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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2024

Cassazione n. 11092/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la pronuncia resa il 24/05/2023 dal locale Tribunale che lo ha dichiarato colpevole del reato di furto aggravato in abitazione.

Ritenuto l'unico motivo sollevato (Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alle dichiarazioni della persona offesa) non è consentito in sede di legittimità perché del tutto generico, essendosi limitato ad una mera elencazione di massime giurisprudenziali, a fronte di una sentenza che ha adeguatamente vagliato, con motivazione congrua e con corretti argomenti giuridici, i medesimi profili di censura genericamente riproposti con il presente ricorso (si vedano le pp. 2 e 3 sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la pronuncia resa il 24/05/2023 dal locale Tribunale che lo ha dichiarato colpevole del reato di furto aggravato in abitazione. Ritenuto l'unico motivo sollevato (Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alle dichiarazioni della persona offesa) non è consentito in sede di legittimità perché del tutto generico, essendosi limitato ad una mera elencazione di massime giurisprudenziali, a fronte di una sentenza che ha adeguatamente vagliato, con motivazione congrua e con corretti argomenti giuridici, i medesimi profili di censura genericamente riproposti con il presente ricorso (si vedano le pp. 2 e 3 sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 11092/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris