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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 20565/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 5.3.2021 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dei difensori, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 5.3.2021 il Tribunale di Lecce ha convalidato il decreto reso dal Questore della stessa città in data 25.2.2021, ritualmente notificato all'interessato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui è stato imposto a [OSCURATO:PERSONA] il divieto per la durata di un quinquennio di accedere a tutti gli impianti sportivi ubicati sul territorio nazionale ed estero in cui si svolgono manifestazioni sportive di basket ed il contemporaneo obbligo per il medesimo arco temporale di presentarsi presso gli uffici del Commissariato del luogo di residenza durante le partite in cui è impegnata la squadra della "N.P. [OSCURATO:PERSONA]", secondo le tempistiche specificamente indicate. 2) Avverso tale decisione, il sottoposto ha presentato ricorso per Cessazione, tramite il proprio difensore, articolando tre motivi con i quali lamenta: 2.1) la nullità del provvedimento di convalida notificato al destinatario mediante una semplice fotocopia senza attestazione di conformità della Cancelleria, così da rendere incerta l'autenticità dell'atto; 2.2) la mancanza di attestazione del deposito del provvedimento di convalida, con conseguente impossibilità di verificare l'osservanza del termine di 48 ore decorso il quale le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia, tenuto conto che la data del provvedimento del magistrato dalla quale decorrono gli effetti giuridici dell'atto non è quella della sua compilazione, bensì quella del suo deposito attraverso il quale l'ufficio attesta l'avvenuto adempimento; 2.3) l'insussistenza della pericolosità del sottoposto in difetto di una prognosi richiedente il superamento della soglia minima di probabilità in ordine alla commissione del fatto, e tenuto conto altresì dell'assoluta episodicità della condotta, nonché dell'inserimento del sottoposto nella comunità in cui vive, della sua prodigalità nei confronti di enti benefici e di persone non abbienti, nonché della sua condizione di incensuratezza [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo non può ritenersi fondato.

Sebbene costituisca principio pacifico quello secondo il quale un provvedimento giudiziale debba ritenersi affetto da nullità ove non figuri munito dell'attestato di avvenuto deposito ad opera della cancelleria, per effetto del quale soltanto l'atto, ad eccezione delle ipotesi in cui di esso venga data lettura o comunicazione in pubblica udienza, acquisisce giuridica esistenza, va tuttavia rilevato che a tale conclusione può pervenirsi esclusivamente quando di tale attestazione non via sia traccia sull'originale dell'atto e non già su una copia estratta a fini di notifica del provvedimento stesso.

Risulta invero dal fascicolo di causa, cui questa Corte ha necessariamente accesso in ragione della natura processuale della dispiegata eccezione, che l'originale dell'atto è stato ritualmente depositato, con regolare attestazione da parte della Cancelleria, il 5.3.2021 alle ore 14.30 e dunque nei termini previsti ex lege, il che esclude qualsivoglia ipotesi di inesistenza del provvedimento impugnato; dal momento tuttavia che la copia notificata al sottoposto non reca l'attestazione dell'avvenuto deposito, era onere del medesimo compiere le dovute verifiche sull'originale dell'atto presso la Cancelleria dello stesso giudice emittente al fine di sgombrare il campo dai dubbi indebitamente prospettati con le censure in esame.2.

Il secondo motivo, fondato sul medesimo rilievo relativo alla mancata attestazione dell'avvenuto deposito sulla copia dell'atto notificato al sottoposto, non può invece ritenersi ammissibile.

Ed invero che l'atto sia stato emesso nel rispetto del termine di quarantotto ore accordato alla difesa, si evince dalla menzione nel provvedimento di convalida della memoria presentata dal ricorrente che, quand'anche fosse stato depositato in data antecedente al termine delle 48 ore, consente di ritenere compiutamente assolte, attesa la natura sostanziale del termine in esame, le garanzie difensive, avendo il giudice dato prova di conoscenza del suo contenuto, valutandolo ciò nondimeno inidoneo a contrastare le risultanze delle indagini compiute dalla PG, come attesta la puntuale confutazione delle argomentazioni esposte nella suddetta memoria.

E' stato infatti già affermato da questa Corte in tema di misure per prevenire turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive che la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia non può intervenire, a pena di nullità generale, prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie, ma che tuttavia, ove l'interessato abbia comunque esercitato le proprie facoltà difensive, la mera inosservanza del predetto termine - avente valenza sostanziale e non meramente formale - non è idonea ad inficiare la legittimità dell'ordinanza di convalida, non essendone il giudice obbligato ad attenderne la maturazione, purchè l'adozione della convalida segua il deposito della memoria e ne dia conto (Sez. 3, Sentenza n. 15973 del 04/03/2020 - dep. 27/05/2020, Belviso, Rv. 280796; Sez. 3, Sentenza n. 13639 del 15/11/2019 - dep. 06/05/2020, Romagnoli, Rv. 278785).

Né d'altra parte potrebbe ritenersi che il provvedimento di convalida sia intervenuto tardivamente rispetto al termine previsto per la sua perdita di efficacia che è quello di novantasei ore dalla richiesta di convalida da parte del PM, tenuto conto che quest'ultima risale al 3.3.2001 e che il provvedimento impugnato è stato emesso il 5.3.2001.

3. Il terzo motivo si sostanzia in una lettura alternativa delle risultanze investigative illustrate dal Questore e recepite dal provvedimento impugnato che il ricorrente vorrebbe sovrapporre alla valutazione del giudice della convalida sollecitando un sindacato nel merito che, in difetto di qualsivoglia vizio che attenga alla tenuta logico argomentativa del provvedimento impugnato, è precluso a questa Corte di legittimità.

Il giudice della convalida, attraverso la sottolineatura della condotta particolarmente aggressiva e violenta tenuta dal sottoposto, come ampiamente descritta nel provvedimento del questore, idonea a creare una grave turbativa per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo consistita nell'aggressione di un arbitro di gara, afferrato per la gola e portato con la testa a sbattere contro un muro, ha indicato in modo puntuale gli elementi sulla base dei quali la condotte violenta posta a fondamento della adozione del provvedimento censurato è stata ritenuta riconducibile al ricorrente che si è invece limitato a censurare genericamente tale accertamento, lamentando la mancanza di elementi sufficienti, senza considerarli analiticamente, a configurare in termini di elevata probabilità la sua colpevolezza.

Quanto alla pericolosità, premessa,che solo la misura impositiva dell'obbligo di presentazione alla autorità di polizia è soggetta al controllo del giudice per le indagini preliminari, mentre nessuna convalida il giudice deve e può effettuare in ordine al divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, attesa la natura esclusivamente amministrativa di tale provvedimento (Sez. 3, n. 10977 del 28/01/2016 - dep. 16/03/2016, PM in proc.

Balducci, Rv. 266488), l'ordinanza impugnata ha ampiamente supportato il giudizio di pericolosità in ragione sia delle modalità particolarmente brutali della condotta, sia dell'indole facinorosa del sottoposto desunta dallo specifico precedente a suo carico, essendo già stato emesso nei suoi confronti un Daspo con divieto di accesso a tutti gli impianti sportivi in cui si svolgono incontri di pallacanestro.

Del resto, risponde ad un principio univocamente affermato da questa Corte che la motivazione in ordine alla "necessità" del provvedimento con cui il Questore impone l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia al soggetto cui sia stato notificato il divieto di accedere ai luoghi di svolgimento di dette manifestazioni, non impone neppure l'adozione di formule esplicite, ben potendo la sussistenza di detto requisito desumersi anche dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto (Sez. 7, n. 39049 del 26/10/2006, Licciardello, Rv. 234961-01) essendo palese, in tali casi, l'esigenza di garantire, con l'obbligo di presentazione, l'osservanza del divieto (Sez. 3, Sentenza n. 32739 del 06/10/2020 - dep. 24/11/2020, Scarafiotti, Rv. 279826; Sez. 3, n. 33861 del 09/05/2007, Straguzzi, Rv. 237120; Sez. 4, n. 8083 del 15/01/2008, Avaltroni, Rv. 238935).

Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 5.3.2021 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dei difensori, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 5.3.2021 il Tribunale di Lecce ha convalidato il decreto reso dal Questore della stessa città in data 25.2.2021, ritualmente notificato all'interessato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui è stato imposto a [OSCURATO:PERSONA] il divieto per la durata di un quinquennio di accedere a tutti gli impianti sportivi ubicati sul territorio nazionale ed estero in cui si svolgono manifestazioni sportive di basket ed il contemporaneo obbligo per il medesimo arco temporale di presentarsi presso gli uffici del Commissariato del luogo di residenza durante le partite in cui è impegnata la squadra della "N.P. [OSCURATO:PERSONA]", secondo le tempistiche specificamente indicate. 2) Avverso tale decisione, il sottoposto ha presentato ricorso per Cessazione, tramite il proprio difensore, articolando tre motivi con i quali lamenta: 2.1) la nullità del provvedimento di convalida notificato al destinatario mediante una semplice fotocopia senza attestazione di conformità della Cancelleria, così da rendere incerta l'autenticità dell'atto; 2.2) la mancanza di attestazione del deposito del provvedimento di convalida, con conseguente impossibilità di verificare l'osservanza del termine di 48 ore decorso il quale le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia, tenuto conto che la data del provvedimento del magistrato dalla quale decorrono gli effetti giuridici dell'atto non è quella della sua compilazione, bensì quella del suo deposito attraverso il quale l'ufficio attesta l'avvenuto adempimento; 2.3) l'insussistenza della pericolosità del sottoposto in difetto di una prognosi richiedente il superamento della soglia minima di probabilità in ordine alla commissione del fatto, e tenuto conto altresì dell'assoluta episodicità della condotta, nonché dell'inserimento del sottoposto nella comunità in cui vive, della sua prodigalità nei confronti di enti benefici e di persone non abbienti, nonché della sua condizione di incensuratezza [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo non può ritenersi fondato. Sebbene costituisca principio pacifico quello secondo il quale un provvedimento giudiziale debba ritenersi affetto da nullità ove non figuri munito dell'attestato di avvenuto deposito ad opera della cancelleria, per effetto del quale soltanto l'atto, ad eccezione delle ipotesi in cui di esso venga data lettura o comunicazione in pubblica udienza, acquisisce giuridica esistenza, va tuttavia rilevato che a tale conclusione può pervenirsi esclusivamente quando di tale attestazione non via sia traccia sull'originale dell'atto e non già su una copia estratta a fini di notifica del provvedimento stesso. Risulta invero dal fascicolo di causa, cui questa Corte ha necessariamente accesso in ragione della natura processuale della dispiegata eccezione, che l'originale dell'atto è stato ritualmente depositato, con regolare attestazione da parte della Cancelleria, il 5.3.2021 alle ore 14.30 e dunque nei termini previsti ex lege, il che esclude qualsivoglia ipotesi di inesistenza del provvedimento impugnato; dal momento tuttavia che la copia notificata al sottoposto non reca l'attestazione dell'avvenuto deposito, era onere del medesimo compiere le dovute verifiche sull'originale dell'atto presso la Cancelleria dello stesso giudice emittente al fine di sgombrare il campo dai dubbi indebitamente prospettati con le censure in esame.2. Il secondo motivo, fondato sul medesimo rilievo relativo alla mancata attestazione dell'avvenuto deposito sulla copia dell'atto notificato al sottoposto, non può invece ritenersi ammissibile. Ed invero che l'atto sia stato emesso nel rispetto del termine di quarantotto ore accordato alla difesa, si evince dalla menzione nel provvedimento di convalida della memoria presentata dal ricorrente che, quand'anche fosse stato depositato in data antecedente al termine delle 48 ore, consente di ritenere compiutamente assolte, attesa la natura sostanziale del termine in esame, le garanzie difensive, avendo il giudice dato prova di conoscenza del suo contenuto, valutandolo ciò nondimeno inidoneo a contrastare le risultanze delle indagini compiute dalla PG, come attesta la puntuale confutazione delle argomentazioni esposte nella suddetta memoria. E' stato infatti già affermato da questa Corte in tema di misure per prevenire turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive che la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia non può intervenire, a pena di nullità generale, prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie, ma che tuttavia, ove l'interessato abbia comunque esercitato le proprie facoltà difensive, la mera inosservanza del predetto termine - avente valenza sostanziale e non meramente formale - non è idonea ad inficiare la legittimità dell'ordinanza di convalida, non essendone il giudice obbligato ad attenderne la maturazione, purchè l'adozione della convalida segua il deposito della memoria e ne dia conto (Sez. 3, Sentenza n. 15973 del 04/03/2020 - dep. 27/05/2020, Belviso, Rv. 280796; Sez. 3, Sentenza n. 13639 del 15/11/2019 - dep. 06/05/2020, Romagnoli, Rv. 278785). Né d'altra parte potrebbe ritenersi che il provvedimento di convalida sia intervenuto tardivamente rispetto al termine previsto per la sua perdita di efficacia che è quello di novantasei ore dalla richiesta di convalida da parte del PM, tenuto conto che quest'ultima risale al 3.3.2001 e che il provvedimento impugnato è stato emesso il 5.3.2001. 3. Il terzo motivo si sostanzia in una lettura alternativa delle risultanze investigative illustrate dal Questore e recepite dal provvedimento impugnato che il ricorrente vorrebbe sovrapporre alla valutazione del giudice della convalida sollecitando un sindacato nel merito che, in difetto di qualsivoglia vizio che attenga alla tenuta logico argomentativa del provvedimento impugnato, è precluso a questa Corte di legittimità. Il giudice della convalida, attraverso la sottolineatura della condotta particolarmente aggressiva e violenta tenuta dal sottoposto, come ampiamente descritta nel provvedimento del questore, idonea a creare una grave turbativa per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo consistita nell'aggressione di un arbitro di gara, afferrato per la gola e portato con la testa a sbattere contro un muro, ha indicato in modo puntuale gli elementi sulla base dei quali la condotte violenta posta a fondamento della adozione del provvedimento censurato è stata ritenuta riconducibile al ricorrente che si è invece limitato a censurare genericamente tale accertamento, lamentando la mancanza di elementi sufficienti, senza considerarli analiticamente, a configurare in termini di elevata probabilità la sua colpevolezza. Quanto alla pericolosità, premessa,che solo la misura impositiva dell'obbligo di presentazione alla autorità di polizia è soggetta al controllo del giudice per le indagini preliminari, mentre nessuna convalida il giudice deve e può effettuare in ordine al divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, attesa la natura esclusivamente amministrativa di tale provvedimento (Sez. 3, n. 10977 del 28/01/2016 - dep. 16/03/2016, PM in proc. Balducci, Rv. 266488), l'ordinanza impugnata ha ampiamente supportato il giudizio di pericolosità in ragione sia delle modalità particolarmente brutali della condotta, sia dell'indole facinorosa del sottoposto desunta dallo specifico precedente a suo carico, essendo già stato emesso nei suoi confronti un Daspo con divieto di accesso a tutti gli impianti sportivi in cui si svolgono incontri di pallacanestro. Del resto, risponde ad un principio univocamente affermato da questa Corte che la motivazione in ordine alla "necessità" del provvedimento con cui il Questore impone l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia al soggetto cui sia stato notificato il divieto di accedere ai luoghi di svolgimento di dette manifestazioni, non impone neppure l'adozione di formule esplicite, ben potendo la sussistenza di detto requisito desumersi anche dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto (Sez. 7, n. 39049 del 26/10/2006, Licciardello, Rv. 234961-01) essendo palese, in tali casi, l'esigenza di garantire, con l'obbligo di presentazione, l'osservanza del divieto (Sez. 3, Sentenza n. 32739 del 06/10/2020 - dep. 24/11/2020, Scarafiotti, Rv. 279826; Sez. 3, n. 33861 del 09/05/2007, Straguzzi, Rv. 237120; Sez. 4, n. 8083 del 15/01/2008, Avaltroni, Rv. 238935). Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process