Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2026

Cassazione n. 20936/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ocato [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate – Riscossione, in personadei rispettivi Direttori p.t., rappresentate e difese dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n.880/2022 depositata il 20/01/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che però non possono essere liquidatein favore delle agenzie controricorrenti, in ragione della circostanza che ilcontroricorso è stato invalidamente notificato presso il difensore delgiudizio di merito, anziché presso il difensore costituito nel giudizio diNumero registro generale 18049/2022Numero sezionale 1686/2026Numero di raccolta generale 20936/2026Data pubblicazione 20/06/2026cassazione, senza successivo svolgimento di attività sanante (Cass. n.5500/2020); P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 19/06/2026.Il consigliere delegato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate – Riscossione, in personadei rispettivi Direttori p.t., rappresentate e difese dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n.880/2022 depositata il 20/01/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che però non possono essere liquidatein favore delle agenzie controricorrenti, in ragione della circostanza che ilcontroricorso è stato invalidamente notificato presso il difensore delgiudizio di merito, anziché presso il difensore costituito nel giudizio diNumero registro generale 18049/2022Numero sezionale 1686/2026Numero di raccolta generale 20936/2026Data pubblicazione 20/06/2026cassazione, senza successivo svolgimento di attività sanante (Cass. n.5500/2020); P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 19/06/2026.Il consigliere delegato
Sentenza Cassazione n. 20936/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris