CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19281/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vini,-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Asti n. 105/2024 depositato il08/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3532/2024Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 19281/2026Data pubblicazione 11/06/2026Rilevato cheil Tribunale di Asti, con l’impugnato provvedimento, rigettava il ricorso exart 98 l.fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa , avverso il decreto diesecutorietà dello stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] srl con ilquale il [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la domanda di insinuazione allostato passivo del credito, in collocazione chirografaria, di € 125.582,20, dicui euro 125.291,10 quale capitale residuo del mutuo chirografario n.421.05046837, oltre a euro 291,10 per interessi legali.[OSCURATO:PERSONA] spa proponeva ricorso per la cassazione del decreto affidato anove motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese con controricorso.Considerato cheIn prossimità dell’adunanza camerale, è stato depositato, tramite PCT,comunicato al legale di controparte; non vi è la prova della accettazionedella rinuncia della controricorrente[OSCURATO:PERSONA] il consolidato orientamento di questa Corte la rinuncia, aprescindere dall’accettazione dell’altra parte, importa l'estinzione delgiudizio, a mente dell'art. 391 c.p.c.; tale rinuncia, determinando ilpassaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir menodell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salvala possibile condanna del rinunciante alle spese del giudizio (cfr. Cass.9474/2020, 3971/2020, 3971/2015 e 17187/2014)Non si ritiene, tuttavia, di condannare, ex art 391 bis, comma 2, c.p.c., laricorrente al pagamento delle spese processuali, essendo la pronunciarimessa alla discrezionalità della Corte.4. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo dellaparte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributoNumero registro generale 3532/2024Numero sezionale 1695/2026Numero di raccolta generale 19281/2026Data pubblicazione 11/06/2026unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass.,12 ottobre 2018, n. 25485). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il processo.Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 14 aprile 2026.Il Presidente