Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 11066/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23198/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e di fes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRIESTE n. 85/2019 pubblicata il27/05/2019, R.G. n. 25/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza depositata il 27.5.2019la Corte di appello di Trieste, su appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Pordenone, e a conferma della sentenza resa dal Tribunale di Pordenone, ha respinto la domanda di accertamento della natura antisindacale dei comportamenti adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e consistenti in alcuni incontri conviviali intercorsi tra rappresentanti di altre sigle sindacali e organi societari o dipendenti della società.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che le riunioni ed il contesto in cui si erano tenute le cene, più propriamente qualificabili come aziendali, non presentavano alcun profilo di antisindacalità.

3. Avverso la sentenza, la Federazione propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi.

La società le resiste con controricorso.

4. Parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia agliatti (sottoscritta dalla parte e dal difensore), notificato ed accettato da controparte. [OSCURATO:PERSONA]

1. deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 cod. proc. civ., perché la rinuncia è stata formulata ritualmente, nelle forme prescritte dall’art. 390, 2° comma, cod. proc. civ., dal difensore munito di mandato speciale ed è stata notificata ai difensori dell’INPS il 5 settembre 2022;

2. nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso ha carattere recettizio ma non “accettizio”, non richiede, cioè, l’accettazione della controparte, non necessaria in quanto la rinuncia stessa determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata ( cfr. fra le più recenti Cass. n. 34460 del 2019 e la giurisprudenza ivi richiamata);

3. l’accettazione rileva, ex art. 391 commi 2 e 4 cod. proc. civ., ai fini del regolamento delle spese del giudizio di cassazione, in ordine alle quali, a fronte dell’accettazione espressa dalla controparte, questo Collegio non si pronuncia;

4. non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, non applicabile a fronte di una pronuncia di estinzione, non di rigetto o di inammissibilità o improponibilità ( Cass. n. 19560/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23198/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e di fes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRIESTE n. 85/2019 pubblicata il27/05/2019, R.G. n. 25/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza depositata il 27.5.2019la Corte di appello di Trieste, su appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Pordenone, e a conferma della sentenza resa dal Tribunale di Pordenone, ha respinto la domanda di accertamento della natura antisindacale dei comportamenti adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e consistenti in alcuni incontri conviviali intercorsi tra rappresentanti di altre sigle sindacali e organi societari o dipendenti della società. 2. La Corte territoriale ha ritenuto che le riunioni ed il contesto in cui si erano tenute le cene, più propriamente qualificabili come aziendali, non presentavano alcun profilo di antisindacalità. 3. Avverso la sentenza, la Federazione propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi. La società le resiste con controricorso. 4. Parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia agliatti (sottoscritta dalla parte e dal difensore), notificato ed accettato da controparte. [OSCURATO:PERSONA] 1. deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 cod. proc. civ., perché la rinuncia è stata formulata ritualmente, nelle forme prescritte dall’art. 390, 2° comma, cod. proc. civ., dal difensore munito di mandato speciale ed è stata notificata ai difensori dell’INPS il 5 settembre 2022; 2. nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso ha carattere recettizio ma non “accettizio”, non richiede, cioè, l’accettazione della controparte, non necessaria in quanto la rinuncia stessa determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata ( cfr. fra le più recenti Cass. n. 34460 del 2019 e la giurisprudenza ivi richiamata); 3. l’accettazione rileva, ex art. 391 commi 2 e 4 cod. proc. civ., ai fini del regolamento delle spese del giudizio di cassazione, in ordine alle quali, a fronte dell’accettazione espressa dalla controparte, questo Collegio non si pronuncia; 4. non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, non applicabile a fronte di una pronuncia di estinzione, non di rigetto o di inammissibilità o improponibilità ( Cass. n. 19560/2015). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità
Sentenza Cassazione n. 11066/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris