CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 37136/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 20 giugno 2022, confermava il giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che erroneamente la Corte di appello aveva affermato che la difesa dell'imputato non avesse inviato le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23- bis del decreto legge 137/2020: le conclusioni erano state inviate nei termini previsti, e nelle stesse erano state chieste la disapplicazione della recidiva e la conseguente estinzione del reato per prescrizione, richiesta che poteva essere effettuata solo in quel momento, non essendo ancora maturata precedentemente. 1.2 II difensore lamenta che errata era anche la contestazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, visto che la reiterata non esisteva al momento della contestazione, come risultava dal casellario giudiziale; la disapplicazione della recidiva comportava che le conseguenze della stessa non divenissero effettive. 1.3 II difensore osserva che non vi era stata alcuna motivazione sulla applicazione della recidiva, né in primo, né in secondo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1 L'art. 24 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 prevede al comma 4 che "Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino al 31 luglio 2021, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati , pubblicato nel portale dei servizi telematici". Pertanto, considerato che l'indirizzo della Corte di appello di Firenze idoneo a ricevere le memorie scritte a mezzo posta elettronica è [OSCURATO:EMAIL]„ si deve rilevare che, come risulta dalla produzione della difesa, le conclusioni scritte del ricorrente erano state inviate all'indirizzo corretto. Ciò premesso, si deve ribadire che "in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, l'omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo PEC ex art. 23-bis dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a condizione che esse abbiano un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame, perché solo in tal caso costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa. (Fattispecie in cui la S.0 ha ritenuto che la omessa valutazione delle conclusioni da parte della Corte di appello dia luogo ad una irregolarità non invalidante, trattandosi di conclusioni meramente "apparenti") "(Sez.6, n. 44424 del 30/09/2022, Manca, Rv. 284004) Nel caso in esame, nelle conclusioni scritte inviate dalla difesa erano contenute la richiesta di disapplicazione della recidiva e la conseguente richiesta di declaratoria di estinzione del reato per intervenute prescrizione che, nella tesi difensiva, sarebbe maturata tra il deposito dell'atto di appello e la sentenza della Corte territoriale, per cui le suddette richieste potevano essere dedotte soltanto in sede di conclusioni; pertanto, sussiste quel!' "autonomo contenuto argomentativo" di cui alla sentenza sopra richiamata e, non essendo contenuta alcuna statuizione nella sentenza impugnata sul punto, la stessa deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Firenze per nuovo esame P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della