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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 maggio 2021

Cassazione n. 37071/2022

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seguente: ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 1174/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio; — ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; — intimata — avverso ORDINANZA n. 1896/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], nell'adunanza in camera di consiglio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, resa in composizione collegiale a seguito dell'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rigettato la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA], a mezzo di ricorso ai sensi dell'art. 14 del cl.lgs. n. 150/2011, aveva chiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dei compensi professionali maturati per le prestazioni giudiziali rese nell'interesse della stessa.

1.2. Il tribunale, in particolare, dopo aver evidenziato che: - il ricorrente non aveva contestato la relazione sentimentale con la Saracino; - da tale relazione era scaturita la nascita di una figlia; - non era stata dimostrata la mancanza di una convivenza; ha ritenuto che l'attività professionale svolta dal ricorrente in favore della convivente doveva configurarsi come l'adempimento di un'obbligazione naturale, che ai sensi dell'art. 2034 c.c. non dà luogo ad azione per esigere la prestazione, peraltro neppure eccedente dai canoni della proporzionalità e dell'adeguatezza tra la prestazione ed i vincoli di solidarietà ed affettività insiti nel rapporto di convivenza essendo consistita in "occasionali prestazioni di assistenza legale relative al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed al separato procedimento divorzile della Saracino dal precedente marito".

1.3. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 19/12/2021 (domenica), ha chiesto, per tre motivi, la cassazione dell'ordinanza.

1.4. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.

2. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 50 bis e 50 quater, c.p.c., dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, dell'art. 24, comma 2°, e 111, comma 1°, Cost, dell'art. 132, comma 5°, c.p.c. anche in combinato disposto con l'art. 14 del d.lgs. n. 150 cit., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., e la nullità del provvedimento, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato l'ordinanza impugnata in quanto resa senza trattazione collegiale.

3. Il motivo, che se fondato determinerebbe l'assorbimento degli altri, pone una questione che, in quanto oggetto di discordanti soluzioni da parte di questa Corte, non presenta Ric. 2022 n. 1174 Sez. 6-2, CC del 11 novembre 2022 l'evidenza decisoria che ne giustifichi la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 380 bis, comma 1°, e 375, n. 1 e 5, c.p.c. e dev'essere, quindi, rimesso, a norma dell'art. 380 bis, comma 30, c.p.c., alla pubblica udienza della sezione semplice.

Cass. n. 13856 del 2022, infatti, ha ritenuto che l'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 150/2011 prevede, oltre alla designazione del giudice relatore, la sola delega da parte del presidente a uno dei componenti del collegio dell'assunzione dei mezzi istruttori e che, pertanto, le restanti attività, come, in particolare, la discussione della causa e la precisazione delle conclusioni, devono necessariamente svolgersi davanti all'intero collegio.

Cass. n. 6012 del 2020, invece, ha ritenuto che la norma prescrive soltanto la decisione della causa in composizione collegiale senza che abbia, pertanto, alcun rilievo il fatto che la causa sia stata in precedenza discussa (com'è avvenuto nel caso in esame) dinanzi al solo giudice relatore che ha poi fatto parte del collegio che in concreto ha deciso la causa.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rimette il ricorso alla pubblica udienza della seconda sezione civile.

Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 1174/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio; — ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; — intimata — avverso ORDINANZA n. 1896/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], nell'adunanza in camera di consiglio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, resa in composizione collegiale a seguito dell'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rigettato la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA], a mezzo di ricorso ai sensi dell'art. 14 del cl.lgs. n. 150/2011, aveva chiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dei compensi professionali maturati per le prestazioni giudiziali rese nell'interesse della stessa. 1.2. Il tribunale, in particolare, dopo aver evidenziato che: - il ricorrente non aveva contestato la relazione sentimentale con la Saracino; - da tale relazione era scaturita la nascita di una figlia; - non era stata dimostrata la mancanza di una convivenza; ha ritenuto che l'attività professionale svolta dal ricorrente in favore della convivente doveva configurarsi come l'adempimento di un'obbligazione naturale, che ai sensi dell'art. 2034 c.c. non dà luogo ad azione per esigere la prestazione, peraltro neppure eccedente dai canoni della proporzionalità e dell'adeguatezza tra la prestazione ed i vincoli di solidarietà ed affettività insiti nel rapporto di convivenza essendo consistita in "occasionali prestazioni di assistenza legale relative al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed al separato procedimento divorzile della Saracino dal precedente marito". 1.3. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 19/12/2021 (domenica), ha chiesto, per tre motivi, la cassazione dell'ordinanza. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. 2. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 50 bis e 50 quater, c.p.c., dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, dell'art. 24, comma 2°, e 111, comma 1°, Cost, dell'art. 132, comma 5°, c.p.c. anche in combinato disposto con l'art. 14 del d.lgs. n. 150 cit., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., e la nullità del provvedimento, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato l'ordinanza impugnata in quanto resa senza trattazione collegiale. 3. Il motivo, che se fondato determinerebbe l'assorbimento degli altri, pone una questione che, in quanto oggetto di discordanti soluzioni da parte di questa Corte, non presenta Ric. 2022 n. 1174 Sez. 6-2, CC del 11 novembre 2022 l'evidenza decisoria che ne giustifichi la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 380 bis, comma 1°, e 375, n. 1 e 5, c.p.c. e dev'essere, quindi, rimesso, a norma dell'art. 380 bis, comma 30, c.p.c., alla pubblica udienza della sezione semplice. Cass. n. 13856 del 2022, infatti, ha ritenuto che l'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 150/2011 prevede, oltre alla designazione del giudice relatore, la sola delega da parte del presidente a uno dei componenti del collegio dell'assunzione dei mezzi istruttori e che, pertanto, le restanti attività, come, in particolare, la discussione della causa e la precisazione delle conclusioni, devono necessariamente svolgersi davanti all'intero collegio. Cass. n. 6012 del 2020, invece, ha ritenuto che la norma prescrive soltanto la decisione della causa in composizione collegiale senza che abbia, pertanto, alcun rilievo il fatto che la causa sia stata in precedenza discussa (com'è avvenuto nel caso in esame) dinanzi al solo giudice relatore che ha poi fatto parte del collegio che in concreto ha deciso la causa. P.Q.M. La Corte così provvede: rimette il ricorso alla pubblica udienza della seconda sezione civile. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della S
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