Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 1985

Cassazione n. 18337/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/10/1985 avverso la sentenza del 09/01/2026 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bari, su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA]„ per il reato di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, la pena cV mesi sei di reclusione e di euro 1.000,00 di multa.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza, lamentando vizio di vio!azione di legge perché la pena sarebbe stata determinata senza accertare l'entità del principio attivo dello stupefacente detenuto, con riflesso ne formarsi del convincimento ad aderire al patteggiamento.

3. Il ricorso è inammissibile per indeducibilità delle descritte censure, che non rientrano fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particoiare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale ceri cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.5.

A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna dell ricorrente al pagameno delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara i P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/10/1985 avverso la sentenza del 09/01/2026 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bari, su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA]„ per il reato di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, la pena cV mesi sei di reclusione e di euro 1.000,00 di multa. 2. L'imputato ricorre avverso la sentenza, lamentando vizio di vio!azione di legge perché la pena sarebbe stata determinata senza accertare l'entità del principio attivo dello stupefacente detenuto, con riflesso ne formarsi del convincimento ad aderire al patteggiamento. 3. Il ricorso è inammissibile per indeducibilità delle descritte censure, che non rientrano fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 4. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particoiare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale ceri cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna dell ricorrente al pagameno delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara i P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 18337/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris