CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 12866/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 3188/2021depositata il 28/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con la sentenza n. 3188 del 28 dicembre 2021, la Corte d’appello diBologna ha respinto l’impugnazione avverso la decisione del Tribunale diModena, che aveva, a sua volta, rigettato l’opposizione al decretoingiuntivo per il pagamento della somma di € 322.921,21, emesso suricorso della [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 3957/2022Numero sezionale 1939/2026Numero di raccolta generale 12866/2026Data pubblicazione 06/05/2026La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: a) nonha pregio il motivo di appello sull’incompetenza territoriale del primogiudice, in virtù dell’art. 33 d.lgs. n. 206/2005 sul foro del consumatore,non essendo stati i rapporti bancari conclusi dall’odierno opponente in taleveste, ma quale imprenditore commerciale ambulante, secondo le prove inordine a cui l’appellante aveva dedotto l’omessa pronuncia sull’eccezionedi nullità per difetto di forma scritta, il Tribunale ha deciso al riguardo,rilevando il regolare deposito dei prescritti documenti; c) non sussisteomessa pronuncia del primo giudice neppure con riguardo alla dedottailliceità dei tassi di interesse applicati al conto corrente n. 1469771 e n.1469778, al contrario avendo il tribunale rilevato, sulla base della c.t.u.,che gli interessi pattuiti sono stati sempre applicati entro il tasso soglia eche la c.m.s. è stata legittimamente calcolata; d) nessun contratto diinvestimento finanziario risulta provato, quanto alla domandariconvenzionale di nullità avanzata dall’opponente in primo grado,essendosi trattato, invece, unicamente dell’incarico di vendita dei titolidepositati presso la banca, al fine di rientrare della gravosa esposizionedebitoria.Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione ilsoccombente, sulla base di sei motivi. La banca ha depositato ilcontroricorso.Il P.G. ha chiesto accogliersi i motivi dal secondo al quarto e il sesto.Le parti hanno depositato la memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt.33, 115 e 116 c.p.c., 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206/2005, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c., in quanto alcuni dei rapporti interpartes sono stati conclusi nella sua qualità di consumatore, come eraNumero registro generale 3957/2022Numero sezionale 1939/2026Numero di raccolta generale 12866/2026Data pubblicazione 06/05/2026indiscutibilmente comprovato dalle risultante di causa, onde il forocompetente è quello della residenza.Il motivo è inammissibile, in quanto intende riproporre in questa sede,invece riservata al giudizio di legittimità, un giudizio sul fatto: premessoche, invero, in materia di violazione delle norme sulla competenza, inquanto norme processuali, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto,nel motivo non si indicano circostanze diverse da quelle già valutate daigiudici del merito, il cui giudizio, in termini di rapporti che trovano causanelle difficoltà economiche dell’impresa nel frangente temporale, vienecondiviso dal Collegio.2. – Il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e4, c.p.c., la violazione degli artt. 115, 132 c.p.c. e 117 t.u.b., avendo lasentenza impugnata disatteso il motivo di appello, con il quale era statacensurata l’omessa pronuncia sull’eccezione di nullità del“prefinanziamento” per difetto di forma scritta, con conseguente illegittimoaddebito su conto corrente in data 30 gennaio 2007: la corte territoriale,al riguardo, si è limitata ad affermare che il primo giudice abbia deciso laquestione, rilevando essere in atti i documenti regolarmente depositati invia telematica. Il motivo lamenta che, invece, in atti non vi fosse ilcontratto di prefinanziamento in questione.Il motivo è inammissibile, sia perché la corte territoriale ha escluso ilvizio di omessa pronuncia e tale statuizione non è stata validamenteimpugnata; sia in quanto intende, sotto l’egida del vizio di violazione dilegge sostanziale e processuale, riproporre un giudizio sul fatto.Non senza considerare che, qualora il versamento della sommafinanziata dalla banca fosse stato privo di valido titolo giustificativo dellecausa adquirendi, la restituzione dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.(e multis, Cass. 26 settembre 2023, n. 27390; Cass. 12 dicembre 2005,n. 27334).Numero registro generale 3957/2022Numero sezionale 1939/2026Numero di raccolta generale 12866/2026Data pubblicazione 06/05/20263. – Il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione dell’art. 1284 c.c., in quanto sono stati applicatiinteressi ultralegali al conto corrente n. 1469771 dopo il 6 aprile 2007 edal conto corrente n. 1469778 dopo il 6 aprile 2008, nonché, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c.,perché la corte territoriale avrebbe omesso di pronunciare sulla relativaeccezione: infatti, i due contratti prevedevano un certo tasso, validorispettivamente per 12 o 24 mesi, ma le parti alla scadenza non loavevano rinegoziato, con conseguente illegittimità del medesimo enecessaria applicazione degli interessi al tasso legale.Il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessapronuncia in merito alla debenza della commissione di massimo scoperto edi affidamento, applicata dalla banca per tutta la durata di rapporti,laddove il tribunale aveva ritenuto la medesima legittimamente applicata.I due motivi, che possono essere trattati insieme per la loroconnessione, sono fondati: dopo avere rinviato la trattazione del quintomotivo a quella sull’usura e della relativa incidenza della c.m.s., lasentenza impugnata si è limitata a pronunciare sulla questione dell’usura,senza affrontare il quinto motivo di appello e senza trattareautonomamente anche la questione delle commissioni di massimoscoperto.4. – Il quinto motivo deduce ancora la violazione dell’art. 112 c.p.c.per omessa pronuncia sulla eccezione di nullità del mutuo concluso il 9gennaio 2007, in quanto non erano stati consegnati al cliente l’informativaprecontrattuale ed il documento di sintesi.Il motivo è inammissibile: lo stesso ricorrente ricorda come si tratti didomanda proposta solo in comparsa conclusionale, la quale tuttavia, nelgiudizio di primo grado come in quello d’appello, ha la sola funzione diillustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ovecon tale atto sia prospettata per la prima volta una questione nuova, ilNumero registro generale 3957/2022Numero sezionale 1939/2026Numero di raccolta generale 12866/2026Data pubblicazione 06/05/2026giudice non può e non deve, pronunciarsi al riguardo, senza con ciòincorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c. (e multis, n. 20232 del 2022n. 15822 del 2020, n. 5478 del 2006; n. 16582 del 2005, ove si precisache, pertanto, ne consegue che qualora il giudice si sia astenuto dallapronuncia, il motivo di ricorso per cassazione con cui ci si dolga di talemancata pronuncia dev'essere dichiarato inammissibile).Né la questione è superabile per il fatto che si tratterebbe di una c.d.nullità di protezione rilevabile d’ufficio, in forza del principio di diritto,secondo cui il “documento di sintesi”, nel riportare in modo sintetico eriassuntivo gli aspetti più significativi del contratto, permette al clienteuna più agevole e rapida lettura delle sue clausole assolvendo ad unafunzione meramente informativa, senza rientrare nel contenuto strutturaledel contratto stesso, con la conseguenza che l’inosservanza dell'obbligo diconsegna del ridetto atto – e lo stesso ragionamento, vieppiù, vale per lac.d. “informazione precontrattuale” – non comporta la nullità del negozio,potendo esclusivamente rivelarsi fonte di responsabilità pre-contrattuale ocontrattuale (Cass. 22 maggio 2023, n. 14000: principio consolidato, cfr.Cass. n. 1027/2026, n. 29912/2025, n. 17171/2025).5. – Con il sesto motivo, si deduce la violazione degli artt. 2697 c.c.,23, comma 1 e 6, d.lgs. n. 58/1998, e 27, 28, 29 e 30 Reg. Consob n.11522/1998, in quanto – in relazione alle domande riconvenzionali dideclaratoria di nullità, risoluzione o risarcimento del danno, propostedall’opponente – sebbene gli investimenti finanziari di cui ai depositi titolifossero privi di contratto quadro, la corte territoriale ha ritenuto ilmedesimo non necessario a pena di nullità.Il motivo non può essere scrutinato, perché proposto in violazionedell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non risultando l’indicazione dellacausa petendi della domanda riconvenzionale relativa agli investimentifinanziari.Il motivo è, dunque, inammissibile.Numero registro generale 3957/2022Numero sezionale 1939/2026Numero di raccolta generale 12866/2026Data pubblicazione 06/05/2026Laddove, poi, in realtà il motivo intenda censurare non la violazione dilegge, ma, in realtà, il vizio di motivazione, esso risulta inammissibile perl’esistenza di una c.d. doppia conforme, ai sensi dell’art. 348-ter, comma5, c.p.c.6. – In relazione ai motivi accolti, la sentenza va dunque cassata, conrinvio innanzi alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo e quarto motivo del ricorso, disattesi gli altri;cassa la sentenza impugnata, con rinvio innanzi alla Corte d’appello diBologna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti