CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26296/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA I brre", RAA5 CArro \P1 Sul ricorso iscritto al numero 3687 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce allegata al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delta Calabria n. 1603/03/20, depositata in data 15 luglio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 2758/07/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza di accoglimento del ricorso avverso avviso di accertamento TD3010900441/2012 con il quale l'Ufficio aveva contestato nei confronti del contribuente, quale socio di "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s.", maggior reddito di partecipazione, ai fini Irpef, a seguito del previo accertamento di maggior reddito societario, per l'anno 2007; - il contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] - appare opportuno rimettere la causa alla sezione ordinaria per la trattazione congiunta con il procedimento già a quest'ultima trasmesso RG n. 32451/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] rinvia la causa a nuovo ruolo per la rimessione in sezione ordinaria al fine della trattazione congiunta con il procedimento RG n. 32451/2019; Così deciso in