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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 aprile 2026

Cassazione n. 10238/2026

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[OSCURATO:SOCIETA]. diMastromartino [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (P.I.:01892740653), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]D’Aiuto, domiciliazione telematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocatoEmilia Abate, domiciliazione telematica legale-controricorrente-nonché nei confronti diPROCURA [OSCURATO:PERSONA]-intimata-per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Salernon. 439/2024, pubblicata in data 16 maggio 2024;udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del26 marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]:AMI’ [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di MastromartinoMichele Salvatore C. ha agito in giudizio davanti al TribunaleRic. n. 16493/2024 – Sez. 3 – Ad. 26 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 1 di 3Numero registro generale 16493/2024Numero sezionale 1167/2026di Salerno, proponendo querela di falso (in via principale) conNumero di raccolta generale 10238/2026riguardo alla relata di notifica del ricorso e del decreto di fissa- Data pubblicazione 19/04/2026zione del giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno, sezione la-voro, iscritto al R.G. n. 2559/2007, recante la data dell’8 luglio2007.La domanda è stata accolta dal Tribunale di Salerno.La Corte d’appello di Salerno, in riforma della decisione di primogrado, l’ha dichiarata inammissibile.Ricorre AMI’ [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., sulla basedi tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Le parti hanno depositato memorie.Ragioni della decisione1.

Risulta assorbente di ogni altra questione il rilievo pregiudi-ziale della improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369,comma 2, n. 2, c.p.c., che rende superflua anche l’illustrazionedel motivo alla base dello stesso.La parte ricorrente non ha, infatti, prodotto, nel termine peren-torio previsto da detta norma, la copia autentica del provvedi-mento impugnato – che essa stessa dichiara espressamenteesserle stato notificato, asseritamente in data 20 maggio 2024– corredata dalla relazione di notificazione.Il provvedimento impugnato risulta pubblicato oltre sessantagiorni prima della notificazione del ricorso (pubblicazione avve-nuta in data 16 maggio 2024; notificazione del ricorso avve-nuta, a mezzo P.E.C., in data giovedì 18 luglio 2024), onde nonpuò ritenersi superata la cd. prova di resistenza, ai fini dell’ac-certamento della tempestività del ricorso in relazione al terminedi cui all’art. 325, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, n.17066 del 10/7/2013; Sez. 6 - 3, n. 18645 del 22/9/2015; Sez.6 - 3, n. 11386 del 30/4/2019; Sez. 5, n. 21749 del29/7/2025).Ric. n. 16493/2024 – Sez. 3 – Ad. 26 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 3Numero registro generale 16493/2024Numero sezionale 1167/2026Numero di raccolta generale 10238/2026Non risulta prodotta dalla parte ricorrente nessuna documenta-Data pubblicazione 19/04/2026zione, né cartacea, né telematica, della dichiarata notificazionedella sentenza impugnata (la relazione di notificazione in que-stione non è nemmeno espressamente richiamata nell’indicedei documenti prodotti, in calce al ricorso); né, tantomeno, allarelativa produzione ha regolarmente e tempestivamente prov-veduto la parte controricorrente.2.

Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile.Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla basedel principio della soccombenza, come in dispositivo.Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali -nella specie: improcedibilità dell’impugnazione - di cui all’art.13, co. 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.Mdichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente a ri-fondere le spese del giudizio di legittimità al controricorrente,liquidandole in complessivi € 8.000, oltre € 200 per esborsi,nonché spese generali ed accessori di legge.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cuiall’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, peril versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se do-vuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso in data 26 marzo 2026Il PresidenteChiara GRAZIOSIRic. n. 16493/2024 – Sez. 3 – Ad. 26 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]. diMastromartino [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (P.I.:01892740653), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]D’Aiuto, domiciliazione telematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocatoEmilia Abate, domiciliazione telematica legale-controricorrente-nonché nei confronti diPROCURA [OSCURATO:PERSONA]-intimata-per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Salernon. 439/2024, pubblicata in data 16 maggio 2024;udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del26 marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]:AMI’ [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di MastromartinoMichele Salvatore C. ha agito in giudizio davanti al TribunaleRic. n. 16493/2024 – Sez. 3 – Ad. 26 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 1 di 3Numero registro generale 16493/2024Numero sezionale 1167/2026di Salerno, proponendo querela di falso (in via principale) conNumero di raccolta generale 10238/2026riguardo alla relata di notifica del ricorso e del decreto di fissa- Data pubblicazione 19/04/2026zione del giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno, sezione la-voro, iscritto al R.G. n. 2559/2007, recante la data dell’8 luglio2007.La domanda è stata accolta dal Tribunale di Salerno.La Corte d’appello di Salerno, in riforma della decisione di primogrado, l’ha dichiarata inammissibile.Ricorre AMI’ [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., sulla basedi tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Le parti hanno depositato memorie.Ragioni della decisione1. Risulta assorbente di ogni altra questione il rilievo pregiudi-ziale della improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369,comma 2, n. 2, c.p.c., che rende superflua anche l’illustrazionedel motivo alla base dello stesso.La parte ricorrente non ha, infatti, prodotto, nel termine peren-torio previsto da detta norma, la copia autentica del provvedi-mento impugnato – che essa stessa dichiara espressamenteesserle stato notificato, asseritamente in data 20 maggio 2024– corredata dalla relazione di notificazione.Il provvedimento impugnato risulta pubblicato oltre sessantagiorni prima della notificazione del ricorso (pubblicazione avve-nuta in data 16 maggio 2024; notificazione del ricorso avve-nuta, a mezzo P.E.C., in data giovedì 18 luglio 2024), onde nonpuò ritenersi superata la cd. prova di resistenza, ai fini dell’ac-certamento della tempestività del ricorso in relazione al terminedi cui all’art. 325, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, n.17066 del 10/7/2013; Sez. 6 - 3, n. 18645 del 22/9/2015; Sez.6 - 3, n. 11386 del 30/4/2019; Sez. 5, n. 21749 del29/7/2025).Ric. n. 16493/2024 – Sez. 3 – Ad. 26 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 3Numero registro generale 16493/2024Numero sezionale 1167/2026Numero di raccolta generale 10238/2026Non risulta prodotta dalla parte ricorrente nessuna documenta-Data pubblicazione 19/04/2026zione, né cartacea, né telematica, della dichiarata notificazionedella sentenza impugnata (la relazione di notificazione in que-stione non è nemmeno espressamente richiamata nell’indicedei documenti prodotti, in calce al ricorso); né, tantomeno, allarelativa produzione ha regolarmente e tempestivamente prov-veduto la parte controricorrente.2. Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile.Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla basedel principio della soccombenza, come in dispositivo.Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali -nella specie: improcedibilità dell’impugnazione - di cui all’art.13, co. 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.Mdichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente a ri-fondere le spese del giudizio di legittimità al controricorrente,liquidandole in complessivi € 8.000, oltre € 200 per esborsi,nonché spese generali ed accessori di legge.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cuiall’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, peril versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se do-vuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso in data 26 marzo 2026Il PresidenteChiara GRAZIOSIRic. n. 16493/2024 – Sez. 3 – Ad. 26 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 3
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