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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 13108/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1435/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 95 rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

DELLA PUGLIA, [OSCURATO:PERSONA] n. 1366/16, depositata il 31/05/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. L'Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, contro [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, ha rigettato l'appello dalla medesima proposto contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Foggia che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso, nella misura del 60%, dell'Irpef e dell'Irap pagate nel periodo di sospensione, dal 31/10/2002 al 30/06/2008, richiesto in ragione delle agevolazioni riconosciute in favore dei soggetti colpiti dal sisma del 2002 dall'art. 6, comma 4-bis, d.l. 29/novembre/2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/gennaio/2009, n. 2.

2. In particolare, per quanto rileva, la C.t.r. respingeva l'appello dell'Agenzia delle Entrate condividendo espressamente quanto sostenuto nella sentenza di primo grado la quale, a propria volta, aveva ritenuto che il possesso della partita IVA e lo svolgimento di attività agricola non ostavano all'accoglimento dell'istanza di rimborso in quanto l'agevolazione era da considerarsi «al di sotto del c.d. de minimis» e che la documentazione prodotta dalla contribuente conteneva analitica quantificazione delle somme oggetto dell'istanza di rimborso; che la contribuente aveva dichiarato di non aver fruito di alcuna detrazione Iva nell'attività agricola svolta e che la documentazione prodotta non era stata contestata.

Aggiungeva, altresì, a conferma della sentenza del C.t.p. che la contribuente aveva dichiarato di non aver fruito di alcuna detrazione iva nell'attività agricola svolta e che la documentazione prodotto non era stata contestata in primo grado Considerato che:1.

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denunzia, in relazione all'art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.

In particolare, la ricorrente sostiene che la C.t.r. avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione, proposta in primo grado e riproposta in appello, relativa al difetto di adeguato riscontro probatorio in ordine al quantum delle somme oggetto della domanda di restituzione.

2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denunzia, in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, commi 4-bis e 4-teri d.l. n. 185 del 2008 e della decisione della Commissione Europea del 14 agosto 2015, n.

C (2015) 5549 final.

In particolare, la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la contribuente, svolgendo attività agricola, non potesse essere assoggettata alla decisione citata, senza tener conto del fatto, non contestato, che nel periodo cui si riferivano le imposte oggetto della domanda di rimborso la stessa esercitiva attività economica non agricola, rientrante, pertanto, nella nozione di impresa rilevante ai fini dell'applicazione della normativa UE in materia di aiuti di Stato.

3. Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità.

3.1. Secondo l'Agenzia ricorrente la sentenza di secondo grado avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione proposta in primo grado ed in appello relativa «al difetto di adeguato riscontro probatorio in ordine al quantum della somma oggetto della richiesta di restituzione».

La sentenza gravata, in merito al quantum della pretesa, ha motivato evidenziando che la sentenza di primo grado aveva ritenuto che la documentazione prodotta indicasse analiticamente la quantificazione delle somme richieste a rimborso e che detta documentazione non era stata contestata dall'Ufficio nel primo grado del giudizio.

Il motivo di ricorso, tuttavia, non indica quale fosse il conteggio esposto dalla contribuente; in quale parte, differentemente da quanto ritenuto nella sentenza appellata, il medesimo fosse privo di riscontri; quali dei documenti prodotti a sostegno della pretesa di rimborso fossero stati oggetto di specifica contestazione.

La ricorrente, pertanto, non ha messo questa Corte nelle condizioni di verificare quale sia stata la misura della somma richiesta a rimborso, rispetto a quella effettivamente spettante.

La critica, generica, tende, in sostanza, a sollecitare questa Corte a compiere un nuovo esame degli elementi fattuali, già insindacabilmente scrutinati dal giudice di merito, ai fini della quantificazione del rimborso.

4. Il secondo motivo, è infondato. 4.1 [OSCURATO:PERSONA] UE, con la decisione n.

C (2015) 5549 final del 14/08/2015 stabilisce all'art. 1 che «Le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni; L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni; L. 27 dicembre 2006, n: 296, art. 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni; D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6, colma 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni; L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni; e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'art. 108, Par. 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno».

È fatta salva l'ipotesi che si tratti di un «aiuto individuale» che «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento, (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014», ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti cd. de minimis (§ 2 dec. cit.), o che, «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98» (sull'applicazione degli artt. 92 e 93 - ora 87 e 88 - del Trattato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali), «o da ogni altro regime di aiuti approvato», ma «fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per questo tipo di aiuti» (§ 3 dec. cit.) (Cass.27/11/2019 n. 30927).

Pertanto, una volta assodato lo svolgimento di un'attività economica da parte del contribuente, il giudice di merito è tenuto a verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (Cass. 16/03/2022, n. 8623). 4.2 La sentenza impugnata, confermando la sentenza di primo grado, dopo essersi conformata alla giurisprudenza di legittimità sopra citata, ha espressamente ritenuto che, nel caso in esame, il possesso della partita Iva e lo svolgimento dell'attività agricola non ostassero all'accoglimento della richiesta «per la modesta entità delle categorie reddituali diverse a quelle di lavoro dipendente» e che, pertanto, l'agevolazione in esame fosse da considerarsi «al di sotto del c.d. de minimis». 4.3 Tale statuizione, con specifico riferimento alla sussistenza dei requisiti per considerare il beneficio individuale in linea con il regolamento de minimis applicabile, non risulta censurata dalla ricorrente che non ha illustrato le ragioni per le quali detta qualificazione sia da ritenere errata.

Il motivo del ricorso, al contrario, fa leva sul fatto, non pertinente alla luce della giurisprudenza citata, che l'attività esercitata dalla contribuente non poteva essere inquadrata tra quelle aventi natura prettamente agricola.

5. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.6.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R„ 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esbo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1435/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 95 rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. DELLA PUGLIA, [OSCURATO:PERSONA] n. 1366/16, depositata il 31/05/2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L'Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, contro [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, ha rigettato l'appello dalla medesima proposto contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Foggia che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso, nella misura del 60%, dell'Irpef e dell'Irap pagate nel periodo di sospensione, dal 31/10/2002 al 30/06/2008, richiesto in ragione delle agevolazioni riconosciute in favore dei soggetti colpiti dal sisma del 2002 dall'art. 6, comma 4-bis, d.l. 29/novembre/2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/gennaio/2009, n. 2. 2. In particolare, per quanto rileva, la C.t.r. respingeva l'appello dell'Agenzia delle Entrate condividendo espressamente quanto sostenuto nella sentenza di primo grado la quale, a propria volta, aveva ritenuto che il possesso della partita IVA e lo svolgimento di attività agricola non ostavano all'accoglimento dell'istanza di rimborso in quanto l'agevolazione era da considerarsi «al di sotto del c.d. de minimis» e che la documentazione prodotta dalla contribuente conteneva analitica quantificazione delle somme oggetto dell'istanza di rimborso; che la contribuente aveva dichiarato di non aver fruito di alcuna detrazione Iva nell'attività agricola svolta e che la documentazione prodotta non era stata contestata. Aggiungeva, altresì, a conferma della sentenza del C.t.p. che la contribuente aveva dichiarato di non aver fruito di alcuna detrazione iva nell'attività agricola svolta e che la documentazione prodotto non era stata contestata in primo grado Considerato che:1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denunzia, in relazione all'art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. In particolare, la ricorrente sostiene che la C.t.r. avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione, proposta in primo grado e riproposta in appello, relativa al difetto di adeguato riscontro probatorio in ordine al quantum delle somme oggetto della domanda di restituzione. 2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denunzia, in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, commi 4-bis e 4-teri d.l. n. 185 del 2008 e della decisione della Commissione Europea del 14 agosto 2015, n. C (2015) 5549 final. In particolare, la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la contribuente, svolgendo attività agricola, non potesse essere assoggettata alla decisione citata, senza tener conto del fatto, non contestato, che nel periodo cui si riferivano le imposte oggetto della domanda di rimborso la stessa esercitiva attività economica non agricola, rientrante, pertanto, nella nozione di impresa rilevante ai fini dell'applicazione della normativa UE in materia di aiuti di Stato. 3. Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità. 3.1. Secondo l'Agenzia ricorrente la sentenza di secondo grado avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione proposta in primo grado ed in appello relativa «al difetto di adeguato riscontro probatorio in ordine al quantum della somma oggetto della richiesta di restituzione». La sentenza gravata, in merito al quantum della pretesa, ha motivato evidenziando che la sentenza di primo grado aveva ritenuto che la documentazione prodotta indicasse analiticamente la quantificazione delle somme richieste a rimborso e che detta documentazione non era stata contestata dall'Ufficio nel primo grado del giudizio. Il motivo di ricorso, tuttavia, non indica quale fosse il conteggio esposto dalla contribuente; in quale parte, differentemente da quanto ritenuto nella sentenza appellata, il medesimo fosse privo di riscontri; quali dei documenti prodotti a sostegno della pretesa di rimborso fossero stati oggetto di specifica contestazione. La ricorrente, pertanto, non ha messo questa Corte nelle condizioni di verificare quale sia stata la misura della somma richiesta a rimborso, rispetto a quella effettivamente spettante. La critica, generica, tende, in sostanza, a sollecitare questa Corte a compiere un nuovo esame degli elementi fattuali, già insindacabilmente scrutinati dal giudice di merito, ai fini della quantificazione del rimborso. 4. Il secondo motivo, è infondato. 4.1 [OSCURATO:PERSONA] UE, con la decisione n. C (2015) 5549 final del 14/08/2015 stabilisce all'art. 1 che «Le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni; L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni; L. 27 dicembre 2006, n: 296, art. 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni; D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6, colma 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni; L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni; e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'art. 108, Par. 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno». È fatta salva l'ipotesi che si tratti di un «aiuto individuale» che «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento, (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014», ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti cd. de minimis (§ 2 dec. cit.), o che, «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98» (sull'applicazione degli artt. 92 e 93 - ora 87 e 88 - del Trattato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali), «o da ogni altro regime di aiuti approvato», ma «fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per questo tipo di aiuti» (§ 3 dec. cit.) (Cass.27/11/2019 n. 30927). Pertanto, una volta assodato lo svolgimento di un'attività economica da parte del contribuente, il giudice di merito è tenuto a verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (Cass. 16/03/2022, n. 8623). 4.2 La sentenza impugnata, confermando la sentenza di primo grado, dopo essersi conformata alla giurisprudenza di legittimità sopra citata, ha espressamente ritenuto che, nel caso in esame, il possesso della partita Iva e lo svolgimento dell'attività agricola non ostassero all'accoglimento della richiesta «per la modesta entità delle categorie reddituali diverse a quelle di lavoro dipendente» e che, pertanto, l'agevolazione in esame fosse da considerarsi «al di sotto del c.d. de minimis». 4.3 Tale statuizione, con specifico riferimento alla sussistenza dei requisiti per considerare il beneficio individuale in linea con il regolamento de minimis applicabile, non risulta censurata dalla ricorrente che non ha illustrato le ragioni per le quali detta qualificazione sia da ritenere errata. Il motivo del ricorso, al contrario, fa leva sul fatto, non pertinente alla luce della giurisprudenza citata, che l'attività esercitata dalla contribuente non poteva essere inquadrata tra quelle aventi natura prettamente agricola. 5. Il ricorso va, pertanto, rigettato. 4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.6. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R„ 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esbo
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