Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1998
ECLI:EU:T:1998:53
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61997B0207 - IT
Avis juridique important
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61997B0207
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 12 marzo 1998. - [OSCURATO:PERSONA] contro Consiglio dell'Unione europea. - Politica economica e monetaria - Regolamento del Consiglio relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro - Sostituzione della denominazione "ecu" prevista dall'art. 109 G del Trattato CE con la denominazione "euro" - Ricorso di annullamento - Irricevibilità manifesta. - [OSCURATO:PERSONA]207/97.
raccolta della giurisprudenza 1998 pagina II-00509
[OSCURATO:PERSONA] chiave
Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Regolamento che fissa disposizioni relative all'introduzione dell'Euro - Ricorso del proprietario di un'obbligazione in ECU - Irricevibilità
[Trattato CE, art. 173, quarto comma; regolamento (CE) del Consiglio n. 1103/97]
[OSCURATO:PERSONA]
E' irricevibile il ricorso di annullamento proposto da un singolo avverso il regolamento n. 1103/97, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro, regolamento il quale prevede, in particolare, che qualunque riferimento all'ECU ai sensi dell'art. 109 G del Trattato sia sostituito da un riferimento all'Euro.
In proposito il fatto che il ricorrente sia proprietario di un'obbligazione assimilabile del Tesoro francese in ECU non è sufficiente per conferirgli legittimazione ad agire a norma dell'art. 173, quarto comma, del Trattato. Infatti, se la modifica della denominazione della moneta unica concerne il ricorrente, ciò accade in ragione della sua qualità oggettiva di cittadino di uno Stato membro ed utilizzatore della moneta unica, e alla stessa stregua di qualsiasi altro cittadino o impresa di uno Stato membro di modo che il ricorrente non può sostenere che l'atto impugnato lo riguarda individualmente.