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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02181/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti il ricorso e la memoria inviata per PEC dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] , Ritenuto che il primo motivo di ricorso lamenta una violazione di legge in ordine alla valutazione degli elementi di prova volta a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che, in particolare, il Giudice di appello ha esposto le sue valutazioni degli elementi di prova senza riscontrare tale vizio nelle pp.3-4 della sentenza impugnata; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art.416-bis, 1 cod. pen., è manifestamente infondato alla luce degli argomenti specifici esposti dal Giudice di appello alle pp.4-5 della sentenza impugnata, ove si specifica il riferimento della destinazione del denaro richiesto ad organizzazioni criminali; Ritenuto che il terzo motivo che lamenta violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'avvenuta prescrizione risulta manifestamente infondato poiché non tiene conto di quanto stabilito all'art.157, comma 6, cod.proc.pen. in ordine al raddoppio del termine di prescrizione, né di quanto disposto dall'art.161, comma 2 cod.proc.pen. in ordine alla interruzione sempre per effetto della contestazione dell'aggravante c.d. di mafia; Osservato l'esame dell'unico profilo originale sollevato con la memoria (intervenuta prescrizione del reato) è precluso dall'inammissibilità del ricorso; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così fieciso in Ro a, il 12 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] sigliere Est nsore [OSCURATO:PERSONA] esco Florit. [OSCURATO:PERSONA] lKgostini D E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti il ricorso e la memoria inviata per PEC dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] , Ritenuto che il primo motivo di ricorso lamenta una violazione di legge in ordine alla valutazione degli elementi di prova volta a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che, in particolare, il Giudice di appello ha esposto le sue valutazioni degli elementi di prova senza riscontrare tale vizio nelle pp.3-4 della sentenza impugnata; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art.416-bis, 1 cod. pen., è manifestamente infondato alla luce degli argomenti specifici esposti dal Giudice di appello alle pp.4-5 della sentenza impugnata, ove si specifica il riferimento della destinazione del denaro richiesto ad organizzazioni criminali; Ritenuto che il terzo motivo che lamenta violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'avvenuta prescrizione risulta manifestamente infondato poiché non tiene conto di quanto stabilito all'art.157, comma 6, cod.proc.pen. in ordine al raddoppio del termine di prescrizione, né di quanto disposto dall'art.161, comma 2 cod.proc.pen. in ordine alla interruzione sempre per effetto della contestazione dell'aggravante c.d. di mafia; Osservato l'esame dell'unico profilo originale sollevato con la memoria (intervenuta prescrizione del reato) è precluso dall'inammissibilità del ricorso; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così fieciso in Ro a, il 12 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] sigliere Est nsore [OSCURATO:PERSONA] esco Florit. [OSCURATO:PERSONA] lKgostini D E