CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14790/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] N. 197/2022Dott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott.ssa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 31172/2019ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 31172/2019 R.G., propostoBaiano Antonella, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Acunto e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Acunto, entrambi constudio in Napoli, elettivamente domiciliata presso la Dott.ssaAgnese [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma (indirizzo pecper notifiche e comunicazioni del presente procedimento:[OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calceal ricorso introduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Campania il 4 giugno 2019, n. 5023/13/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 26 febbraio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.Numero registro generale 31172/2019Numero sezionale 1809/2026Numero di raccolta generale 14790/2026Data pubblicazione 18/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di cinquemotivi per la cassazione della sentenza depositata dallaCommissione tributaria regionale per la Campania il 4 giugno2019, n. 5023/13/2019, la quale, in controversia avente adoggetto l’impugnazione dell’avviso di rettifica n. 275896/271del 7 aprile 2017, notificatole il 16 giugno 2017, da parte delComune di Napoli per omesso versamento dell’IMU relativaall’anno 2015, nella misura di € 8.992,00, in relazione ad alcuniappartamenti siti nel medesimo Comune alla Via VicinaleCampanile n. 87, essendo stata denegata l’agevolazioneriservata alle locazioni concordate a titolo di abitazioneprincipale dalla deliberazione adottata dal Consiglio Comunaleil 5 agosto 2015, n. 32, ha rigettato l’appello proposto dallamedesima nei confronti del Comune di Napoli avverso lasentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale diNapoli il 12 aprile 2018, n. 3859/32/2018, con condanna allarifusione delle spese giudiziali.2. Il Comune di Napoli è rimasto intimato.3. In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente hachiesto di dichiarare l’estinzione del procedimento percessazione della materia del contendere, in conseguenza delladefinizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 - 205,della legge 29 dicembre 2022, n. 197.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con istanza depositata il 2 febbraio 2026, premesso di averpresentato domanda di definizione agevolata dellacontroversia, ai sensi dell'art. 1, comma 195, della legge 29dicembre 2022, n. 197, e di aver provveduto al pagamentodella prima rata della somma prevista per il perfezionamentodella definizione agevolata, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto diNumero registro generale 31172/2019Numero sezionale 1809/2026Numero di raccolta generale 14790/2026Data pubblicazione 18/05/2026dichiarare l’estinzione del presente procedimento percessazione della materia del contendere.2. Come è noto, la definizione agevolata prevista dall’art. 1,commi 186 – 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,concerne le «controversie attribuite alla giurisdizione tributariain cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delledogane e dei monopoli pendenti in ogni stato e grado delgiudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione,anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore dellapresente legge» (cioè, alla data dell’1 gennaio 2023);3. Secondo l’art. 1, commi 194 - 201, della legge 29 dicembre2022, n. 197, nel testo novellato dall’art. 20, comma 1, lett.a), b), c), d) ed e), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito,con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56: «194. Ladefinizione agevolata si perfeziona con la presentazione delladomanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importidovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre2023; nel caso in cui gli importi dovuti superino l’ammontaredi mille euro è ammesso il pagamento rateale, conapplicazione, in quanto compatibili, delle disposizionidell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime treda versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascunanno. A scelta del contribuente, le rate di cui al primo periodosuccessive alle prime tre possono essere versate in unmassimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, conscadenza all’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, adecorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per ilmese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine diNumero registro generale 31172/2019Numero sezionale 1809/2026Numero di raccolta generale 14790/2026Data pubblicazione 18/05/2026versamento resta fissato al giorno 20 del mese. Sulle ratesuccessive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolatidalla data del versamento della prima rata. É esclusa lacompensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, ladefinizione agevolata si perfeziona con la presentazione delladomanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importidovuti con il versamento della prima rata entro il termineprevisto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi daversare, la definizione si perfeziona con la sola presentazionedella domanda. 195. Entro il 30 settembre 2023 per ciascunacontroversia autonoma è presentata una distinta domanda didefinizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed effettuatoun distinto versamento. Per controversia autonoma si intendequella relativa a ciascun atto impugnato. 196. Dagli importidovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelligià versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. Ladefinizione non dà comunque luogo alla restituzione dellesomme già versate ancorché eccedenti rispetto a quantodovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizioneperfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronuncegiurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla datadi entrata in vigore della presente legge. 197. Le controversiedefinibili non sono sospese, salvo che il contribuente facciaapposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvaleredella definizione agevolata. In tal caso il processo è sospesofino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuenteha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzial quale pende la controversia, copia della domanda didefinizione e del versamento degli importi dovuti o della primarata. 198. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, inNumero registro generale 31172/2019Numero sezionale 1809/2026Numero di raccolta generale 14790/2026Data pubblicazione 18/05/2026caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, ilprocesso è dichiarato estinto con decreto del presidente dellasezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissatala data della decisione. Le spese del processo restano a caricodella parte che le ha anticipate. 199. Per le controversiedefinibili sono sospesi per undici mesi i termini diimpugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionalie di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorsoin cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore dellapresente legge e il 31 ottobre 2023. 200. L'eventuale diniegodella definizione agevolata deve essere notificato entro il 30settembre 2024 con le modalità previste per la notificazionedegli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessantagiorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organogiurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel casoin cui la definizione della controversia è richiesta in pendenzadel termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale puòessere impugnata dal contribuente unitamente al diniego delladefinizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimoovvero dalla controparte nel medesimo termine. 201. Per iprocessi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventualediniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organogiurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego delladefinizione è motivo di revocazione del provvedimento diestinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazioneè chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Iltermine per impugnare il diniego della definizione e perchiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazionedi cui al comma 200».4. Peraltro, a norma dell’art. 1, comma 205, della legge 29dicembre 2022, n. 197: «205. Ciascun ente territoriale puòNumero registro generale 31172/2019Numero sezionale 1809/2026Numero di raccolta generale 14790/2026Data pubblicazione 18/05/2026stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dallalegislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazionedelle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversieente o un suo ente strumentale».5. Va rilevato che: a) il contribuente può presentare ladomanda di definizione agevolata entro il termine del 30settembre 2023; b) che, in caso di dichiarazione di volersiavvalere della definizione agevolata, il processo è sospeso finoal 10 ottobre 2023; c) che l’eventuale diniego della definizioneagevolata da parte dell’ente impositore deve essere notificatoal contribuente entro il termine del 30 settembre 2024; d) cheil contribuente ha facoltà di impugnare tale diniego entro iltermine di sessanta giorni dalla relativa notificazione; e) che ladichiarazione di estinzione del procedimento è suscettibile direvocazione entro il termine di sessanta giorni dallanotificazione del diniego della definizione agevolata; f) che, condeliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 22 marzo2023, n. 14, l’ente impositore ha approvato il regolamento perla definizione agevolata delle controversie tributarie pendentialla data dell’1 gennaio 2023 ed ha differito alla data del 30settembre 2023 il termine per avvalersi della definizioneagevolata in relazione ai tributi comunali.6. Nella specie, non risulta essere stato adottato il diniego delladefinizione agevolata, che, comunque, può essere impugnatodal contribuente, come previsto dall’art. 1, comma 201, dellalegge 29 dicembre 2022, n. 197.7. In sintonia con la giurisprudenza di questa Sezione (tra letante: Cass., Sez. 5^, 22 agosto 2023, n. 25018; Cass., Sez.5^, 13 settembre 2023, n. 26423; Cass., Sez. 5^, 15settembre 2023, nn. 26649, 26650 e 26653), va, dunque,Numero registro generale 31172/2019Numero sezionale 1809/2026Numero di raccolta generale 14790/2026Data pubblicazione 18/05/2026dichiarata l’estinzione del procedimento, ai sensi dell’art. 1,commi 194 e 198, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (ilprimo, nel testo novellato dall’art. 20, comma 1, lett. a), deld.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dallalegge 26 maggio 2023, n. 56), i quali stabiliscono che ladefinizione agevolata si perfeziona con la presentazione delladomanda e con il versamento degli importi dovuti con l’unicarata o, in caso di pagamento rateale, della prima rata entro itermini fissati e che il procedimento è dichiarato estinto condecreto del Presidente della Sezione o con ordinanza in cameradi consiglio se è stata fissata la data della decisione.8. In particolare, la contribuente ha adempiuto l’onere dideposito entro il 30 settembre 2023 della domanda e delladocumentazione attestante l’avvenuto versamento della primarata.9. Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate,stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, dellalegge 29 dicembre 2022, n. 197;10. in ragione della definizione agevolata della controversia,non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento delc.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabileai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità delgravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latusensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420). P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione dellamateria del contendere e pone le spese giudiziali a carico di chile ha anticipate.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 26 febbraio2026.Numero registro generale 31172/2019Numero sezionale 1809/2026Numero di raccolta generale 14790/2026Data pubblicazione 18/05/2026IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]