CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 42303/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 12/11/2020 della Corte di appello di Genova, che ha confermato la condanna del predetto pronunciata dal Tribunale di Genova il 4/10/2019 per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto genericamente formulato e comunque volto a prospettare un alternativo percorso valutativo in merito alle attenuanti generiche, in realtà tutt'altro che arbitrariamente negate dalla Corte anche sulla base dei plurimi precedenti. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente