CassazionedecretoSezione 6Decisione del 18 ottobre 2021
Cassazione n. 40533/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Iasi (Romania) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 14/21 del G.i.p. del Tribunale di Roma del 07/01/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il G.i.p. del Tribunale di Roma, in accoglimento della richiesta formulata con il consenso del Pubblico Ministero, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena, condizionalmente sospesa, di due anni di reclusione in ordine al reato di peculato (art. 314 cod. pen.) commesso mediante appropriazione della somma di C 1.228,50 riscossa a titolo di contributo di soggiorno e dovuta al Comune di [OSCURATO:PERSONA] in qualità di titolare di attività di Bed and Breakfast. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, la quale deduce violazione di legge in quanto il giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che, nelle more della formulazione della proposta di applicazione pena e della pronuncia, era intervenuta abolitio criminis della fattispecie criminosa per effetto dell'art. 180, comma 4, decreto legge n. 34 del 2020, allegando a sostegno la decisione di altro Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale di Roma del 2 novembre 2020 espressasi in tal senso. 3. Ha presentato memoria ricostruttiva della vicenda della successione di leggi sull'argomento anche la parte civile [OSCURATO:PERSONA], che invoca la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa come da separata nota. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. 2. La giurisprudenza di questa Corte di Cassazione espressasi sul tema del cd. peculato dell'albergatore ha chiarito che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 180, comma 4, decreto legge n. 34 del 2020 convertito nella legge del 17 luglio 2020, n. 77 non si è verificata alcuna abrogatio criminis in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 314 cod. pen. configurabile in base alla previgente normativa, sicché le condotte commesse anteriormente alla novella risultano punibili in base alla citata previsione del codice penale (Sez. 6 n. 36317 del 28/10/2020, Brugnoli, Rv. 280286; Sez. 6, n. 30227 del 28/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279724). Infine la stessa sentenza di merito citata a sostegno del ricorso risulta essere stata annullata da Sez. 1, n. 21890 del 16/04/2021, Paladino non mass. in applicazione degli stessi principi enunciati dalle precedenti pronunce. 3. Non si ritiene di dover liquidare nulla alla parte civile, le cui deduzioni non introducono argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati dalle citate sentenze. 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processualé e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 18 ottobre 2021 Il consiglieri e t nsore [OSCURATO:PERSONA] e .