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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 marzo 2021

Cassazione n. 45260/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni scritte del difensore [OSCURATO:PERSONA] in fatto

1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 08/10/2020 la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, contestatigli quale amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita in data 23/06/2010.

2. Nell'interesse dell'imputato viene proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'attribuzione al Cruceli del ruolo di amministratore di fatto, deducendo: a) che la rilevanza attribuita alle deposizioni dei testi Brunetti e Mollo, quanto al fatto di avere avuto rapporti con il Cruceli per l'acquisto di merce era inficiata dal rilievo che i primi non avevano indicato il momento nel quale i rapporti sarebbero intercorsi e che il secondo era anche imprenditore individuale nel medesimo 'settore operativo della società; b) che anche il commercialista della società, oltre a non poter escludere di avere avuto rapporti solo con l'amministratore di diritto Diacono, non aveva collocato nel tempo gli incontri con quest'ultimo e il Cruceli, con la conseguenza che essi potevano essere avvenuti prima della cessione delle quote del secondo in favore del primo; c) che mai il commercialista aveva riferito di avere consegnato le scritture contabili ad entrambi gli imputati.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti come bancarotta semplice.

Con riguardo ai fatti distrattivi, si osserva che la Corte territoriale, disattendendo l'invocata applicazione dell'art. 217, n. 1,

I. fall., aveva ritenuto assente la prova che il ricavato delle vendite fosse stato impiegato per esigenze personali, in tal modo inammissibilmente sovvertendo l'onere della prova.

Quanto alla bancarotta documentale, si rileva l'assenza di prova della consegna delle scritture contabili al Cruceli - richiamando quanto osservato nel primo motivo - e la mancata dimostrazione del dolo specifico richiesto dalla fattispecie incriminatrice.

3. Sono state trasmesse conclusioni scritte del Procuratore generale e del difensore.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è inammissibile.' Va premesso che la sentenza impugnata richiama esplicitamente le considerazioni del giudice di primo grado.

Peraltro, essendosi in presenza di una doppia pronuncia conforme in punto di penale responsabilità dell'imputato, le motivazioni delle due sentenze di merito vanno ad integrarsi reciprocamente, saldandosi in un unico complesso argomentativo (cfr., in motivazione, Sez. 2, n. 46273 del 15/11/2011, Battaglia, Rv. 251550).

Ora, si rileva, innanzi tutto, che la lettura delle deposizioni dei testi criticata con il ricorso per cassazione era già contenuta nella sentenza di primo grado senza che l'atto di appello contenesse censure specifiche all'interpretazione delle deposizioni degli acquirenti e delle dichiarazioni del commercialista della società.

Peraltro, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa.

Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168).

Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510).

Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167); in altri termini, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406).

Ma soprattutto, la critica del ricorrente, quanto alle argomentazioni che hanno condotto i giudici di merito ad attribuire al Cruceli il ruolo di amministratore di fatto, trascura del tutto i rilievi svolti, dal Tribunale in termini più espliciti (e ciò perché la Corte d'appello non è stata investita da specifiche censure sul punto), quanto al contesto nel quale è stata creata la società poi fallita e alle sue modalità operative. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., secondo l'incontestato accertamento dei giudici di merito, è stata costituita nel giugno del 2006, in concomitanza con i protesti levati «in numero elevatissimo» in danno del Cruceli, imprenditore individuale operante sostanzialmente nel medesimo settore che ha costituito anche l'oggetto sociale della [OSCURATO:SOCIETA], nei sei mesi di operatività della società fallita, erano state emesse trentasei fatture d'acquisto in favore del Cruceli imprenditore individuale per un importo di quasi 500.000,00 euro (si tratta del 40% delle fatture emesse per acquisti), senza che emergesse l'individuazione di vettori per il trasporto e senza che risultassero pagamenti in favore di fornitori diversi dal Cruceli stesso.

Ancora le due attività imprenditoriali si svolgevano presso la medesima sede e le utenze elettriche erano rimaste intestate al Cruceli anche dopo il termine dell'attività individuale.

In tale contesto, l'asservimento della s.r.l. agli interessi dell'imputato resta fondata su una solidissima prova logica - rimasta, come detto, priva di qualunque specifica contestazione - e giustifica sul piano razionale la lettura delle prove dichiarative che valgono ad attribuire al primo la gestione operativa della società.

2. Il secondo motivo è inammissibile.

Innanzi tutto, quanto alla bancarotta distrattiva, il ricorrente invoca una previsione - quella concernente le spese personali o per la famiglia eccessive: art. 217, primo comma, n. 1,

I. fall. - che è riferibile tipicamente al solo imprenditore individuale e . non all'amministratore di società di capitali, che non è legittimato a compiere spese personali, pur se non eccessive (Sez. 5, Sentenza n. 48198 del 22/06/2017, Maruzzi, Rv. 272030 - 01). [OSCURATO:SOCIETA], il ricorrente del tutto genericamente ipotizza spese personali e familiari che non da lui sarebbero state sostenute - visto che deduce la propria estraneità alle distrazione - ma da un terzo, senza spiegare su cosa riposi siffatta conoscenza.

Infine, per doverosa completezza, va ribadito che la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715): una volta raggiunta tale dimostrazione, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385), in quanto le condotte descritte all'art. 216, 5 comma primo, n. 1

I. fall., hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che su di lui grava in vista della conservazione delle ragioni creditorie.

È in funzione di siffatta garanzia che si spiega l'onere dimostrativo posto a carico del fallito, nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura.

Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato perché fornisca la dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere (Sez..5, n. 7588 del 2011 cit., in motivazione).

In altri termini, a fronte della sicuro ingresso nel patrimonio dell'imprenditore di componenti attive e dell'assoluta impossibilità di ricostruire la destinazione delle stesse, del tutto ragionevolmente si può desumere che queste ultime siano state sottratte alla garanzia dei creditori, nella piena consapevolezza della concreta pericolosità di tali condotte in vista del soddisfacimento delle loro pretese.

E allora, a ben guardare, non viene in questione un ribaltamento dell'onere probatorio ma la sollecitazione a fornire elementi idonei a scardinare, introducendo un ragionevole dubbio, le conclusioni altrimenti univocamente raggiungibili sul piano logico.

Ed è appena il caso di sottolineare che il dubbio ragionevole di cui all'art. 530, primo comma, cod. proc. pen. deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza.

È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 03/04/2018, Troise, Rv. 272430).

Quanto, infine, alla bancarotta documentale, del tutto assertivamente viene contestata la razionale conclusione della Corte territoriale - priva di qualunque profilo di illogicità-, secondo la quale, a fronte di un'attribuzione di responsabilità che riposa sul ruolo di amministratore di fatto del Cruceli (da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili: v. già Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844 - 01), la mancata consegna dei libri e delle scritture contabili era sorretta dalla finalità di ledere le ragioni dei creditori per mascherare là condotta distrattiva.

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al t versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni scritte del difensore [OSCURATO:PERSONA] in fatto 1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 08/10/2020 la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, contestatigli quale amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita in data 23/06/2010. 2. Nell'interesse dell'imputato viene proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'attribuzione al Cruceli del ruolo di amministratore di fatto, deducendo: a) che la rilevanza attribuita alle deposizioni dei testi Brunetti e Mollo, quanto al fatto di avere avuto rapporti con il Cruceli per l'acquisto di merce era inficiata dal rilievo che i primi non avevano indicato il momento nel quale i rapporti sarebbero intercorsi e che il secondo era anche imprenditore individuale nel medesimo 'settore operativo della società; b) che anche il commercialista della società, oltre a non poter escludere di avere avuto rapporti solo con l'amministratore di diritto Diacono, non aveva collocato nel tempo gli incontri con quest'ultimo e il Cruceli, con la conseguenza che essi potevano essere avvenuti prima della cessione delle quote del secondo in favore del primo; c) che mai il commercialista aveva riferito di avere consegnato le scritture contabili ad entrambi gli imputati. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti come bancarotta semplice. Con riguardo ai fatti distrattivi, si osserva che la Corte territoriale, disattendendo l'invocata applicazione dell'art. 217, n. 1, I. fall., aveva ritenuto assente la prova che il ricavato delle vendite fosse stato impiegato per esigenze personali, in tal modo inammissibilmente sovvertendo l'onere della prova. Quanto alla bancarotta documentale, si rileva l'assenza di prova della consegna delle scritture contabili al Cruceli - richiamando quanto osservato nel primo motivo - e la mancata dimostrazione del dolo specifico richiesto dalla fattispecie incriminatrice. 3. Sono state trasmesse conclusioni scritte del Procuratore generale e del difensore. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile.' Va premesso che la sentenza impugnata richiama esplicitamente le considerazioni del giudice di primo grado. Peraltro, essendosi in presenza di una doppia pronuncia conforme in punto di penale responsabilità dell'imputato, le motivazioni delle due sentenze di merito vanno ad integrarsi reciprocamente, saldandosi in un unico complesso argomentativo (cfr., in motivazione, Sez. 2, n. 46273 del 15/11/2011, Battaglia, Rv. 251550). Ora, si rileva, innanzi tutto, che la lettura delle deposizioni dei testi criticata con il ricorso per cassazione era già contenuta nella sentenza di primo grado senza che l'atto di appello contenesse censure specifiche all'interpretazione delle deposizioni degli acquirenti e delle dichiarazioni del commercialista della società. Peraltro, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167); in altri termini, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). Ma soprattutto, la critica del ricorrente, quanto alle argomentazioni che hanno condotto i giudici di merito ad attribuire al Cruceli il ruolo di amministratore di fatto, trascura del tutto i rilievi svolti, dal Tribunale in termini più espliciti (e ciò perché la Corte d'appello non è stata investita da specifiche censure sul punto), quanto al contesto nel quale è stata creata la società poi fallita e alle sue modalità operative. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., secondo l'incontestato accertamento dei giudici di merito, è stata costituita nel giugno del 2006, in concomitanza con i protesti levati «in numero elevatissimo» in danno del Cruceli, imprenditore individuale operante sostanzialmente nel medesimo settore che ha costituito anche l'oggetto sociale della [OSCURATO:SOCIETA], nei sei mesi di operatività della società fallita, erano state emesse trentasei fatture d'acquisto in favore del Cruceli imprenditore individuale per un importo di quasi 500.000,00 euro (si tratta del 40% delle fatture emesse per acquisti), senza che emergesse l'individuazione di vettori per il trasporto e senza che risultassero pagamenti in favore di fornitori diversi dal Cruceli stesso. Ancora le due attività imprenditoriali si svolgevano presso la medesima sede e le utenze elettriche erano rimaste intestate al Cruceli anche dopo il termine dell'attività individuale. In tale contesto, l'asservimento della s.r.l. agli interessi dell'imputato resta fondata su una solidissima prova logica - rimasta, come detto, priva di qualunque specifica contestazione - e giustifica sul piano razionale la lettura delle prove dichiarative che valgono ad attribuire al primo la gestione operativa della società. 2. Il secondo motivo è inammissibile. Innanzi tutto, quanto alla bancarotta distrattiva, il ricorrente invoca una previsione - quella concernente le spese personali o per la famiglia eccessive: art. 217, primo comma, n. 1, I. fall. - che è riferibile tipicamente al solo imprenditore individuale e . non all'amministratore di società di capitali, che non è legittimato a compiere spese personali, pur se non eccessive (Sez. 5, Sentenza n. 48198 del 22/06/2017, Maruzzi, Rv. 272030 - 01). [OSCURATO:SOCIETA], il ricorrente del tutto genericamente ipotizza spese personali e familiari che non da lui sarebbero state sostenute - visto che deduce la propria estraneità alle distrazione - ma da un terzo, senza spiegare su cosa riposi siffatta conoscenza. Infine, per doverosa completezza, va ribadito che la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715): una volta raggiunta tale dimostrazione, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385), in quanto le condotte descritte all'art. 216, 5 comma primo, n. 1 I. fall., hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che su di lui grava in vista della conservazione delle ragioni creditorie. È in funzione di siffatta garanzia che si spiega l'onere dimostrativo posto a carico del fallito, nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura. Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato perché fornisca la dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere (Sez..5, n. 7588 del 2011 cit., in motivazione). In altri termini, a fronte della sicuro ingresso nel patrimonio dell'imprenditore di componenti attive e dell'assoluta impossibilità di ricostruire la destinazione delle stesse, del tutto ragionevolmente si può desumere che queste ultime siano state sottratte alla garanzia dei creditori, nella piena consapevolezza della concreta pericolosità di tali condotte in vista del soddisfacimento delle loro pretese. E allora, a ben guardare, non viene in questione un ribaltamento dell'onere probatorio ma la sollecitazione a fornire elementi idonei a scardinare, introducendo un ragionevole dubbio, le conclusioni altrimenti univocamente raggiungibili sul piano logico. Ed è appena il caso di sottolineare che il dubbio ragionevole di cui all'art. 530, primo comma, cod. proc. pen. deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 03/04/2018, Troise, Rv. 272430). Quanto, infine, alla bancarotta documentale, del tutto assertivamente viene contestata la razionale conclusione della Corte territoriale - priva di qualunque profilo di illogicità-, secondo la quale, a fronte di un'attribuzione di responsabilità che riposa sul ruolo di amministratore di fatto del Cruceli (da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili: v. già Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844 - 01), la mancata consegna dei libri e delle scritture contabili era sorretta dalla finalità di ledere le ragioni dei creditori per mascherare là condotta distrattiva. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al t versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in