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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12276/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 9 novembre 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Trapani il 23 settembre 2021 lo ha riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 187 e 116 del d.

Igs. 30 aprile 1992, fatti commessi il 24 marzo 2018, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche, operato l'aumento per la riconosciuta continuazione, alla pena di giustizia. 2.11 ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge, avendo, a suo avviso, illegittimamente la Corte territoriale dichiarato inammissibile l'appello, che, invece, era da ritenersi sicuramente ammissibile. 3.11 ricorso è, con ogni evidenza, manifestamente infondato: rispetto alla decisione impugnata il ricorso infatti prospetta una deduzione del tutto aspecifica, che non assolve alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

Infatti, la Corte di appello è entrata nel merito dell'impugnazione, affrontandola e rigettandola, non avendo adottato declaratoria di inammissibilità. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 9 novembre 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Trapani il 23 settembre 2021 lo ha riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 187 e 116 del d. Igs. 30 aprile 1992, fatti commessi il 24 marzo 2018, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche, operato l'aumento per la riconosciuta continuazione, alla pena di giustizia. 2.11 ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge, avendo, a suo avviso, illegittimamente la Corte territoriale dichiarato inammissibile l'appello, che, invece, era da ritenersi sicuramente ammissibile. 3.11 ricorso è, con ogni evidenza, manifestamente infondato: rispetto alla decisione impugnata il ricorso infatti prospetta una deduzione del tutto aspecifica, che non assolve alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). Infatti, la Corte di appello è entrata nel merito dell'impugnazione, affrontandola e rigettandola, non avendo adottato declaratoria di inammissibilità. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14/