CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 2026
Cassazione n. 12291/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:avverso la sentenza del 14/05/2025 della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett.a), b), c), d), in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze, per chiedere laprevalenza delle attenuanti generiche ex art. 62-bis, cod. pen. sulle contestate aggravanti,non è consentito in quanto meramente reiterativo di doglianze già proposte in appello e ivipuntualmente disattese con argomentazioni puntuali ed esenti da vizi logici (si veda pag. 6della sentenza impugnata, ove si rileva l’assenza di elementi positivamente apprezzabili perl’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, da valutare unitamente allasussistenza di elementi negativi, quali la gravità della condotta, la spregiudicatezza e lapersonalità delinquenziale del ricorrente);ritenuto che tutti gli altri motivi, nella specie:- il secondo, che deduce i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. a), b), c), d), in ordine,congiuntamente, alla sussistenza dell’elemento soggettivo, e alla mancata individuazionedell’imputato in sede dibattimentale da parte della persona offesa;- il terzo, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza deglielementi costitutivi oggettivi e soggettivi del reato di rapina aggravata contestato ai sensidegli artt. 110, 628, primo comma e terzo comma, e 61, n. 6, cod. pen.;- il quarto, che deduce il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazionein ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis,cod. pen. e all’eccessività della pena;sono tutti generici per indeterminatezza, perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581,comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenzaimpugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censuraformulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi edesercitare il proprio sindacato, e sono altresì generici per mancanza di specificità, stante laradicale assenza di correlazione tra le ragioni argomentate e ampiamente motivate delladecisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6,n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]