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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28133/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari - che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto pluriaggravato; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'utilizzo dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione, ancorché materialmente compiuto da persona diversa dall'agente, il quale, quindi, si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, implica la sussistenza del reato di furto aggravato dalla esposizione alla pubblica fede e dalla violenza sulle cose, trattandosi di circostanze di natura oggettiva, con la conseguenza che la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo (Sez. 4, n. 5973 del 5/2/2020, Carlo, Rv. 278438; vedi anche Sez. 5, n. 32025 del 19/2/2014, Rizzuto, Rv. 261745, e Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440). [OSCURATO:PERSONA] che nel caso di specie, la corte territoriale ha ritenuto provato il reato a carico del ricorrente sulla base di elementi di fatto univoci e la cui lettura non può dare adito a dubbi logici.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari - che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto pluriaggravato; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'utilizzo dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione, ancorché materialmente compiuto da persona diversa dall'agente, il quale, quindi, si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, implica la sussistenza del reato di furto aggravato dalla esposizione alla pubblica fede e dalla violenza sulle cose, trattandosi di circostanze di natura oggettiva, con la conseguenza che la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo (Sez. 4, n. 5973 del 5/2/2020, Carlo, Rv. 278438; vedi anche Sez. 5, n. 32025 del 19/2/2014, Rizzuto, Rv. 261745, e Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440). [OSCURATO:PERSONA] che nel caso di specie, la corte territoriale ha ritenuto provato il reato a carico del ricorrente sulla base di elementi di fatto univoci e la cui lettura non può dare adito a dubbi logici. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M
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