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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18753/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 del GIP TRIBUNALE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente all'omessa applicazione della pena pecuniaria; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza, emessa in data 17 marzo 2022 nel procedimento n. 7205/2021 R.G.N.R., il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vicenza, nell'applicare la pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e sg. cod. proc. pen. — previa riduzione per il rito - nella misura di mesi 6 e giorni 20 di reclusione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha omesso di applicare la prevista pena pecuniaria per il reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 2

I. 2 ottobre 1967, n. 895, per aver detenuto, all'interno di un capannone agendo in concorso con altri, due granate, da considerarsi come armi da guerra, con la presenza di materiale esplosivo, fatto accertato in Sarcedo il 30 ottobre 2020.

2. Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione il pubblico ministero presso la Corte d'appello di Venezia affidandosi a un unico motivo.

Con detto motivo denuncia la violazione di legge e l'erronea applicazione dell'art. 2

I. 2 ottobre 1967, n. 895, in relazione alla mancata applicazione della multa espressamente prevista dalla norma di legge indicata.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria redatta in forma scritta, in coerenza con la modalità di trattazione prevista dall'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 in assenza di richieste di trattazione orale, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della pena pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.

2. In effetti, l'art. 2

I. 2 ottobre 1967, n. 895, prevede la pena edittale della reclusione da uno a otto anni e della multa da euro 3.000 a euro

20.000. Nel caso di specie, ravvisata l'effettiva omissione della pena pecuniaria nella decisione assunta ai sensi dell'art. 444 e sg. cod. proc. pen. in una fattispecie di cui all'art. 2

I. 2 ottobre 1967, n. 895, per la detenzione di due ordigni bellici correttamente considerati quali armi da guerra, è applicabile il principio di diritto espresso, tra le altre, da Sez. 6, n. 44948 del 16/10/2019, Pg C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277382, secondo cui "In tema di patteggiamento, l'illegalità della pena rende invalido l'accordo su di essa concluso tra le parti e ratificato dal giudice, comportando l'annullamento senza rinvio della sentenza che l'abbia recepito, con esclusione della procedura di rettificazione dell'errore materiale" ovvero, ancora, da Sez. 3, n. 34302 del 14/06/2007, P.G. in proc.

Catuogno, Rv. 237124, secondo cui «In tema di patteggiamento, la determinazione "contra legem" della pena implica l'esclusione della validità dell'accordo concluso tra le parti e ratificato dal giudice, con la conseguenza che, potendo le parti rinegoziare l'accordo su altri basi, eventualmente anche optando per il giudizio ordinario, tale pronuncia deve essere annullata senza rinvio (Nella specie, le parti avevano indicato come pena base una pena inferiore al minimo edittale previsto per il reato unito con il vincolo della continuazione)».

3. In definitiva, sulla base delle sopra esposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto con l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Vicenza. 2,ss.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio 14er-€14-Rattra impugnata e dispone trasmettersi gli atti al G.I.P. del Tribunale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 del GIP TRIBUNALE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente all'omessa applicazione della pena pecuniaria; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza, emessa in data 17 marzo 2022 nel procedimento n. 7205/2021 R.G.N.R., il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vicenza, nell'applicare la pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e sg. cod. proc. pen. — previa riduzione per il rito - nella misura di mesi 6 e giorni 20 di reclusione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha omesso di applicare la prevista pena pecuniaria per il reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 2 I. 2 ottobre 1967, n. 895, per aver detenuto, all'interno di un capannone agendo in concorso con altri, due granate, da considerarsi come armi da guerra, con la presenza di materiale esplosivo, fatto accertato in Sarcedo il 30 ottobre 2020. 2. Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione il pubblico ministero presso la Corte d'appello di Venezia affidandosi a un unico motivo. Con detto motivo denuncia la violazione di legge e l'erronea applicazione dell'art. 2 I. 2 ottobre 1967, n. 895, in relazione alla mancata applicazione della multa espressamente prevista dalla norma di legge indicata. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria redatta in forma scritta, in coerenza con la modalità di trattazione prevista dall'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 in assenza di richieste di trattazione orale, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della pena pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. 2. In effetti, l'art. 2 I. 2 ottobre 1967, n. 895, prevede la pena edittale della reclusione da uno a otto anni e della multa da euro 3.000 a euro 20.000. Nel caso di specie, ravvisata l'effettiva omissione della pena pecuniaria nella decisione assunta ai sensi dell'art. 444 e sg. cod. proc. pen. in una fattispecie di cui all'art. 2 I. 2 ottobre 1967, n. 895, per la detenzione di due ordigni bellici correttamente considerati quali armi da guerra, è applicabile il principio di diritto espresso, tra le altre, da Sez. 6, n. 44948 del 16/10/2019, Pg C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277382, secondo cui "In tema di patteggiamento, l'illegalità della pena rende invalido l'accordo su di essa concluso tra le parti e ratificato dal giudice, comportando l'annullamento senza rinvio della sentenza che l'abbia recepito, con esclusione della procedura di rettificazione dell'errore materiale" ovvero, ancora, da Sez. 3, n. 34302 del 14/06/2007, P.G. in proc. Catuogno, Rv. 237124, secondo cui «In tema di patteggiamento, la determinazione "contra legem" della pena implica l'esclusione della validità dell'accordo concluso tra le parti e ratificato dal giudice, con la conseguenza che, potendo le parti rinegoziare l'accordo su altri basi, eventualmente anche optando per il giudizio ordinario, tale pronuncia deve essere annullata senza rinvio (Nella specie, le parti avevano indicato come pena base una pena inferiore al minimo edittale previsto per il reato unito con il vincolo della continuazione)». 3. In definitiva, sulla base delle sopra esposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto con l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Vicenza. 2,ss. P.Q.M. Annulla senza rinvio 14er-€14-Rattra impugnata e dispone trasmettersi gli atti al G.I.P. del Tribunale
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