CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04239/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.25797/2017R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesin.12; –ricorrente – CONTRO [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta individuale; -intimato- avverso la sentenza n. 1063/2017 d ella Commissione tributaria Regionale della Puglia, Sezione staccata di Taranto, del 29 marzo 2017 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Tributi.sanzioni. cumulo r.g. n.25797/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] La vicenda trae origine da una verifica operata dalla Guardia di Finanza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] poiché non risultavano presentate le annuali dichiarazioni dei redditi per i periodi di imposta dal 2007 al 2011. Una volta riscontrata l’inattendibilità delle scritture contabili, l’Agenzia delle entrate – ex art. 39 d. P . R . n. 300/1973 – accertava induttivamente il reddito del sig. [OSCURATO:PERSONA] relativo all’anno di imposta 2008 ed emetteva un atto impositivo nei confronti del contribuente. Il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Taranto lamentando l’illegittimità dell’atto impositivo per l’errata determinazione induttiva del reddito e dell’imposta sul valore aggiunto, l’illegittimità dell’atto di irrogazione delle sanzioni per la sussistenza di una causa di non punibilità ai sensi degli artt. 5 e 6 d.lgs. n. 472/1997 e l’illegittimità dell’atto di contestazione delle sanzioni per violazione dell’art. 12 d.lgs. 472/1997 e degli artt. 9 e 6 d.lgs. 471/1997. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Taranto respingeva il ricorso e confermaval’atto impositivo. Avverso la sentenza di primo grado, il contribuente propone va appello dinanzi alla Commissione tributaria r egionale della Puglia , Sezione staccata di Taranto(di seguito C.t.r.), eccependo nuovamente l’errata determinazione induttiva del reddito e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché l’illegittimità dell’atto di irrogazione delle sanzioni, e chiedendo la rideterminazione delle sanzioni sulla scorta dei decreti legislativi n. 471 e n. 472 del 1997 così come riformulati dal d.lgs. n. 158/2015 in applicazione del principio del favor rei. La C.t.r. accoglievaparzialmente il ricorso riducendo la sanzione del 50 per cento con applicazione retroattiva delle disposizioni più r.g. n.25797/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] favorevoli,ai sensi dell’art. 3 comma 3 del d.lgs. 472/1997 in ossequio al principio del favor rei. Avverso la sentenza della C.t.r.l’Agenzia delle entrate ricorre un unico motivo ed il contribuente è rimasto intimato. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 19 febbraio 2026, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 1 , d.lgs. 18 dicembre 1997, n.471, come modificato dall’art. 15 d.lgs. 24 settembre 2015, n.158,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , c.p.c. Ad avviso della parte ricorrente, non può essere condivisa la tesi dei giudici di seconde cure , secondo cui l’art. 1 , comma 1 , d.lgs. n.471/1997, cioèla disposizione che prevede il cumulo giuridico delle sanzioni, sia stata modificata in senso più favorevole al trasgressore, tanto da consentire ildimezzamento delle sanzioni irrogate per le gravi omissioni commesse dal contribuente. 2.Il motivo è fondato e deve essere accolto. Nella specie, non è più in discussioneche l’omesso versamento dei tributi dovuti fosse imputabile al contribuente e che il cumulo giuridico delle sanzioni, applicabile anche all'omessa o ritardata trasmissione di più dichiarazioni fiscali da parte dell'intermediario o di chi presta assistenza fiscale (v. Cass. 24649/2017; n. 2597/2016), fosse più favorevole rispetto al cumulo materiale. Né è contestata l’applicazione del principio del favor rei, previsto, in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, dall' art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 , applicabile "ai r.g. n.25797/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] procedimenti in corso" alla data dell'1 aprile 1998, purché il provvedimento di irrogazione della sanzione non sia divenuto definitivo (v. Cass. 4927/2019, n.8716/2021). La ricorrente, tuttavia, ritiene che la C.t.r., nel dimezzare l’entità delle sanzioni, in accoglimento del quinto motivo di appello, non si sia confrontata con il testo normativo all’epoca vigente. In particolare, l’art.1, comma 1, d.lgs. n.471/1997, come modificato dall’art.15 d.lgs. n.158/2015, prevedeva che 1.Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. Se la dichiarazione omessa e' presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attivita' amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili . La C.t.r, dunque, non ha considerato che il dimezzamento delle sanzioni (dal range 120%-240% al range 60%- 120%) avv eniva solo nel caso in cui la dichiarazione omessa erapresentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attivita' amministrativa di accertamento di cui avesse avuto formale conoscenza. r.g. n.25797/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] giudice di appello, nel diminuire l’entità della sanzione, ha omesso ogni esame sulla sussistenza dei requisiti di legge, richiesti secondo la nuova formulazione normativa che si assume più favorevole. Pertanto il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.G.T. di secondo grado della Puglia, Sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.G.T. di secondo grado della Puglia,Sezione staccata di Taranto, in di