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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 46879/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo, in riforma della sentenza, emessa dal Tribunale di Marsala in data 10 dicembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di assoluzione dal reato di cui all'art. 75, comma 2, d.

Igs. n. 159 del 2011, 81, 99 cod. pen., ha affermato la penale responsabilità dell'imputata e ha pronunciato la condanna alla pena di anni uno, mesi tre igiorni dieci di reclusione, riconosciuta la continuazione e la recidiva contestata.

1.1. Si tratta della contestazione di aver violato, reiteratamente, la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in Marsala, in forza del decreto emesso dal Tribunale di Trapani, in data 10 gennaio 2020, notificato alla proposta in data 11 aprile 2020, omettendo di presentarsi al locale Commissariato di pubblica sicurezza nelle date indicate nella contestazione.

1.2. Il Tribunale aveva assolto l'imputata reputando non conosciuta dalla Montagna la prescrizione impostale, indicata nel verbale di sottoposizione alla misura di prevenzione, considerato il livello culturale dell'imputata, nonché in ragione della sua condizione sociale e in assenza di qualsiasi avviso, da parte dell'autorità presso la quale la Montagna doveva presentarsi, dell'acclarata inosservanza dell'obbligo di presentazione prima della sera del 24 novembre 2020, ultimo episodio contestato.

1.3. La Corte territoriale, su appello della parte pubblica, ha ribaltato il verdetto assolutorio, facendo rilevare che l'ignoranza alla quale aveva dato rilievo il Tribunale si traduceva non in un errore sul fattoe ma della legge penale, idoneo ad escludere il dolo (generico) soltanto in presenza di una situazione oggettiva di errore scusabile, non reputata sussistente nel caso al vaglio.

Il decreto, infatti, con relativo verbale di sottoposizione alla misura, completo in tutti i suoi elementi, ivi compreso l'avvertimento circa l'obbligo di presentazione, risultava notificato alla proposta detenuta in carcere, a mani proprie, con consegna di copia, nonché ribadito con l'indicazione dell'autorità di pubblica sicurezza presso la quale la Montagna doveva presentarsi (Commissariato pubblica sicurezza di Marsala) all'atto della scarcerazione, con la precisa indicazione di giorni ed orari.

Né, secondo la Corte d'appello, poteva attribuirsi rilievo alle giustificazioni . addotte dall'imputata circa la necessità di osservare soltanto le prescrizionéche le (h ' ev erano state illustrate verbalmente, risultando quella ripetutamente violata ben illustrata, per iscritto, nel verbale notificato, considerato il normale dovere di informazione che grava sul comune cittadino, non rilevando lo specifico intento di violare le prescrizioni con le finalità che le stesse prescrizioni siano dirette a scongiurare.

Infine, si rileva nel provvedimento impugnato, che non risulta che l'imputata non sappia leggere né può ravvisarsi a carico della Polizia giudiziaria un dovere di informazione circa l'inosservanza dell'obbligo da parte del soggetto ad esso sottoposto. 2.Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso la Montagna, per il tramite del difensore, avv.

F. Frusteri, denunciando tre vizi, di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod.proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 75, comma 2, d.

Igs. n. 159 del 2011 sotto il profilo dell'elemento soggettivo.

Secondo la difesa la motivazione del giudice di secondo grado non si confronterebbe con il percorso argomentativo del giudice di primo grado, la giurisprudenza da questo richiamata e con i dati processuali.

Si sostiene che il primo giudice ha dato risalto al dato temporale intercorso tra la sottoposizione alla misura e la prima violazione, il livello culturale e sociale della Montagna, l'assenza di qualsiasi avviso di mancata presentazione a seguito delle ripetute violazioni, indici della buona fede, dell'imputata, anzi dell'ignoranza inevitabile sul contenuto delle prescrizioni.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen.

Quanto all'aumento per la contestata recidiva, si rileva che la Corte territoriale motiva in termini di negligente trascuratezza da parte dell'imputata, concetto diverso da quello cui va ancorata la valutazione della recidiva, cioè quello della riscontrata maggiore pericolosità.

Del resto, la complessiva vicenda in esame, a parere della difesa, lascerebbe propendere per la carenza di pericolosità della condotta e, comunque, per mancanza di aggravamento di questa. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione e erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.

La motivazione offerta in ordine al diniego, fondata sull'assenza di elementi positivi, non terrebbe conto del comportamento processuale e della complessiva valenza dei fatti. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, A. Picardi, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. richieste scritte, essendosi svolto il giudizio a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.

I. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, come successivamente modificato, con le quali ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1.

Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1.È utile premettere che, secondo la giurisprudenza, in tema di misure di prevenzione personali, integra il reato previsto dall'art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011 ogni comportamento in violazione delle prescrizioni accessorie di cui all'art. 8, comma 6, d.lgs. cit. (tra le altre, Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Tagliapietra, Rv. 272612) e, quindi, anche la condotta di chi, contravvenendo agli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, si presenta in ritardo all'autorità di pubblica sicurezza per apporre la firma sull'apposito registro (Sez. 5, n. 13518 del 20/01/2015, Fiaré, Rv. 262895).

Per quanto attiene, poi, al profilo soggettivo del reato, costituisce orientamento costante quello secondo cui, per integrare il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, a norma dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi, a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale (Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, Confortino, Rv. 270262, 1, n. 3303 del 23/10/1987, dep. 1988, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 177860).

Ciò posto, occorre valutare se, nei reati omissivi cd. puri con dolo generico, quale è quello di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, la dimenticanza dell'esistenza dell'obbligo, nel momento in cui questo doveva essere adempiuto, è incompatibile con l'elemento soggettivo necessario.

Secondo un risalente indirizzo giurisprudenziale relativo al reato di cui all'art.388 cod. pen., la dimenticanza dell'obbligo può escludere il dolo, ma solo se siano allegati elementi credibili per ritenere che questa si sia effettivamente verificata (Sez. 6, n. 2919 del 10/12/1985, dep. 1986, Brovelli, Rv. 172444).

Secondo altra risalente decisione, relativa al delitto di omissione di atto di ufficio nel testo anteriore alla riforma del 1990, ai fini della sussistenza del dolo, è necessario, in ogni caso un comportamento cosciente e volontario.

Sicché non può qualificarsi tale l'omissione dovuta a pura dimenticanza, perché questa, per grave che sia, si risolve nell'assenza di volontà cosciente e in uno stato psichico nel quale, al più, è possibile ravvisare la colpa (Sez. 6, n. 175 del 28/01/1969, Caola, Rv. 111879).

Si è, dunque, ritenuto che la dimenticanza sull'esistenza dell'obbligo, in un reato omissivo proprio doloso, si traduce in una dimenticanza sul precetto penale e, quindi, nell'ignoranza sullo stesso.

Invero, è il mancato rispetto dell'obbligo prescritto che costituisce la condotta alla cui realizzazione l'ordinamento giuridico collega la comminazione e, poi, l'irrogazione della sanzione penale.La situazione indicata, però, rileva nei limiti di cui all'art. 5 cod. pen., come vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988, secondo cui nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale, salvo il caso di ignoranza inevitabile.

Di conseguenza, in relazione ad un reato omissivo cd. puro con dolo generico, quale è quello di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, la dimenticanza in ordine all'obbligo giuridico, alla cui violazione segue l'applicazione di sanzioni penali, assume rilievo solo se integra gli estremi di un'ignoranza inevitabile. 1.2.Ciò premesso, si osserva che la sentenza impugnata ha ritenuto la sussistenza del reato ravvisando una situazione di colpa in ordine alla dedotta mancanza di conoscenza, offerta quale giustificazione al comportamento reiteratamente trasgressivo della Montagna, evidenziando che tale condotta non può avere rilievo scriminante, perché la stessa è stata giustificata sulla base di un'asserita ignoranza a fronte di notifica a mani del verbale di sottoposizione alla misura, ampiamente illustrativo degli obblighi, tale da rendere perfettamente intellegibile l'esistenza di quello di presentarsi presso il locale Commissariato, i giorni e gli orari prescritti, considerando, in definitiva, l'imputata inottemperante, in ragione «della propria negligente trascuratezza».

Si tratta, a parere di questo Collegio, di conclusioni immuni da vizi logici o giuridici e supportate da motivazione rafforzata rispetto a quella assolutoria di primo grado.

Se, infatti, la mera dimenticanza, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in ordine ad un obbligo giuridico alla cui violazione segue l'applicazione di sanzioni penali assume rilievo solo quando integra gli estremi di un'ignoranza inevitabile a norma dell'art. 5 cod. pen., come risulta per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata con la sentenza n. 364 del 1988, a maggior ragione detto limite opera anche a fronte di una giustificazione allegata che integra, comunque, come quella in esame, una negligente trascuratezza dell'imputato.

Di recente questa Corte ha, invero, affermato, con ragionamento che deve essere condiviso (Sez. 6 , n. 58227 del 23/10/2018, Rv. 274814) che in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, la dimenticanza dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria esclude la sussistenza del dolo generico, richiesto dal reato omissivo di cui all'art.75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a condizione che integri gli estremi dell'ignoranza inevitabile (specificando, in motivazione, proprio che la dimenticanza sull'esistenza dell'obbligo si traduce in un'ignoranza del precetto penale e, quindi, può rilevare nei limiti di cui all'art.5 cod. pen., così come individuati dalla sentenza della Corte cost., n. 364 del 1988).Nel caso al vaglio l'accertamento della violazione, qualificata come ignoranza del precetto penale è svolta con motivazione adeguata, rafforzata rispetto alla pronunciata assoluzione, confutando tutti gli elementi, in diritto e in fatto, presi in esame dal primo giudice e, comunque, con ragionamento non manifestamente illogico.

Tanto a fronte di deduzione difensiva che prospetta non una mera dimenticanzarma proprio l'assenza di conoscenza che, invece, secondo i dati di fatto analizzati dalla Corte territoriale con ragionamento immune da censure, non ricorre.

Infatti, il verbale risulta notificato a mani proprie e consegnato in copia personalmente all'interessata.

Questo, poi, contiene tutti gli elementi indicativi delle prescrizioni, ivi compresa quella violata.

Né può configurarsi un onere, in capo alla Polizia giudiziaria presso la quale la prescrizione di presentarsi deve essere eseguita, di informare il destinatario di questa in caso di inosservanza, come poi avvenuto soltanto a seguito dell'ultima acclarata violazione. 2.Inammissibili, poi, sono il secondo e terzo motivo di ricorso, in quanto devolvono censure non consentite in sede di legittimità. 2.1.Quanto alla motivazione offerta sulla ritenuta recidiva, la sentenza censurata osserva con ragionamento corretto ed immune da manifesta illogicità, dunque non censurabile in questa sede (cfr . pag. 7 della sentenza impugnata) cha la Montagna ha posto in essere, fino ad epoca recente, gravi reati e, comunque, ha ripetuto la condotta trasgressiva, considerando detta reiterazione espressione di accentuata maggiore pericolosità. 2.2.In ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche si osserva che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine a detto diniego, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato.

È invece, necessario che questi spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli, con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo e, ancora, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (tra le altre, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610).

Con riferimento poi, al rilievo dei precedenti penali, si rileva che (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. cit.) in tema di diniego delle generiche la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno degli elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità.

Sul punto, si osserva che il ragionamento della Corte territoriale, dunque, appare conforme a tale indirizzo interpretativo perché attribuisce rilievo ai precedenti penali dell'imputata, oltre che alla ripetuta condotta, rilevando, la sussistenza di numerose condanne irrevocabili, punto della motivazione peraltro non attinto da specifica critica.

3. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al paga

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo, in riforma della sentenza, emessa dal Tribunale di Marsala in data 10 dicembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di assoluzione dal reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, 81, 99 cod. pen., ha affermato la penale responsabilità dell'imputata e ha pronunciato la condanna alla pena di anni uno, mesi tre igiorni dieci di reclusione, riconosciuta la continuazione e la recidiva contestata. 1.1. Si tratta della contestazione di aver violato, reiteratamente, la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in Marsala, in forza del decreto emesso dal Tribunale di Trapani, in data 10 gennaio 2020, notificato alla proposta in data 11 aprile 2020, omettendo di presentarsi al locale Commissariato di pubblica sicurezza nelle date indicate nella contestazione. 1.2. Il Tribunale aveva assolto l'imputata reputando non conosciuta dalla Montagna la prescrizione impostale, indicata nel verbale di sottoposizione alla misura di prevenzione, considerato il livello culturale dell'imputata, nonché in ragione della sua condizione sociale e in assenza di qualsiasi avviso, da parte dell'autorità presso la quale la Montagna doveva presentarsi, dell'acclarata inosservanza dell'obbligo di presentazione prima della sera del 24 novembre 2020, ultimo episodio contestato. 1.3. La Corte territoriale, su appello della parte pubblica, ha ribaltato il verdetto assolutorio, facendo rilevare che l'ignoranza alla quale aveva dato rilievo il Tribunale si traduceva non in un errore sul fattoe ma della legge penale, idoneo ad escludere il dolo (generico) soltanto in presenza di una situazione oggettiva di errore scusabile, non reputata sussistente nel caso al vaglio. Il decreto, infatti, con relativo verbale di sottoposizione alla misura, completo in tutti i suoi elementi, ivi compreso l'avvertimento circa l'obbligo di presentazione, risultava notificato alla proposta detenuta in carcere, a mani proprie, con consegna di copia, nonché ribadito con l'indicazione dell'autorità di pubblica sicurezza presso la quale la Montagna doveva presentarsi (Commissariato pubblica sicurezza di Marsala) all'atto della scarcerazione, con la precisa indicazione di giorni ed orari. Né, secondo la Corte d'appello, poteva attribuirsi rilievo alle giustificazioni . addotte dall'imputata circa la necessità di osservare soltanto le prescrizionéche le (h ' ev erano state illustrate verbalmente, risultando quella ripetutamente violata ben illustrata, per iscritto, nel verbale notificato, considerato il normale dovere di informazione che grava sul comune cittadino, non rilevando lo specifico intento di violare le prescrizioni con le finalità che le stesse prescrizioni siano dirette a scongiurare. Infine, si rileva nel provvedimento impugnato, che non risulta che l'imputata non sappia leggere né può ravvisarsi a carico della Polizia giudiziaria un dovere di informazione circa l'inosservanza dell'obbligo da parte del soggetto ad esso sottoposto. 2.Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso la Montagna, per il tramite del difensore, avv. F. Frusteri, denunciando tre vizi, di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod.proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Secondo la difesa la motivazione del giudice di secondo grado non si confronterebbe con il percorso argomentativo del giudice di primo grado, la giurisprudenza da questo richiamata e con i dati processuali. Si sostiene che il primo giudice ha dato risalto al dato temporale intercorso tra la sottoposizione alla misura e la prima violazione, il livello culturale e sociale della Montagna, l'assenza di qualsiasi avviso di mancata presentazione a seguito delle ripetute violazioni, indici della buona fede, dell'imputata, anzi dell'ignoranza inevitabile sul contenuto delle prescrizioni. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. Quanto all'aumento per la contestata recidiva, si rileva che la Corte territoriale motiva in termini di negligente trascuratezza da parte dell'imputata, concetto diverso da quello cui va ancorata la valutazione della recidiva, cioè quello della riscontrata maggiore pericolosità. Del resto, la complessiva vicenda in esame, a parere della difesa, lascerebbe propendere per la carenza di pericolosità della condotta e, comunque, per mancanza di aggravamento di questa. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione e erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. La motivazione offerta in ordine al diniego, fondata sull'assenza di elementi positivi, non terrebbe conto del comportamento processuale e della complessiva valenza dei fatti. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, A. Picardi, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. richieste scritte, essendosi svolto il giudizio a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, come successivamente modificato, con le quali ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1.È utile premettere che, secondo la giurisprudenza, in tema di misure di prevenzione personali, integra il reato previsto dall'art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011 ogni comportamento in violazione delle prescrizioni accessorie di cui all'art. 8, comma 6, d.lgs. cit. (tra le altre, Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Tagliapietra, Rv. 272612) e, quindi, anche la condotta di chi, contravvenendo agli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, si presenta in ritardo all'autorità di pubblica sicurezza per apporre la firma sull'apposito registro (Sez. 5, n. 13518 del 20/01/2015, Fiaré, Rv. 262895). Per quanto attiene, poi, al profilo soggettivo del reato, costituisce orientamento costante quello secondo cui, per integrare il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, a norma dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi, a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale (Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, Confortino, Rv. 270262, 1, n. 3303 del 23/10/1987, dep. 1988, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 177860). Ciò posto, occorre valutare se, nei reati omissivi cd. puri con dolo generico, quale è quello di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, la dimenticanza dell'esistenza dell'obbligo, nel momento in cui questo doveva essere adempiuto, è incompatibile con l'elemento soggettivo necessario. Secondo un risalente indirizzo giurisprudenziale relativo al reato di cui all'art.388 cod. pen., la dimenticanza dell'obbligo può escludere il dolo, ma solo se siano allegati elementi credibili per ritenere che questa si sia effettivamente verificata (Sez. 6, n. 2919 del 10/12/1985, dep. 1986, Brovelli, Rv. 172444). Secondo altra risalente decisione, relativa al delitto di omissione di atto di ufficio nel testo anteriore alla riforma del 1990, ai fini della sussistenza del dolo, è necessario, in ogni caso un comportamento cosciente e volontario. Sicché non può qualificarsi tale l'omissione dovuta a pura dimenticanza, perché questa, per grave che sia, si risolve nell'assenza di volontà cosciente e in uno stato psichico nel quale, al più, è possibile ravvisare la colpa (Sez. 6, n. 175 del 28/01/1969, Caola, Rv. 111879). Si è, dunque, ritenuto che la dimenticanza sull'esistenza dell'obbligo, in un reato omissivo proprio doloso, si traduce in una dimenticanza sul precetto penale e, quindi, nell'ignoranza sullo stesso. Invero, è il mancato rispetto dell'obbligo prescritto che costituisce la condotta alla cui realizzazione l'ordinamento giuridico collega la comminazione e, poi, l'irrogazione della sanzione penale.La situazione indicata, però, rileva nei limiti di cui all'art. 5 cod. pen., come vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988, secondo cui nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale, salvo il caso di ignoranza inevitabile. Di conseguenza, in relazione ad un reato omissivo cd. puro con dolo generico, quale è quello di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, la dimenticanza in ordine all'obbligo giuridico, alla cui violazione segue l'applicazione di sanzioni penali, assume rilievo solo se integra gli estremi di un'ignoranza inevitabile. 1.2.Ciò premesso, si osserva che la sentenza impugnata ha ritenuto la sussistenza del reato ravvisando una situazione di colpa in ordine alla dedotta mancanza di conoscenza, offerta quale giustificazione al comportamento reiteratamente trasgressivo della Montagna, evidenziando che tale condotta non può avere rilievo scriminante, perché la stessa è stata giustificata sulla base di un'asserita ignoranza a fronte di notifica a mani del verbale di sottoposizione alla misura, ampiamente illustrativo degli obblighi, tale da rendere perfettamente intellegibile l'esistenza di quello di presentarsi presso il locale Commissariato, i giorni e gli orari prescritti, considerando, in definitiva, l'imputata inottemperante, in ragione «della propria negligente trascuratezza». Si tratta, a parere di questo Collegio, di conclusioni immuni da vizi logici o giuridici e supportate da motivazione rafforzata rispetto a quella assolutoria di primo grado. Se, infatti, la mera dimenticanza, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in ordine ad un obbligo giuridico alla cui violazione segue l'applicazione di sanzioni penali assume rilievo solo quando integra gli estremi di un'ignoranza inevitabile a norma dell'art. 5 cod. pen., come risulta per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata con la sentenza n. 364 del 1988, a maggior ragione detto limite opera anche a fronte di una giustificazione allegata che integra, comunque, come quella in esame, una negligente trascuratezza dell'imputato. Di recente questa Corte ha, invero, affermato, con ragionamento che deve essere condiviso (Sez. 6 , n. 58227 del 23/10/2018, Rv. 274814) che in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, la dimenticanza dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria esclude la sussistenza del dolo generico, richiesto dal reato omissivo di cui all'art.75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a condizione che integri gli estremi dell'ignoranza inevitabile (specificando, in motivazione, proprio che la dimenticanza sull'esistenza dell'obbligo si traduce in un'ignoranza del precetto penale e, quindi, può rilevare nei limiti di cui all'art.5 cod. pen., così come individuati dalla sentenza della Corte cost., n. 364 del 1988).Nel caso al vaglio l'accertamento della violazione, qualificata come ignoranza del precetto penale è svolta con motivazione adeguata, rafforzata rispetto alla pronunciata assoluzione, confutando tutti gli elementi, in diritto e in fatto, presi in esame dal primo giudice e, comunque, con ragionamento non manifestamente illogico. Tanto a fronte di deduzione difensiva che prospetta non una mera dimenticanzarma proprio l'assenza di conoscenza che, invece, secondo i dati di fatto analizzati dalla Corte territoriale con ragionamento immune da censure, non ricorre. Infatti, il verbale risulta notificato a mani proprie e consegnato in copia personalmente all'interessata. Questo, poi, contiene tutti gli elementi indicativi delle prescrizioni, ivi compresa quella violata. Né può configurarsi un onere, in capo alla Polizia giudiziaria presso la quale la prescrizione di presentarsi deve essere eseguita, di informare il destinatario di questa in caso di inosservanza, come poi avvenuto soltanto a seguito dell'ultima acclarata violazione. 2.Inammissibili, poi, sono il secondo e terzo motivo di ricorso, in quanto devolvono censure non consentite in sede di legittimità. 2.1.Quanto alla motivazione offerta sulla ritenuta recidiva, la sentenza censurata osserva con ragionamento corretto ed immune da manifesta illogicità, dunque non censurabile in questa sede (cfr . pag. 7 della sentenza impugnata) cha la Montagna ha posto in essere, fino ad epoca recente, gravi reati e, comunque, ha ripetuto la condotta trasgressiva, considerando detta reiterazione espressione di accentuata maggiore pericolosità. 2.2.In ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche si osserva che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine a detto diniego, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato. È invece, necessario che questi spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli, con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo e, ancora, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (tra le altre, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610). Con riferimento poi, al rilievo dei precedenti penali, si rileva che (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. cit.) in tema di diniego delle generiche la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno degli elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità. Sul punto, si osserva che il ragionamento della Corte territoriale, dunque, appare conforme a tale indirizzo interpretativo perché attribuisce rilievo ai precedenti penali dell'imputata, oltre che alla ripetuta condotta, rilevando, la sussistenza di numerose condanne irrevocabili, punto della motivazione peraltro non attinto da specifica critica. 3. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al paga
Decreto Cassazione n. 46879/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris