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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 2023

Cassazione n. 45267/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 6 ottobre 2022 di conferma della condanna del Tribunale di Ancona in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c), comma 2 bis e comma 2 sexies, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in _lesi il 20 maggio 2018.

In data 3 ottobre 2023, il ricorrente ha depositato memoria difensiva con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Rilevato che il primo motivo, con cui sono stati dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità dell'accertamento eseguito sulla persona del ricorrente con etilometro in mancanza dell'avviso ex art.114 disp. att. cod. proc. pen., è inammissibile in quanto costituito da doglianze di mero fatto e comunque riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di Appello.

I giudici hanno dato atto che dalla testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria era emerso come l'avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore fosse stato dato e a fronte di tale motivazione il ricorrente si è limitato a mettere in dubbio la veridicità di tale testimonianza.

Considerato che il secondo motivo, con cui sono stati dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale, è inammissibile in quanto costituito da doglianza di mero fatto.

Il ricorrente lamenta che la Corte non abbia tenuto in conto della possibile interferenza sull'esito dell'accertamento con etilometro della pregressa assunzione di un medicinale, quando invece nella sentenza impugnata ci si sofferma su tale circostanza ( pag. 6 e 7).

Rilevato che il terzo motivo, con cui sono stati dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, in quanto la motivazione della Corte al riguardo, non illogica e sorretta da adeguato esame delle deduzioni difensive, non può essere sindacata in sede di legittimità.

I giudici hanno ritenuto non ravvisabili elementi di segno positivo tali da giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio (in tal senso Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986) e hanno rimarcato, anzi, la gravità della condotta di reato, evidentemente reputando recessivo il collaborativo comportamento processuale segnalato dal ricorrente.

Pacifica, inoltre, è la compatibilità del diniego delle circostanze attenuanti generiche con la determinazione della pena nel minimo edittale (Sez. 5, n. 4788 del 01/10/2015, dep. 2016, Benina, Rv. 266022).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 6 ottobre 2022 di conferma della condanna del Tribunale di Ancona in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c), comma 2 bis e comma 2 sexies, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in _lesi il 20 maggio 2018. In data 3 ottobre 2023, il ricorrente ha depositato memoria difensiva con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Rilevato che il primo motivo, con cui sono stati dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità dell'accertamento eseguito sulla persona del ricorrente con etilometro in mancanza dell'avviso ex art.114 disp. att. cod. proc. pen., è inammissibile in quanto costituito da doglianze di mero fatto e comunque riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di Appello. I giudici hanno dato atto che dalla testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria era emerso come l'avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore fosse stato dato e a fronte di tale motivazione il ricorrente si è limitato a mettere in dubbio la veridicità di tale testimonianza. Considerato che il secondo motivo, con cui sono stati dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale, è inammissibile in quanto costituito da doglianza di mero fatto. Il ricorrente lamenta che la Corte non abbia tenuto in conto della possibile interferenza sull'esito dell'accertamento con etilometro della pregressa assunzione di un medicinale, quando invece nella sentenza impugnata ci si sofferma su tale circostanza ( pag. 6 e 7). Rilevato che il terzo motivo, con cui sono stati dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, in quanto la motivazione della Corte al riguardo, non illogica e sorretta da adeguato esame delle deduzioni difensive, non può essere sindacata in sede di legittimità. I giudici hanno ritenuto non ravvisabili elementi di segno positivo tali da giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio (in tal senso Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986) e hanno rimarcato, anzi, la gravità della condotta di reato, evidentemente reputando recessivo il collaborativo comportamento processuale segnalato dal ricorrente. Pacifica, inoltre, è la compatibilità del diniego delle circostanze attenuanti generiche con la determinazione della pena nel minimo edittale (Sez. 5, n. 4788 del 01/10/2015, dep. 2016, Benina, Rv. 266022). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
Sentenza Cassazione n. 45267/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris