CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2022
Cassazione n. 00735/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; !etto i ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto afferenti alla mancata applicazione delle generiche, non fatte oggetto di specifico motivo di appello di semplice sollecitazione difensiva comunque affrontata e superata dalla sentenza gravata con argomentazione sufficiente e non illogica alla misura della pena, solo genericamente contrastata in appello e comunque puntualmente motivata nella scelta relativa al discostamento dal minimo edittalet hlevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. broc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese :-;:-ocessuall e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso il 4 novembre 2022. li Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Emilia A