CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36041/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (UK company 447826), già [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apostillata ed allegata, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], alla via Germanico n. 107 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1027, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA], sezione di Torino, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 5.4.2013; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto: Società controllante estera - Corresponsione di [OSCURATO:PERSONA] tra Italia e [OSCURATO:PERSONA] -Regime dell’Ilor. 1. La società [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] limited (UK company 447826), già [OSCURATO:PERSONA], avente sede nel [OSCURATO:PERSONA] e priva di stabile organizzazione in Italia, ha percepito dalla propria controllata di diritto italiano, la [OSCURATO:PERSONA], negli anni dal 1986 al 1990, i proventi costituiti dalle royalties che le sono stati erogati, e li ha assoggettati al versamento dell’Ilor. Ritenendo però che le royalties sarebbero state imponibili soltanto nel Paese di residenza, il [OSCURATO:PERSONA], ha domandato il rimborso dell’Ilor pagata. Alle istanze di rimborso proposte dal contribuente, l’Agenzia delle Entrate opponeva il proprio silenzio rifiuto. 2. Maturati i termini di legge, la società impugnava il formatosi silenzio-diniego innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Cuneo, che accoglieva i separati ricorsi proposti dalla società inglese in relazione ai diversi anni d’imposta. 3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, l’Amministrazione finanziaria spiegava appello innanzi alla Commissione Tributaria di secondo grado di Cuneo, contestando, tra l’altro, che l’esenzione dall’imposizione delle royalties in Italia potesse ammettersi solo nel caso in cui si fosse verificato l’effettivo assoggettamento a ritenuta, e non nel caso in cui l’assoggettamento a ritenuta, in concreto, non si fosse affatto verificato, in conseguenza dell’applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall’Italia con il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado accoglieva l’impugnativa proposta dall’Ente impositore. 4. La decisione assunta dalla Commissione Tributaria di secondo grado era impugnata dalla società, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA], sezione di Torino. La CTC accoglieva l’impugnativa, ritenendo che dovesse trovare applicazione la Convenzione stipulata tra l’Italia ed il [OSCURATO:PERSONA] per contrastare il fenomeno della doppia imposizione, e comunque: sia la normativa interna che quella convenzionale dovevano essere interpretate in senso non discriminatorio. 5. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia sfavorevole conseguita dalla CTC, l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un articolato motivo di ricorso. La contribuente resiste mediante controricorso, ed ha successivamente prodotto documentazione sopravvenuta, e precisamente la pronuncia Cass. sez. V, 30.4.2019, n. 11445, intervenuta tra e stesse parti, nonché memoria. Ragioni della decisione 1. Con il motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del Dpr n. 597 del 1973, dell’art. 25 del Dpr n. 600 del 1973, come mod., dell’art. 20 del Dpr n. 917 del 1986, dell’art. 1, comma 2, lett. c), del Dpr n. 599 del 1973, dell’art. 115 del Dpr n. 917 del 1986, nonché della legge n. 194 del 1973 (di ratifica della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e [OSCURATO:PERSONA] del 4 luglio 1960), per avere la CTC erroneamente ritenuto che le royalties corrisposte da un’impresa residente alla controllante, avente sede nel [OSCURATO:PERSONA], debbano essere esentate dalla imposizione fiscale in relazione al tributo dell’Ilor. 2. L’Agenzia delle Entrate censura la decisione assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] per aver ritenuto che i proventi derivanti dalle royalties versate da un’impresa residente alla sua società controllante, avente sede nel [OSCURATO:PERSONA], non debbano essere assoggettate al pagamento dell’Ilor. La ricorrente insiste nell’evidenziare che la tesi sposata dalla CTC potrebbe trovare fondamento solo nel caso in cui le royalties per cui è causa non fossero soltanto “astrattamente” sottoponibili a ritenuta, bensì fossero state effettivamente assoggettate a ritenuta alla fonte, ma tanto non è avvenuto nel caso di specie. 2.1. Evidenzia l’Amministrazione finanziaria che in materia si sono verificate nel passato oscillazioni giurisprudenziali, ma si è quindi ripetutamente espresso, da parte della Suprema Corte, l’orientamento secondo cui, ai fini dell’Ilor, tributo locale, le royalties versate alla controllante estera sono imponibili, secondo quanto deciso in relazione a società controllanti stabilite negli [OSCURATO:PERSONA], che operano in condizione analoga a quelle residenti nel [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. La controricorrente ha replicato che non sussiste analogia con quanto deciso dalla Suprema Corte in relazione all’applicazione dell’Ilor nelle relazioni convenzionali tra l’Italia e gli [OSCURATO:PERSONA]. In riferimento a quest’ultima problematica, infatti, non può trascurarsi che la Convenzione bilaterale per il contrasto alle doppie imposizioni è stata seguita da uno scambio di note diplomatiche, mediante le quali Italia ed Usa hanno concordato circa l’esenzione dall’applicazione della Convenzione in riferimento al tributo dell’Ilor. Nulla di simile si è verificato nei rapporti tra l’Italia ed il [OSCURATO:PERSONA]. 3. La tesi secondo cui l’imposizione dovrebbe essere applicata, in relazione all’Ilor, in quanto trattasi di tributo locale, contrasta peraltro con una piana interpretazione della normativa convenzionale, così come di quella interna. Invero questa Corte regolatrice si è più volte pronunciata proprio in materia di imponibilità in Italia delle royalties corrisposte da una società italiana ad una società residente nel [OSCURATO:PERSONA] (o viceversa), ed ha condivisibilmente, e ripetutamente, osservato che “le royalties percepite in Italia da un soggetto residente nel [OSCURATO:PERSONA] (o, il che è lo stesso, da una società avente sede in tale Stato e priva di stabile organizzazione in Italia), non sono assoggettabili ad ILOR, atteso che sia la disciplina del par. 2 dell'art. 1 della Convenzione italo - britannica sulle doppie imposizioni, rati ficata con la legge 12 aprile 1973, n. 194, sia la disciplina di diritto interno (artt. 19, primo comma, del d.P.R. 597/73, 1, lett. c), del d.P.R. 599/73 e 25, ultimo comma, del d.P.R. 600/73), interpretata in modo conforme al diritto comunitario, conducono ad un identico risultato e cioè che, in caso di soggezione di un soggetto residente nel [OSCURATO:PERSONA] alla potestà impositiva dello Stato di residenza sulla percezione di royalties, tale percezione non può essere contemporaneamente soggetta ad ILOR in Italia”, Cass. sez. V, 20.2.2000, n. 1122; e più di recente non si è mancato di specificare che “i redditi da royalities corrisposti da soggetti residenti in Italia a società prive di stabile organizzazione in Italia ed aventi sede nel [OSCURATO:PERSONA] (ove risultano già sottoposte ad imposizione fiscale), non possono essere contemporaneamente soggette ad I.L.O.R. in Italia, ostandovi la Convenzione contro la doppia imposizione, stipulata tra Italia e [OSCURATO:PERSONA] del 4 luglio 1969, ratificata con legge 12 agosto 1962, n. 1378, e ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio di non discriminazione in materia fiscale di cui all'art. 6 del Trattato FUE, che, pur riferita testualmente alle sole persone fisiche, deve ritenersi estendibile - alla luce dell a giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia, del 16 aprile 2015, in C. 591/13) - anche alle società”, Cass. sez. VI-V, 5.6.2015, n. 11622 (conf. Cass. sez. VI- V, 25.1.2016, n. 1310). 3.1. Non solo, come correttamente evidenziato dalla società controricorrente, le questioni oggetto di causa sono state esaminate da questa Corte nel procedimento definito da Cass. sez. V, 30.4.2019, n. 11445, già pendente tra le stesse parti. In questa decisione si è, ancor più di recente, condivisibilmente osservato che “il caso all'esame … è regolato dalla Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore … fra l'Italia e il [OSCURATO:PERSONA] - Convenzione di Londra del 4/7/1960, ratificata con L. 1378/1962 (parzialmente modificata con protocollo di Londra 28 aprile 1969, ratificato con L. n. 194 del 1973), nonché nella normativa interna di cui al d.P.R. n. 599 del 1973, art. 1, comma 2 lett. c). Lo scopo di tale Convenzione è precipuamente quello di evitare, nella maggior misura possibile, una doppia imposizione, come risulta evidente dal preambolo - "Desiderando stipulare un Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra le [OSCURATO:PERSONA] intesa ad evitare le doppie imposizioni e ad impedire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmata a Londra il 4 luglio 1960" - e come si evince dalla lettera dell'art. 1 che individua l'ambito di applicazione della convenzione non solo nei tributi espressamente indicati sub 1 a) ("1) l'imposta sul reddito dei terreni; (2) l'imposta sul reddito dei fabbricati; (3) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile; (4) l'imposta sui redditi agrari; (5) l'imposta complementare progressiva sul reddito; (6) l'imposta sulle società per la parte applicata sul reddito e non sul capitale"), ma anche ad ogni altra imposta, avente carattere sostanzialmente simile (art. 1, n. 2). In proposito questa Corte, con sequenza giurisprudenziale univoca (Cass. n. 11622 del 2015; n. 1122 del 2000; n. 9942 del 2000, seguita recentemente da numerose pronunce tra cui Cass. n. 15881 del 2018 e n. 3625 del 2019), cui questo Collegio dà seguito, ha ritenuto l'applicabilità della Convenzione anche all'Ilor, e ciò in rispetto del principio di non discriminazione in materia fiscale, che deve essere applicato anche al trattamento di imposizione fiscale diretta dei redditi percepiti in uno stato membro da una società avente sede in un altro stato membro, essendo la regola generale di non discriminazione, prevista dall'articolo 6 del Trattato testualmente riferita alle persone fisiche, considerata estensibile alle società. Nelle citate sentenze è stato soggiunto che l'applicabilità del regime derivante dalle convenzioni all'Ilor, è principio di diritto unionale, al quale il diritto interno deve conformarsi, essendo obiettivo legittimo dell'Unione, riconosciuto dalla CGE, la necessità di preservare la ripartizione della potestà impositiva tra gli Stati membri, per il quale, in mancanza di disposizioni di unificazione o di armonizzazione adottate dall'Unione europea, gli Stati membri rimangono competenti a definire, in via convenzionale o unilaterale, i criteri di ripartizione del loro potere impositivo, in particolare, al fine di eliminare le doppie imposizioni”, Cass. sez. V, 30.4.2019, n. 11445 (successiva e conforme, Cass. sez. V, 20.8.2021, n. 23185, segnalata anche, in memoria, dalla controricorrente). Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate risulta pertanto infondato, e deve perciò essere respinto. 4. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni esaminate e del valore della causa. 4.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (c.d. doppio contributo). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso introdotto dall’ Agenzia delle Entrate, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrent