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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 2024

Cassazione n. 05340/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli , che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all'art. 4

I. n. 110 del 1975; considerato che il primo motivo del ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione, per avere la Corte acriticamente richiamato la sentenza di primo grado, è inammissibile in quanto generico, a_specifico, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; la Corte d'appello, peraltro, dopo avere premesso di integralmente condividere le conclusioni cui era pervenuto il primo Giudice, ha ripercorso i fatti sottesi all'imputazione, evidenziando, con motivazione autonoma ed esaustiva, la compiutezza del compendio probatorio; ha quindi analizzato i motivi di appello (che, dall'incontestata sintesi riportata nella sentenza d'appello, consistevano esclusivamente nella richiesta di riqualificazione del fatto nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 4 comma 3 legge 110 del 1975, ed in doglianze sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche), prevenendo ad un motivato rigetto degli stessi; ritenuto che il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole della dosimetria sanzionatorio, e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte; va osservato, invero, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato, come nel caso di specie, congruamente e logicamente, con specifico riferimento ai "gravi, numerosi ed allarmanti" precedenti penali riportati dall'imputato, ed all'assenza di positivi elementi (neppure evocati in ricorso) valorizzabili ai fini della mitigazione della dosimetria sanzionatoria, o della concedibilità delle circostanze innominate, è incensurabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28/11/2024 DEPOSITAT,\ Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] R;A Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli , che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975; considerato che il primo motivo del ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione, per avere la Corte acriticamente richiamato la sentenza di primo grado, è inammissibile in quanto generico, a_specifico, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; la Corte d'appello, peraltro, dopo avere premesso di integralmente condividere le conclusioni cui era pervenuto il primo Giudice, ha ripercorso i fatti sottesi all'imputazione, evidenziando, con motivazione autonoma ed esaustiva, la compiutezza del compendio probatorio; ha quindi analizzato i motivi di appello (che, dall'incontestata sintesi riportata nella sentenza d'appello, consistevano esclusivamente nella richiesta di riqualificazione del fatto nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 4 comma 3 legge 110 del 1975, ed in doglianze sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche), prevenendo ad un motivato rigetto degli stessi; ritenuto che il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole della dosimetria sanzionatorio, e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte; va osservato, invero, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato, come nel caso di specie, congruamente e logicamente, con specifico riferimento ai "gravi, numerosi ed allarmanti" precedenti penali riportati dall'imputato, ed all'assenza di positivi elementi (neppure evocati in ricorso) valorizzabili ai fini della mitigazione della dosimetria sanzionatoria, o della concedibilità delle circostanze innominate, è incensurabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/11/2024 DEPOSITAT,\ Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] R;A Il Presidente
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