito le sanzioni , producendo la relativa documentazione. E’ agli atti anche la dichiarazione 6.10.2022 dell’Agenzia delle dogane la quale dà atto, con riferimento all’avviso di accertamento in questione, che sono stati pagati gli importi dovuti , anche con riferimento a sanzioni e interessi, e nulla è più dovuto dalla coobbligata SKSS365. Conclusivamente, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge n. 197/2022 e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. p.q.m. dichiara l’estinzione del giudizio; spese a