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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 10 luglio 2025

Cassazione n. 18915/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12197/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] ROMA I, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimati- Numero registro generale 12197/2018 Numero sezionale 2189/2025 Numero di raccolta generale 18915/2025 Data pubblicazione 10/07/2025 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LAZIO n.6048/2017 depositata il 19/10/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente ( Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA]), delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.350,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 09/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 12197/2018 Numero sezionale 2189/2025 Numero di raccolta generale 18915/2025 Data pubblicazione 10/07/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12197/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] ROMA I, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimati- Numero registro generale 12197/2018 Numero sezionale 2189/2025 Numero di raccolta generale 18915/2025 Data pubblicazione 10/07/2025 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.6048/2017 depositata il 19/10/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente ( Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA]), delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.350,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 09/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 12197/2018 Numero sezionale 2189/2025 Numero di raccolta generale 18915/2025 Data pubblicazione 10/07/2025
Decreto Cassazione n. 18915/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris