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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 09875/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa il 23 febbraio 2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Novara il 9 ottobre 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Considerato che i motivi di ricorso - con cui si contestano l'inosservanza dell'art. 648 cod. pen. per carenza dell'elemento soggettivo del reato e l'erronea applicazione degli artt. 99 cod. pen. e 648 cpv. cod. pen. - sono privi di specificità, poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente ha omesso di confrontarsi: si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata (ove si afferma che l'attribuzione a BARAGOI delle impronte, rilevate sullo specchietto interno retrovisore e sulla maniglia della portiera posteriore destra del veicolo rubato, era pienamente dimostrata dalla corrispondenza per forma e posizione di ben 17 punti caratteristici, in difetto, peraltro, di alcuna spiegazione alternativa, legittimante "una differente ragione della presenza delle sue impronte sulla vettura rubata"); si vedano, altresì, pag. 3 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative alla qualificazione di speciale tenuità del fatto, "considerato il valore del bene, anche in ragione del danno patito dalla persona offesa", e pag. 4 della sentenza impugnata sulla corretta applicazione della recidiva, in ragione dei precedenti penali, recenti e gravi, e della successiva reiterazione criminosa, unitamente alla mancanza di ulteriori elementi positivi apprezzabili ai fini di un trattamento di particolare benevolenza nei confronti dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa il 23 febbraio 2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Novara il 9 ottobre 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso - con cui si contestano l'inosservanza dell'art. 648 cod. pen. per carenza dell'elemento soggettivo del reato e l'erronea applicazione degli artt. 99 cod. pen. e 648 cpv. cod. pen. - sono privi di specificità, poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente ha omesso di confrontarsi: si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata (ove si afferma che l'attribuzione a BARAGOI delle impronte, rilevate sullo specchietto interno retrovisore e sulla maniglia della portiera posteriore destra del veicolo rubato, era pienamente dimostrata dalla corrispondenza per forma e posizione di ben 17 punti caratteristici, in difetto, peraltro, di alcuna spiegazione alternativa, legittimante "una differente ragione della presenza delle sue impronte sulla vettura rubata"); si vedano, altresì, pag. 3 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative alla qualificazione di speciale tenuità del fatto, "considerato il valore del bene, anche in ragione del danno patito dalla persona offesa", e pag. 4 della sentenza impugnata sulla corretta applicazione della recidiva, in ragione dei precedenti penali, recenti e gravi, e della successiva reiterazione criminosa, unitamente alla mancanza di ulteriori elementi positivi apprezzabili ai fini di un trattamento di particolare benevolenza nei confronti dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09875/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris